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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Comunicazione di debito al debitore dopo il deposito dello stato passivo LC
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Roberto D'Eramo
Pescara18/04/2023 13:59Comunicazione di debito al debitore dopo il deposito dello stato passivo LC
Buongiorno,
in una liquidazione controllata in cui è già stato depositato e comunicato lo SP formato definitivamente, il debitore riceve avviso di pagamento da concessionario della riscossione locale per un debito sconosciuto ai tempi della formazione della massa passiva, ma sorto in data precedente all'apertura della liquidazione.
Si chiede se questo creditore, sconosciuto al momento dell'apertura della liquidazione, ma con ragioni preesistenti alla stessa, debba beneficiare della possibilità di domanda tardiva di cui all'art.270, 6° c., CCII, per cui "il processo di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6" oppure se tale beneficio debba riservarsi solo ai creditori già insinuati, ma incolpevoli del proprio ritardo. Si chiede cioè se tale creditore debba essere invitato ad insinuarsi (con conseguente riformulazione di progetto, osservazioni e formazione stato passivo definitivo) oppure no, essendo la prima impostazione, a mio avviso, plausibile proprio per il fatto che l'esistenza di tale creditore fosse stata sconosciuta ai tempi.
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/04/2023 18:51RE: Comunicazione di debito al debitore dopo il deposito dello stato passivo LC
Il nuovo codice ha regolamentato le domande tardive nella procedura di liquidazione controllata dettando il comma settimo dell'art. 273, per il quale "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo." Stabilendo poi in prosieguo che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6".
Pertanto, il fatto che il credito in questione fosse sconosciuto ha la sola rilevanza di giustificare la mancata notifica della sentenza di apertura della liquidazione controllata al concessionario delle imposte locali, che con l'avviso spedito dimostra, come lei dice, di vantare un credito concorsuale che può azionare solo attraverso l'insinuazione al passivo. Questi, quindi ha diritto a partecipare al concorso in via tardiva presentando apposita domanda, e fornendo la doppia prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
Al momento, la cosa da fare è comunicare al concessionario la sentenza di apertura della liquidazione controllata, facendo presente che lo stato passivo è stato già chiuso e che può presentare domanda tardiva di insinuazione ai sensi dell'art. 273 ccii, se intende partecipare al concorso.
Zucchetti SG srl
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Roberto D'Eramo
Pescara20/04/2023 11:50RE: RE: Comunicazione di debito al debitore dopo il deposito dello stato passivo LC
Grazie per la risposta.
Chiedo il seguente chiarimento: in che termini il creditore deve provare nell'insinuazione il doppio requisito del ritardo incolpevole e della cessazione delle causa impeditiva, quando egli è non è formalmente in ritardo rispetto alla formazione dello stato passivo, non essendone stato informato?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/04/2023 19:49RE: RE: RE: Comunicazione di debito al debitore dopo il deposito dello stato passivo LC
La mancata informazione incide sulla colpevolezza o meno del ritardo, ma non sulla natura tardiva o meno della presentazione della domanda. La tardività è collegata ai termini di legge, che nella liquidazione giudiziale sono due: sono tardive le domande trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo per le quali il creditore non deve offrire alcuna prova della incolpevolezza, nel mentre per quelle trasmesse dopo questo termine e, comunemente chiamate super tardive, il creditore deve dare la prova, a pena di inammissibilità, che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che la domanda è stata trasmessa al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
Nella liquidazione controllata il legislatore ha previsto una unica categoria di tardive disponendo nel comma settimo dell'art. 273 ccii, che decorso il termine assegnato con la sentenza di apertura per la presentazione delle domande tempestive, indicato nella lett. d) del secondo comma dell'art. 270, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, "la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo"".
Questa, anzi queste prove il creditore tardivo deve darle con la domanda, anzi nella domanda deve indicare le circostanze da cui è dipeso il ritardo (eventualmente la mancata comunicazione) deve offrirne prova documentale e indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrarne la non imputabilità, perché in mancanza, sia l'art. 208 che l'art. 273 prevedono che "il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda", senza neanche fissare l'udienza di verifica.
E' chiaro che quando la causa del ritardo è rapportabile alla mancata comunicazione è facile sostenere tale posizione e deve essere il liquidatore a fornire la prova positiva dell'invio ed è anche facile calcolare che la domanda è stata trasmessa entro i sessanta giorni dalla ricezione tardiva, ma la norma ha carattere generale e prevede tutte le ipotesi, anche quelle in cui il creditore non era in grado, pur avendo ricevuto al comunicazione, di presentare la domanda (si persi ai crediti tributari e alla formazione dei ruoli); in tal caso il creditore deve dimostrare qual'era la causa che impediva la presentazione della domanda, quando tale impedimento è cessato e che l'insinuazione è stata presentata entro sessanta giorni da tale evento. Tutto ciò avverrà, se non ricorre l'ipotesi sopra detta della immediata dichiarazione di inammissibilità, nell'ambito dell'udienza di verifica della domanda tardiva.
Zucchetti SG srl
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