Forum SOVRAINDEBITAMENTO

concordato minore - fideiussore socio di srl in cp

  • Massimiliano Castello

    Voghera (PV)
    25/10/2022 16:45

    concordato minore - fideiussore socio di srl in cp

    Spett.le Zucchetti,
    posto che il CCII ha ristretto la nozione di consumatore finale, escludendo di fatto il debitore persona fisica che abbia debiti con un'origine anche solo indiretta collegata ad un'attività di impresa o professionale, chiedo un Vostro parere circa la possibilità di presentare una domanda di concordato minore liquidatorio da parte di una persona fisica socia di una srl attualmente in concordato preventivo a seguito delle fideiussioni rilasciate a garanzia dei debiti societari.
    Ringrazio
    Massimiliano Castello
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/10/2022 19:56

      RE: concordato minore - fideiussore socio di srl in cp

      Sotto il profilo soggettivo l'accesso al concordato minore è precluso soltanto al sovraindebitato consumatore, per l'espresso divieto contenuto nel primo comma dell'art. 74 CCII, per cui il debitore che intende accedere a tale procedura deve, in primo luogo, valutare la propria posizione soggettiva, vale a dire, comprendere se possa effettivamente qualificarsi come non consumatore; nel caso, dato per scontato che il debitore rientri in uno dei soggetti elencati nella lett. c9 del primo comma dell'art. 2, rispondendo quale fideiussore dei debiti della srl di cui era socio, sicuramente può qualificarsi non consumatore.
      Il fatto che la società di cui è socio il sovraindebitato sia stata ammessa al concordato è irrilevante sotto il profilo in esame in quanto l'esdebitazione concordataria conseguente all'omologa non si estende ai fideiussori in quanto, a norma dell'art. 117 CCII (corrispondente all'art. 184 l. fall.) i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i fideiussori del debitore concordatario.
      Da tenere presente che se il socio in questione non svolge una attività imprenditoriale o professionale o, comunque, non intende proseguirla, per cui il concordato assume finalità liquidatoria, è necessario che la proposta preveda l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2).
      Zucchetti SG srl