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Esdebitazione del sovraindebitato incapiente - sanzioni

  • Antonio Rizzo

    Bologna
    01/09/2025 18:13

    Esdebitazione del sovraindebitato incapiente - sanzioni

    in una procedura di esdebitazione dell'incapiente, AdE Riscossione, richiamando l'art. 278, comma VII, lett.b) CCI, rifiuta l'esdebitazione relativamente alle sanzioni amministrative comminate da un ente privato, e successivamente iscritte a ruolo, per il mancato pagamento di biglietti di trasporto urbano e ferroviario.
    A mio parere le sanzioni in questione sono accessorie al prezzo dei biglietti non pagati, il cui debito è stato cancellato con il decreto di concessione dell' esdebitazione e, quindi, sono esdebitabili.
    vorrei conoscere la vostra opinione al riguardo ed eventuale giurisprudenza oltre alla nota Cass. 12955/2022.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/09/2025 16:54

      RE: Esdebitazione del sovraindebitato incapiente - sanzioni

      Ricordiamo in generale che a norma dell'art. 278, comma 7 c.c.i.i. non sono suscettibili di esdebitazione i seguenti debiti:
      i debiti di mantenimento;
      i debiti alimentari;
      i debiti per il risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale;
      le sanzioni penali
      le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
      Come si vede, tale ultima voce interessa proprio il caso prospettato dalla domanda. Qui il legislatore, recependo peraltro la analoga previsione di cui all'art. 142 lf ha escluso dalla esdebitazioni solo le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti, sicché laddove la sanzione sia accessoria ad un debito che si estingue per effetto dell'accesso al beneficio della esdebitazione, essa rientra nell'esdebitazione.
      In questo senso si è espressa anche la citata Cass. 6.6.2022, n. 12955, che ha rigettato un ricorso promosso dall'agenzia delle entrate la quale lamentava proprio il fatto che il giudice del merito avesse ritenute non dovute, perché esdebitate, sanzioni amministrative per omessi versamenti IVA ed IRAP.
      La sentenza precisa che l'art. 142 L. fall. ricomprende nel recinto dell'esdebitazione tutte le obbligazioni annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni, e che "Nel novero ristretto delle esclusioni dall'efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio d'impresa".
      Nel caso di specie, la sanzione in esame dovrebbe essere quella di cui all'art. 23 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, a mente del quale "i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000".
      Ora, la norma sembra alludere sia al viaggiatore che non abbia pagato il biglietto, sia al viaggiatore che, all'atto del controllo, ne risulti "sprovvisto", la quale situazione ricorre quando un viaggiatore ha un titolo di viaggio del quale non sia in grado di dimostrare il possesso.
      In questo secondo caso la sanzione non avrebbe natura accessoria al debito esdebitato (debito che in realtà non esiste), per cui la esdebitazione non ricorre.
      Se si condivide questa impostazione, il problema diventa di natura probatoria, nel senso che a fronte del credito dell'agenzia delle entrate, riteniamo che il fatto estintivo (id est l'esdebitazione in ragione della natura accessoria del credito) spetti al debitore in applicazione degli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova.