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Comunicazione esecutività stato passivo tardive

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    13/06/2024 18:03

    Comunicazione esecutività stato passivo tardive

    In una Liquidazione controllata un creditore si è insinuato tardivamente e, ricorrendone i presupposti, è stato ammesso dal Liquidatore.
    Lo Stato Passivo tardive, reso esecutivo per mancanza di osservazioni e vistato dal GD, deve essere notificato al solo creditore, o anche a tutti gli altri ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2024 20:59

      RE: Comunicazione esecutività stato passivo tardive

      L'art. 273, comma 7, CCII dispone, tra l'altro, che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6". Orbene il comma 3 richiamato prevede che " In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia". La stessa procedura va quindi seguita nel suo caso di domanda tardiva ammessa allo stato passivo senza osservazioni.
      Il problema della comunicazione, infatti, si poneva in un momento precedente quando ha formato il progetto di stato passivo che, in forza del comma 1, andava comunicato "agli interessati" in modo che potessero proporre osservazioni. Sebbene il termine utilizzato e la mancanza di possibilità di impugnazione dello stato passivo facciano ritenere che la comunicazione del progetto delle comande tempestive come delle tardive vada effettuata ai soli partecipanti alla verifica, essendo questi gli interessati, la concorsualità che comunque è alla base anche della liquidazione controllata suggerisce di fare la comunicazione a tutti i creditori in modo che ciascuno possa fare le osservazioni non solo sulla proposta formulata sulla propria domanda ma anche su quelle riguardanti gli altri creditori. Tuttavia questa fase nel suo caso è ormai superata e, anche se non ha effettuato detta comunicazione, onde non alterare la procedura conviene seguire l'indicazione del comma 3 dell'art. 273, sopra richiamata.
      Zucchetti SG srl