Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione Controllata del Patrimonio

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    03/11/2023 18:03

    Liquidazione Controllata del Patrimonio

    Secondo ormai diversi Tribunali si sta consolidando l'orientamento per cui in caso di liquidazione controllata in presenza di debiti erariali, rappresentando questa mancanza un "disvalore" e un contravvenire da parte del debitore ad obblighi derivanti dall'art. 53 della Costituzione (per farla breve), al termine della procedura, che verrebbe a prescindere da questo accordata dal Tribunale (in presenza di tutti i requisiti richiesti dal CCI), non si arriva all'esdebitazione.
    Questo perché non versare all'erario il dovuto crea un danno a TUTTI, cosa che senza dubbio non è meritevole.
    Premesso che non capisco perché distinguere tra debiti per fornitori o banche ed erario, anche perché la norma stessa non lo fa, ma che tuttavia bisogna adattarsi agli orientamenti che i Tribunali danno, chiedo quale sia, a parere di chi legge, il limite (se esiste) di un valore di debiti erariali in presenza dei quali si raggiunge comunque la meritevolezza e quindi l'esdebitazione al termine della procedura. Viceversa di fatto si rende inutile la Liquidazione controllata per favorire il concordato minore (ma solo in presenza di finanza esterna per chi è consumatore) il quale consente, accettando l'accordo i creditori, di giungere alla inesigibilità dai debiti residui non soddisfatti con la procedura, anche erariali, per via dell'opzione del cram down.
    Luciano Mauro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2023 10:19

      RE: Liquidazione Controllata del Patrimonio

      Non conosciamo le sentenze cui lei si riferisce né , dalla ricerca effettuata, abbiamo trovato precedenti che affermassero quanto esposto. Ad ogni modo se queste decisioni sono riferite alla liquidazione controllata, riteniamo che non possano essere condivise dal momento che l'art. 282, co. 2, individua i debiti per i quali l'esdebitazione non opera nelle ipotesi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e nelle altre ipotesi previste dall'art. 280, per il quale non possono essere cancellati dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Già la mancata previsione dei debiti fiscali tra quelli esentati dall'esdebitazione esclude che questi sopravvivano, ma è significativo il dato che mentre nella legge n. 3 del 2012 tali debiti erano compresi tra quelli per i quali l'esdebitazione non operava (art. 14terdecies, co. 3, lett. c) questi sono scomparsi dalla previsione degli artt. 280 e 282 CCII.
      Quanto ad eventuali soglie minime, queste sono state dettate soltanto per gli accordi di ristrutturazione nel senso (in estrema sintesi) che in questa procedura il cram down fiscale è possibile solo ove esistano determinate condizioni indicate dall'art. 1bis d.l. 13.06.2023 n. 69, convertito dalla l. 10/08/2023 n. 103, tra cui soglie minimo di pagamento dei crediti fiscali.
      Zucchetti SG srl