Forum SOVRAINDEBITAMENTO

competenza territoriale

  • Massimo Gramondi

    CUNEO
    03/03/2022 09:41

    competenza territoriale

    Buongiorno,
    il sottoscritto è stato nominato gestore per la valutazione preliminare di una domanda di sovraindebitamento depositata presso l'Organismo di composizione della crisi di Cuneo.
    In sede di primo incontro è emerso che la domanda è depositata da parte dei signori Tizio e Caio sia in proprio sia quali titolari della società semplice, di cui sono unici soci, esercente attività agricola.
    I signori Tizio e Caio sono residenti in Cavallermaggiore e la sede della società semplice è in Cherasco.
    L'art. 9 L.3/2012 prevede che la proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.
    Il Tribunale di Cuneo è competente territorialmente per il Comune di Cavallermaggiore (luogo di residenza di Tizio e Caio) e il Tribunale di Asti per il Comune di Cherasco (sede della società semplice).
    I debiti sono in massima parte riferibili alla società semplice.
    Come viene determinato il Tribunale territorialmente compente?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2022 19:42

      RE: competenza territoriale

      Con la previsione del primo comma dell'art. 9 legge n. 3 del 2012, il legislatore ha posto due criteri di individuazione della competenza, uno riferito alle persone fisiche (il luogo di residenza), l'altro alle persone fisiche esercitanti attività di impresa e alle società sotto soglia (sede principale del debitore); espressione quest'ultima che, facendo riferimento al concetto di sede principale del debitore, individua il luogo in cui si trovi la sede effettiva ove è concentrato il centro principale degli interessi, che può anche non coincidere con la sede legale.
      Non ha tenuto conto il legislatore, o almeno non lo ha precisato. che lo stesso soggetto , esercitante una attività imprenditoriale soggetta a soivraindebitamento, proponga un accordo sia ai propri creditori personali sia a quelli commerciali; tanto meno ha previsto, ai fini della competenza, che la stessa procedura sia chiesta da una società di persone e dai soci illimitatamente responsabili. In questi casi non potendosi scindere le posizioni personali da quelle commerciali o sociali né potendosi fare ricorso ad un criterio di prevalenza della natura dei debiti, non previsto, devesi ritenere che i due fori siano alternativamente concorrenti; situazione non inusuale se si pensa che l'art. 18 cpc che detta la regola generale per individuare il foro generale delle persone fisiche parla di "residenza o domicilio", che vengono definiti fori generali elettivamente concorrenti, di tal che, nell'ipotesi in cui la residenza del convenuto risulti diversa dal luogo del suo domicilio, spetta all'attore il diritto di effettuare una scelta fra i due luoghi. Crediamo che la stessa scelta spetti al debitore nel caso prospettato con possibilità di scegliere se presentare la domanda al tribunale di Cuneo, competente territorialmente per il Comune di Cavallermaggiore (luogo di residenza di Tizio e Caio) o al tribunale di Asti competente per il Comune di Cherasco (sede della società semplice).
      Zucchetti SG srl