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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
procedura di accordo L. 3/2012
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Esterina Littardi
BOLOGNA10/02/2023 13:44procedura di accordo L. 3/2012
Buongiorno,
in una procedura di accordo, omologato, dalla vendita immobiliare si ricava un importo superiore a quello previsto dal piano .
Viene depositato il rendiconto della gestione e inviato ai creditori senza che pervengano osservazioni.
Successivamente viene depositato il riparto finale dove si chiede l'autorizzazione al
• il pagamento dei Creditori così come indicato nel Piano di Accordo omologato;
• il versamento della residua somma al netto delle spese di chiusura alla Debitrice;
• la chiusura della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Giudice autorizza, all'esito dell'attività di chiusura e delle relative spese, il pagamento del residuo alla debitrice
disponendo di procedersi alle operazioni ulteriori fino alla chiusura della procedura di Accordo.
Il riparto e il provvedimento vengono notificati ai creditori e, non pervenendo osservazioni, si da corso ai pagamenti trascorsi 20 giorni dalla notifica ai creditori del riparto.
Effettuati tutti i pagamenti, si procede alla notifica ai creditori del provvedimento di chiusura disposto dal Giudice.
A questo punto il creditore ipotecario parzialmente soddisfatto, a cui è stato corrisposto l'importo previsto e indicato nel piano omologato e che non ha depositato osservazioni né al rendiconto né al riparto, deposita a norma dell'art. 26 LF un reclamo chiedendo
-di sospendere inaudita altera parte l'efficacia del decreto di chiusura
- di revocare il decreto di chiusura della procedura di sovraindebitamento
- di assegnargli le somme previste in favore del debitore.
Si chiede pertanto non prevedendo la norma alcunché
1) se è corretto assegnare al debitore somme residue dopo avere dato seguito a tutti i pagamenti previsti e indicati nel piano di Accordo omologato
2) se è previsto il reclamo in sede di chiusura della procedura da parte di un creditore non soddisfatto interamente o eventualmente in quale fase della procedura, successivamente all'omologa, il reclamo è previsto dalla legge.
Si ringrazia della attenzione.
Esterina Littardi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/02/2023 19:03RE: procedura di accordo L. 3/2012
Il comma 1 dell'art. 7 l. n. 3 del 2012 prevede che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La premessa del discorso quindi è che nel caso sia stata effettuata tale stima che accerti l'incapienza dei bene gravato a soddisfare il creditore ipotecario, giacchè, in mancanza tale creditore ha diritto al pagamento integrale del suo credito, anche oltre il valore effettivo ricavato del bene. Se detta stima è stata eseguita, essa indica solo una previsione di soddisfazione minimale, per cui se nell'esecuzione dell'accordo si realizza un valore superiore a quello indicato nella relazione dell'OCC, la soddisfazione del credito ipotecario deve avvenire in relazione all'effettivo ricavo ottenuto dalla liquidazione del bene medesimo.
Questo sotto il profilo sostanziale, sotto quello processuale la legge n. 3 del 2012 non dice assolutamente nulla circa le modalità di esecuzione, neanche nel caso sia nominato un liquidatore, né sulla ripartizione né sulla chiusura, sicchè si tratta di stabilire il valore che assume il fatto che sia stato presentato un conto gestione ed eseguito il riparto, senza che il creditore interessato, specie con riferimento al riparto, non solo non abbia proposto un formale reclamo, ma non abbia neanche prospettato la questione oggi in discussione. A nostro avviso, ma si tratta di una opinione, l'inerzia del creditore non può avere alcun effetto preclusivo proprio perché sebbene si sia fatto ricorso a procedure note di rendicontazione e distribuzione, le stesse non sono contemplate negli accordi del sovraindebitato per cui il ricorso alle stesse non può avere l'effetto che normalmente producono lì dove sono contemplate. In realtà le uniche armi attribuite ai creditori sono quelle dell'opposizione e della risoluzione, ma nel caso sembrano spuntate, perché in sede di opposizione il creditore ipotecario non avrebbe potuto sollevare alcuna questione in quanto non era ancora noto il ricavato della vendita e la sua destinazione, e la risoluzione presuppone una inadempienza, nel mentre qui il creditore vuole che il concordato sia adempiuto (e non risolto) seguendo il criterio di distribuzione sopra indicato; né può vedersi un inadempimento nel fatto che gli venga attribuita solo la quota stimata in quanto va preliminarmente accertato a chi compete il surplus del ricavo rispetto alla stima originaria, visto sul punto esiste contestazione tra il creditore e la procedura.
In questa situazione, sempre a nostro avviso, il creditore ipotecario può prospettare questa questione fin quando la procedura è aperta; e questo pone un altro problema, dal momento che non è previsto un provvedimento di chiusura da poter reclamare Si può dire che la procedura è aperta fin quando rimangono sul tavolo contestazioni da risolvere, per cui, anche sotto questo profilo la questione ci sembra tempestivamente proposta.
Questa soluzione riteniamo anche che sia la più aderente a giustizia, in quanto non appare equo che un debitore si possa riappropriarsi di parte del valore dei propri beni, con esdebitazione dei propri debiti, mentre quel bene era vincolato alla garanzia di un creditore che non è stato integralmente soddisfatto.
Zucchetti Sg srl
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