Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
-
Andrea Rivolta
Borgomanero (NO)08/01/2024 18:36Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
Buongiorno, con riferimento ad una procedura di liquidazione controllata, chiedo un chiarimento sulle modalità di determinazione del compenso OCC/liquidatore ed in particolare sui limiti massimi di cui all'art. 16 c. 5 D.M. 202/2014, posto che nel mio caso il passivo è ben superiore al milione di euro e la somma attribuita ai creditori sarà sicuramente superiore ai 20K€
Come da voi più volte affermato, se i compensi di OCC e liquidatore sono determinati e liquidati in due momenti diversi della procedura la mia ipotesi è la seguente: (i) il compenso dell'OCC, in quanto contratto di natura privatistica, viene determinato liberamente fra le parti (anche prescindendo dai parametri di cui all'art. 16 D.M. 202/2014 ?) e senza tener conto dei limiti di cui al comma 5, posto che l'OCC potrebbe anche non sapere quanto verrà attribuito ai creditori, e tale compenso è insindacabile dal Tribunale in fase di liquidazione; (ii) il compenso del liquidatore verrà invece determinato dal Tribunale in un secondo momento, al termine della liquidazione, sulla base dei parametri di cui all'art. 16, compresi i limiti di cui al comma 5 poichè in questo caso si conoscerà precisamente l'ammontare delle somme corrisposte ai creditori.
Ringrazio in anticipo per i chiarimenti e saluto cordialmente.
Andrea Rivolta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2024 17:46RE: Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
Ribadiamo quanto da lei richiamato sulla duplicità dei compensi, tuttavia, anche pe ril compenso dell'OCC vale il principio dell'applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 202 del 2014 solo in caso di mancato accordo tra le parti, giusto il disposto del primo comma dell'art. 14 del citato d.m., per il quale "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo". Pertanto, se non esiste un tale accordo tra l'OCC e il debitore, bisognerà fare ricorso necessariamente ai parametri di cui al citato decreto ministeriale, fermo restando che "Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima" (comma 4, art. 14)..
Quanto al comma 5 dell'art. 16, applicabile anche alle liquidazioni controllate (sebbene il citato decreto ministeriale non disciplini compiutamente i criteri per la determinazione del compenso dell'OCC o del gestore), poiché, come lei dice l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori è superiore ad euro 20.000. trovano applicazione le limitazioni previste in detto comma, per cui l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali, qualunque sia il risultato dell'applicazione dei criteri e dele percentuali previste, non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori, dato che lei dice che il passivo della procedura è superiore a 1.000.000 di euro; pertanto per stabilire il compenso del gestore /OCC il giudice deve rifarsi ai parametri indicati dal d.m. n. 202 del 2014 e poi controllare se il risultato attribuisce a tale organo un importo superiore o inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori; se superiore a tale limite deve operare un taglio per riportarlo entro questo limite.
Zucchetti Sg srl-
Marco Minguzzi
Ravenna24/10/2024 15:54RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
mi inserisco in questa conversazione per chiedere cortesemente a Zucchetti e a chi vorrà cortesemente dare un proprio contributo, se questo orientamento debba considerarsi superato, alla luce del decreto del Tribunale di Milano del 29.02.2024 il quale pare stabilire una unicità del compenso spettante ad OCC per la fase ante apertura della Liquidazione Controllata ed anche per l'attività del Liquidatore successivamente nominato.
Peraltro tale unicità non parrebbe riguardare solo il momento della liquidazione (al termine della procedura senza possibilità di concordare acconti) ma anche nel quantum nel senso di applicazione una sola volta dei parametri di cui alla Tariffa, con tutte la calmierazioni ivi presenti, anche in caso di diverso accordo fra le parti, liquidazione che dovrebbe comprendere sia l'onorario dell'OCC per la fase ante, che quello del Liquidatore per la fase post.
Francamente a me pareva pienamente condivisibile la posizione di cui alla risposta di Zucchetti sopra riportata (09.01.2024 ore 17.46) anche perchè in difetto il dato testuale della norma che recita "In difetto di accordo tra le parti" rimarrebbe lettera morta, ed inoltre in quanto secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano il Giudice si troverebbe a dover liquidare l'onorario di un soggetto (l'OCC ed il gestore della crisi) dallo stesso non nominato. Mentre a parere di chi scrive il Giudice potrà valutare l'operato dell'OCC in sede di ammissione al passivo del credito dallo stesso OCC pattuito con il soggetto sovraindebitato.
Chiedo cortesemente un vostro parere in merito, e chiedo anche se vi sia giurisprudenza di segno opposto, che confermi cioè la tesi dei due compensi, con possibilità di concordare quello della fase ante in modo difforme da Tariffa.
Ringrazio in anticipo.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2024 18:55RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
La questione proposta è in parte superata dal nuovo testo del comma 3 dell'art. 275 c.c.i.i., dovuto al recente decreto correttivo. Tale norma infatti ora stabilisce che, dopo l'approvazione del rendiconto, il giudice "procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC"; ossia il alla fine della procedura il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC in caso di nomina anche come liquidatore, oppure alla liquidazione del compenso del liquidatore quando sia diverso dall'OCC, il che evidenzia che il compenso è unico nel caso di sommatoria nella stessa persona delle funzioni dell'OCC e del liquidatore.
Rimane aperta la questione nel caso di duplicità di soggetti perché, in tal caso, secondo la nuova norma il giudice liquida il compenso del liquidatore, ma nulla essa dice sul compenso dell'OCC, che dovrebbe essere liquidato a parte, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202. anche perché in questo rapporto potrebbe essere intervenuto un accordo preventivo con il debitore. Il Tribunale di Milano, nelle linee guida di recente emanate on accordo con gran parte degli OCC della Lombardia (che si possono leggere in diritttodellacrisi.it) è di contrario avviso ritenendo anche in questo caso possibile una unica liquidazione e i criteri distributivi, ma le argomentazioni su questo punto non ci sembrano molto convincenti.
A nostro avviso, alla luce del nuovo art. 275, comma 3, c.c.i.i., nel caso che OCC (e per esso il gestore) e liquidatore siano la stessa persona, il compenso è unico e si tiene conto anche dell'accordo intervenuto tra OCC e debitore (la divisione poi della quota proporzionale di tale compenso spettante all'OCC andrà divisa tra questo organismo e il gestore secondo il citato decreto ministeriale); nel caso siano soggetti diversi i compensi sono duplici, ma bisognerà vedere come la nuova norma verrò letta dalla giurisprudenza.
Zucchetti SG srl-
Marco Minguzzi
Ravenna25/10/2024 12:23RE: RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
ringrazio del cortese e tempestivo riscontro.
A me pare che la norma di cui al correttivo lasci ancora molti dubbi.
Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 275 a mio modestissimo parere chiarisce che:
-in sostanza non è possibile per OCC chiedere acconti (il pagamento dell'onorario verrà fatto in sede di riparto oppure post liquidazione finale del Giudice)
-in caso di liquidatore diverso dal gestore della crisi nominato da OCC, quest'ultimo per il proprio credito per la fase ante apertura della procedura, dovrà insinuare al passivo il proprio credito;
-in caso di liquidatore confermato nella persona del gestore della crisi, la liquidazione dell'onorario (anche per l'attività di OCC) avverrà in un unico momento dopo l'approvazione del rendiconto; e su questo aspetto si da atto che la nuova norma attribuisce al Giudice il potere di liquidare l'onorario ad un professionista che nella fase ante, fase svolge la funzione di poco più di un consulente/advisor non nominato dallo stesso Giudice in un rapporto sostanzialmente di tipo privatistico (si pensi al fatto che al termine dell'attività consulenziale dell'advisor il debitore potrebbe decidere di non assoggettarsi ad alcuna procedura di sovraindebitamento con tutte le enormi difficoltà di andare a recuperare un onorario per l'attività svolta verso un soggetto incapiente).
Ma rimangono dubbi sui seguenti aspetti:
-non è chiaro se sia possibile pattuire un onorario diverso da quello di cui alla Tariffa a scaglioni contenuta nel decreto 202, atteso che l'articolo 14 dello stesso decreto 202 fa salvo il "diverso accordo fra le parti", e che la nuova norma di cui all'art. 275 richiama genericamente tutto il decreto 202 rendendo applicabile anche l'articolo 14.
Peraltro l'inciso "tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore" dovrebbe lasciare spazio ad una liquidazione difforme dalla tariffa a scaglioni, che poi sarà comunque saggiamente vagliata dal Giudice, mentre invece la diversa lettura che attribuisce alla pattuizione la funzione di spartizione interna fra quanto competa per la fase ante e quanto per la fase post fermo restando il limite massimo quantitativo della Tariffa non convince, dato che il percettore della somma è la stessa persona.
-in secondo luogo, in caso di liquidatore confermato dopo aver svolto l'incarico di gestore della crisi, l'articolo 275 comma 3, non chiarisce se il compenso sia quantitativamente unico o duplice. La tesi della unicità del compenso si ricava dall'autorevolissimo parere del Tribunale di Milano che applica analogicamente al caso del Liquidatore di una Liquidazione controllata, l'articolo 17 del decreto 202 che tratta un caso diverso, ossia quello del "piano" o dell'"accordo" che richiedano una successiva fase di liquidazione. Ma in questo secondo caso il Liquidatore dovrà svolgere compiti ben minori (infatti nella esecuzione di un piano non è prevista la fase di accertamento del passivo, non è prevista la redazione e l'approvazione del programma di liquidazione...). Di fatto il nuovo comma 3 dell'art. 275 richiama per il compenso del Liquidatore una norma (il decreto 24.09.2014 n. 202) che non prevede compensi per il Liquidatore nominato nella Liquidazione Controllata.
Sostenere poi che solo in caso in cui il Liquidatore sia diverso dalla figura del Gestore il compenso sarebbe quantitativamente duplice (applicandosi la Tariffa una volta per la fase ante in favore del Gestore, credito da insinuarsi al passivo ed una seconda volta per la fase post per il compenso del Liquidatore) mentre nel caso di conferma dello stesso professionista nel ruolo di Liquidatore sarebbe unico, penalizzerebbe oltremodo quest'ultimo, che di fatto sarebbe chiamato a svolgere un lavoro esattamente doppio percependo lo stresso compenso del collega nominato in solo una delle due fasi.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/10/2024 18:00RE: RE: RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - limiti massimi ex-art. 16 c. 5 D.M. 202/2014
Prendiamo atto delle sue pregevoli considerazioni che in una materia come quella in esame sono del tutto lecite data l'approssimazione legislativa. A noi sembra che queste considerazioni si avvicinino alla tesi da noi esposta e le critiche alle diriettive del Tribunale di Milano le abbiamo anche noi accennate.
Lei dice che non le è chiaro non è chiaro se sia possibile pattuire un onorario diverso da quello di cui alla Tariffa a scaglioni contenuta nel decreto 202, ma la risposta positiva la dà lei stesso quando prende atto che "l'articolo 14 dello stesso decreto 202 fa salvo il "diverso accordo fra le parti", e che la nuova norma di cui all'art. 275 richiama genericamente tutto il decreto 202 rendendo applicabile anche l'articolo 14". Ciò che, invece è dubbio è effettivamente il significato dell'inciso "tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore", ove il tenuto conto può individuare un limite imprescindibile per il giudice il quale deve , cioè, tenere conto di quanto pattuito senza potersene discostare, ovvero, come noi crediamo, voglia indicare che il giudice nel liquidare il compenso debba considerare anche quanto pattuito tra le parti come elemento indicativo della sua quantificazione.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-