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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
iscrizione e versamenti al fondo pensione post apertura LC
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Simone Merlin
Cerea (VR)19/05/2025 15:23iscrizione e versamenti al fondo pensione post apertura LC
Buongiorno,
chiedo un vostro autorevole parere sulla seguente questione: sono liquidatore in una LC (CCII) aperta da circa un anno in favore di una PF lavoratore dipendente.
Il tribunale ha disposto che il debitore possa trattenere una quota dello stipendio per il mantenimento proprio e della famiglia.
Il datore di lavoro mi ha comunicato che il debitore intende iscriversi ad un fondo pensione di categoria versando mensilmente il TFR maturando e una quota dello stipendio; di conseguenza l'impresa mi chiede se può provvedere o meno.
La mia soluzione è la seguente: con l'apertura della LC avviene lo spossessamento del debitore dai propri beni, presenti e futuri, inclusi i crediti se sono esigibili. Il TFR è un credito certo e liquido ma non esigibile fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, indipendentemente dalla sua destinazione (in azienda, ai fondi INPS, ai fondi previdenza complementare), il TFR è un bene acquisibile dalla procedura ma solo al verificarsi della condizione che ne determina l'esigibilità. Quindi per la quota del TFR maturando non vedo ostacoli alla destinazione ai fondi di previdenza complementare.
Per quanto riguarda la quota di stipendio, invece, ritengo che il versamento al fondo pensione sia possibile soltanto se tale quota viene decurtata dall'importo che mensilmente rimane a disposizione del debitore per il mantenimento, considerando tale versamento al fondo pensione come una spesa corrente di mantenimento. In caso contrario a mio avviso i creditori sarebbero danneggiati perché privati di una quota del patrimonio immediatamente acquisibile dalla procedura; la liquidazione del fondo pensione entro la chiusura della LC, infatti, sembra improbabile.
Nel caso in cui la mia soluzione non fosse esatta quale sarebbe la decisione corretta e non contestabile?
Grazie
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/05/2025 09:30RE: iscrizione e versamenti al fondo pensione post apertura LC
La prospettazione ci sembra corretta, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal correttivo, per quanto ai medesimi risultati si potesse certamente giungere anche prima dell'avvento del d.lgs 136/2024. Infatti, la liquidazione controllata si caratterizza, al pari della liquidazione giudiziale per lo spossessamento del patrimonio del debitore.
Ne è chiara riprova il rinvio, contenuto nell'art. 270 comma 5, all'art. 142 c.c.i.i. (il fatto che tale rinvio non fosse presente nella originaria tessitura della norma era stato ampiamente criticato) a mente del quale la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
Questo spossessamento non riguarda solo i beni presenti ma anche quelli futuri. Lo esplicita a chiare lettere il comma 3-bis dell'art. 272 c.c.i.i. (anch'esso introdotto dal d.lgs 136/2024) a tenore del quale "Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". E' quindi evidente che anche il TFR va acquisito alla procedura (in questo senso Trib. Spoleto, 5 aprile 2024, n. 24) almeno fino a quando il debitore non avrà ottenuto l'esdebitazione.
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