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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Esdebitazione dell'incapiente
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Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)04/09/2023 11:46Esdebitazione dell'incapiente
Buongiorno,
sono cortesemente a chiedervi un confronto su una proposta di esdebitazione dell'incapiente della quale sono stata incaricata di predisporre la relazione del gestore.
Il primo punto sul quale mi trovo in difficoltà riguarda l'attestazione di adeguatezza della valutazione del merito creditizio da parte del creditore. Nel caso specifico, alla debitrice sono stati concessi un mutuo ipotecario cointestato con la madre (proprietaria al 100% dell'immobile) di importo tra l'altro ingente e due ulteriori prestiti personali (con garanzia della madre, coobligata) in un periodo in cui la debitrice risultava priva di reddito e a carico del genitore (era un giovane studentessa). Appare evidente come i finanziamenti sopra indicati siano stati erogati esclusivamente sulla base della cointestazione/coobligazione da parte della madre. Le stipule sono avvenute oltre 15 anni fa, pertanto risulta estremamente difficoltoso per la scrivente riuscire a ricostruire compiutamente la valutazione del merito creditizio effettuata dagli istituti bancari (sono riuscita a recuperare alcune dichiarazioni dei redditi della madre, ma essendo soggetto terzo estraneo alla pratica non mi ha fornito l'intera documentazione). Ipotizzavo di segnalare al giudice quanto sopra esposto e le difficoltà riscontrate, sottolineando in ogni caso che non vi è coerenza tra gli importi erogati e il reddito del debitore (all'epoca pari a zero), pertanto non si può attestare che il creditore abbia effettivamente tenuto conto del merito creditizio del debitore (reddito mensile disponibile sicuramente inferiore all'ammontare dell'assegno sociale per la scala di equivalenza Isee considerato un nucleo di due persone, debitrice + madre) . Vi chiedo se a vostro avviso tale soluzione possa essere adeguata oppure se sia opportuno fare un altro tipo di valutazione, essendoci in ogni caso cointestazione e coobligazione da parte del genitore, ossia effettuare il calcolo sulla base del reddito familiare (non personale della debitrice), pertanto nel caso in esame valutando il merito creditizio della madre e non della figlia.
Altro fattore sul quale vi chiederei un rapido confronto è il calcolo della soglia reddituale per poter accedere alla procedura. La debitrice diventerà madre tra circa 2 mesi, vivrà da sola in un immobile in comodato, mentre il padre del bambino (pur riconoscendo il figlio) non abiterà assieme a loro e contribuirà esclusivamente al mantenimento del bambino. Ho effettuato il suddetto calcolo tenendo conto di un nucleo familiare di due persone (debitrice e figlio nascituro), maggiorato di 0,3 in quanto nucleo che sarà composto da un bambino con età inferiore ai tre anni. Non ho considerato nel nucleo familiare il padre del bambino in quanto non convivente e non coniugato. Vi chiedo cortesemente se il mio operato sia condivisibile oppure se a vostro avviso sia opportuno apportare delle variazioni al calcolo effettuato.
Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto, porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2023 13:02RE: Esdebitazione dell'incapiente
Quanto al merito creditizio, a nostro avviso è preferibile seguire la via alternativa da lei indicata del calcolo reddituale della madre e della figlia che oggi chiede l'esdebitazione ex art. 283 CCII, ma tale soluzione merita alcuni chiarimenti.
Nel nuovo codice la condizione del merito creditizio – che nella legge n. 3 del 2012 costituiva un requisito di ammissibilità per l'accesso al piano del consumatore- è diventato un elemento che incide sul comportamento del finanziatore ma non preclude al debitore consumatore di cancellare i propri debiti e "ripartire da zero" così come non preclude l'esdebitazione del sovraindebitato. In questa procedura l'art. 283 stabilisce soltanto, al comma quinto, che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" e già il tenore di questa norma fa capire che essa è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis TUB; concetto che esce rafforzato dall'esame delle norme sul piano del consumatore, che contiene identica norma al comma terzo dell'art. 68, ma precisa nel primo comma dell'art. 69, che il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e nel secondo che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"; inoltre il giudice, in sede di omologazione, deve limitarsi a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, e non anche escludere che il consumatore abbia assunto debiti senza la ragionevole possibilità di adempierli.
Considerata anche la finalità della esdebitazione del sovraindebitato, riteniamo di poter dire che la norma sul merito creditizio di cui al comma quinto dell'art. 283 abbia lo scopo di responsabilizzare il soggetto che eroga credito e non impedire l'accesso alla procedura in caso di giudizio negativo. Ovviamente, pur così interpretato, il merito creditizio va ad impattare sul giudizio di meritevolezza del debitore, che il giudice deve svolgere, ma sotto questo profilo gioca un ruolo determinante la presenza della madre della obbligata, che non ha soltanto fornito una garanzia a favore di terzi, ma è coobbligata con la figlia avendo entrambe assunto il mutuo. Tale situazione di coobbligazione comporta, pur con il limite sopra indicato del rilievo del merito creditizio, che tale indagine vada svolta con riferimento ai gruppo familiare madre figlia e che di tanto possa tenere conto anche il giudice nel sua valutazione sulla meritevolezza, in quanto dovrebbe evidenziare la mancanza di colpa dell'attuale richiedente l'esdebitazione. La meritevolezza consiste, infatti, nel non aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave, di avere, cioè il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza e non aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell'intento di non pagare quanto dovuto; il fatto che il mutuo fosse stato sottoscritto anche dalla madre, che disponeva della proprietà di un bene dato in garanzia dovrebbe pertanto incidere sulla meritevolezza..
Condividiamo il suo calcolo sulla soglia reddituale. Tenga comunque conto che la procedura di cui all'art. 283 CCII è diretta alla persona fisica che "non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", ossia ai soggetti privi di alcun reddito o che ne godono in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori, alla quale non c'è una alternativa.
Zucchetti SG srl -
Vanessa Fedeli
FERMO18/01/2024 21:00RE: Esdebitazione dell'incapiente
Buonasera, riguardo alla procedura dell'incapiente ex art. 283 Ccii, nel calcolo del reddito annuo da prendere in considerazione e dal quale poi detrarre le spese per mantenere un tenore di vita dignitoso, si considera solo il reddito del debitore sovraindebitato o anche dei componenti il nucleo familiare?
Inoltre, si considerano tutti i componenti il nucleo familiare ai fini dell'individuazione del parametro di equivalenza Isee o solo i componenti a carico o che non hanno reddito?
Grazie-
Carlo Cardini
Arezzo18/09/2024 18:04RE: RE: Esdebitazione dell'incapiente
Buonasera, volevo cortesemente sapere se era stata data una risposta al quesito della collega Vanessa Fedeli, considerato che avrei la stessa situazione.
Vi ringrazio, cordiali saluti.
Carlo Cardini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/09/2024 19:42RE: RE: RE: Esdebitazione dell'incapiente
Ai fini dell'art. 283, comma 2 c.c.i.i., il punto di partenza è sempre costituito dal reddito del sovraindebitato incapiente che chiede il beneficio dell'esdebitazione; il numero delle persone componenti il nucleo familiare entra in ballo al solo fine di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia nella misura, preordinata per legge, dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
Si prenda, ad esempio, in considerazione un incapiente persona fisica meritevole, con un nucleo familiare composto da 3 persone (padre, madre e 1 figlio) ed un reddito annuo netto, compresa tredicesima, di euro 19.500. In questo caso l'assegno sociale da considerare ai fini del calcolo sarebbe di euro 10.270,70 (assegno sociale anno 2024 euro 6.947,20 aumentato della metà), che moltiplicato per 2,04 che è il parametro di equivalenza ISEE per un nucleo familiare di 3 persone (senza contare maggiorazioni per disabilità o età dei figli, ecc.), comporta spese del nucleo familiare di euro 20.952,22. Avendo il debitore un reddito pari a euro 19,500,00 annui, si avrebbe una utilità rilevante negativa di euro 1.452,22 euro. In questo esempio il debitore può essere ammesso alla esdebitazione dell'incapiente, atteso che, sin dall'inizio, il reddito percepito e percipiendo conduce ad un importo più basso rispetto alla soglia "di rilevanza", ma il calcolo va ripetuto ogni anno.
Zucchetti SG srl-
Carlo Cardini
Arezzo20/09/2024 09:49RE: RE: RE: RE: Esdebitazione dell'incapiente
Vi ringrazio della risposta ma il dubbio verte su un'altra circostanza. Si prenda ad esempio questa situazione: nucleo familiare composto da 4 persone, ed in particolare da due coniugi che presentano congiuntamente domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII e da due figlie. Il marito (debitore) ha uno stipendio mensile di circa 1.300 euro, la moglie (debitrice) è disoccupata mentre le figlie hanno rispettivamente stipendi di circa 1.200 e 1000 euro mensili. Se prendiamo come parametro di equivalenza ISEE quello riferito ad un nucleo di 4 persone (cioè 2,46) e consideriamo il solo reddito del debitore, presupponiamo in qualche modo che tutte le spese dell'intero nucleo familiare vengano sostenute con il solo reddito del debitore, ancorché le figlie non siano a carico e abbiano redditi propri (e che pertanto, si presume partecipino coi propri redditi alla vita familiare). In questo caso si avrebbero certamente, nella maggioranza dei casi, i presupposti oggettivi per l'accesso alla procedura in quanto consideriamo un solo reddito a "copertura" delle spese dell'intero nucleo familiare, che comprende però altri soggetti non a carico.
Mi chiedo se invece non sia piu coerente, rispetto alla ratio della norma:
a) considerare solo i redditi del debitore ma usare come parametro di equivalenza ISEE quello riferito ad un nucleo di 2 persone (cioè 1,57), escludendo cioè i familiari non a carico;
b) considerare i redditi dell'intero nucleo familiare e utilizzare come parametro di equivalenza ISEE quello riferito all'intero nucleo di 4 persone.
Vi ringrazio anticipatamente e invio cordiali saluti.-
Simona Muratori
Rimini20/09/2024 12:31RE: RE: RE: RE: RE: Esdebitazione dell'incapiente
Mi è venuto il medesimo dubbio anche a me anche se alcuna dottrina e giurisprudenza ritiene che il criterio di calcolo previsto dal II c. dell'art. 283 CCII risulti idoneo esclusivamente per la "valutazione di rilevanza" delle utilità sopravvenute in seguito e non in fase di domanda.
Nel mio caso il sovraindebitato che presenta domanda di esbitazione ex art. 283 convive solo con il coniuge ed ha un reddito netto di 350 euro mensili mentre il coniuge ha un reddito netto di quasi 2.000 euro.
Considerando una famiglia di 2 persone, le utilità rilevanti sono positive se raffrontate con il solo reddito del sovraindebitato ma positive se sommo i redditi netti dei due coniugi.
Allo stesso modo se raffronto la somma dei redditi netti del solo sovraindebitato o complessivo dei coniugi con il totale delle spese effettive comunicate per il mantenimento della famiglia.
Mi chiedevo a che pro l'art. 283 c.3 lett. d chiede l'indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2024 19:26RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esdebitazione dell'incapiente
La norma in questione è indubbiamente mal scritta,. L'interpretazione corretta, a nostro avviso, è quella indicata nella risposta che prede al dottor Cardini, per cui nel suo caso non dovrebbe essere considerato il coniuge con reddito proprio.
Zucchetti Sg Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2024 19:22RE: RE: RE: RE: RE: Esdebitazione dell'incapiente
Escluderemmo l'ipotesi sub b) perché la norma appare abbastanza chiara nel fare riferimento al debitore che chiede l'esdebitazione, che nella fattispecie sono due (ma, ai fini in esame, è come se fosse uno solo perché uno dei due è privo di qualsiasi reddito). Nel silenzio della legge sulla posizione dei membri della famiglia autosufficienti, seguiremmo la sua idea sub a) di escluderli dal parametro ISEE. Questo, infatti, è un indicatore che serve a valutare la situazione economica delle famiglie, per cui se un membro della stessa è autosufficiente, questi, ai fini di questa valutazione, è come se non facesse parte della famiglia dalla quale non riceve nulla e alla quale non dà nulla..
Zucchetti SG srl
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