Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    17/04/2024 17:05

    esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

    Buongiorno.
    Chiedo cosa succede al termine di una procedura di liquidazione controllata con riconoscimento dell'esdebitazione nei confronti di quei creditori che non hanno partecipato alla ripartizione dell'attivo, sia nel caso in cui la comunicazione di apertura della liquidazione controllata sia stata loro regolarmente notificata, sia nel caso contrario, magari per omissione da parte del debitore che non ha comunicato il debito al Liquidatore.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/04/2024 18:10

      RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

      L'art. 278, comma 2, CCII, stabilisce che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado".
      Poiché la norma parla di creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, senza specificare il motivo della mancata partecipazione o accennare alla imputabilità di tale omissione, deve ritenersi che la norma operi per tutti i creditori che non hanno chiesto l'ammissione al passivo, sia per scelta, sia per dimenticanza, sia per mancato avviso o per qualsiasi altro motivo.
      Zucchetti Sg srl
      • Ernesto Gussoni

        Gallarate (VA)
        18/09/2024 09:24

        RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

        Buongiorno. la risposta alla originaria domanda sulla sorte dei Creditori "anteriori" che NON hanno partecipato al concorso mi pare quindi riferirsi ai Creditori che NON hanno presentato alcuna istanza di ammissione e quindi estranei alla Procedura.
        Premesso che non mi è chiaro come, successivamente alla chiusura e al riconoscimento dell'esdebitazione, questi creditori, fino a qui estranei alle procedura, possono nella realtà operare concretamente per recuperare i propri crediti, senza trascurare il fatto che se avessero diversamente partecipato la "percentuale attribuita nel concorso ai pari gradi" sarebbe stata naturalmente inferiore, il quesito che intendo qui proporre è invero il seguente.
        Quale è la sorte del creditore tardivo che non si è insinuato nei termine indicato nella sentenza di apertura della liquidazione e che, in difetto delle condizioni ex art. 273 c.7 (nessuna indicazione alcuna circa le cause del ritardo), vede la sua istanza TARDIVA di ammissione, elaborata con l'iter previsto dall'art. 270 commi da 1 a 6 dell'art. 270 per l'esame delle domanda tempestive, poi accertata come inammissibile ?
        Grazie


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/09/2024 19:54

          RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

          Quanto alla posizione dei creditori che non si sono insinuati, bisogna partire dal comma 1 dell'art. 278, per il quale "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata"; il che vuol dire che il creditore chirografario A di 100, che nella liquidazione giudiziale come in quella controllata abbia ricevuto 30, non può più agire nei confronti del debitore tornato in bonis secondo le ordinarie vie per ricuperare il residuo 70, come avrebbe potuto in mancanza di esdebitazione del debitore. Pertanto, quando il secondo comma dell'art. 278 precisa che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado" intende chiarire che se un creditore chirografario non si è insinuato, considerato che gli altri chirografari hanno ricevuto in pagamento il 30%, può agire nei confronti del debitore tornato in bonis con un normale giudizio per ricuperare il 30% del suo credito e non di più, in quanto il residuo 70% è inesigibile.
          Il creditore tradivo, anzi super tardivo, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile dal giudice, ha la sola possibilità alla luce della attuale formulazione dell'art. 273, di proporre reclamo avanti al collegio a norma del comma 6, altrimenti rimane definitivamente escluso dal concorso..
          Zucchetti SG srl
          • Ernesto Gussoni

            Gallarate (VA)
            20/09/2024 08:27

            RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

            Quindi nel caso si fossero insinuati creditori per 100 poi soddisfatti per 30 = 30% , un eventuale creditore non insinuatosi, pur regolarmente informato dell'apertura della procedura per un proprio credito di 1000 potrebbe ancora rivalersi per 300 sul debitore poi definito esdebitato ?
            Se questo creditore avesse, diversamente, partecipato alla procedura, e alla stessa ammesso al passivo, avremmo in realtà rilevato debiti complessivi per 1100 poi soddisfatti per 30 e quindi invero per il 2,73 % !!!
            La procedura potrebbe quindi risultare "non definitiva" per il debitore sovraindebitato che resta indebitato.
            Singolare che la normativa, per il credito non insinuato del creditore comunque informato, preveda invero solo queste limitate restrizioni di cui all'art. 278 c.2.
            Buona giornata
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              20/09/2024 19:19

              RE: RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

              E' vero che se il creditore in questione si fosse insinuato la quota assegnata agli altri creditori sarebbe scesa, ma, il fatto è che quel creditore non si è insinuato, per cui chiusa la procedura ed intervenuta l'esdebitazione, le soluzioni potevano essere due:
              -si ammette che la esdebitazione non opera nei confronti dei creditori rimasti estranei al concorso in quanto la inesigibilità riguarda i creditori concorrenti, per cui il creditore non insinuato questi avrebbe diritto ad agire nei confronti del debitore tornato in bonis per ottenere il pagamento dell'intero suo credito: soluzione coerente con il principio degli effetti endo concorsuali dello stato passivo e con la vincolatività della esdebitazione per i creditori che sono intervenuti nel concorso non potendosi toccare che è rimasto estraneo allo stesso.
              -si ammette che la esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori rimasti estranei al concorso, e questa è la soluzione scelta dal legislatore se non altro per ragioni di giustizia e parità tra creditori concorsuali e concorrenti, per non penalizzare eccessivamente il debitore tornato in bonis, che diversamente avrebbe risposto dell'intero debito e per non incentivare i creditori a disertare lo stato passivo.
              A questo punto, scelta questa strada, si poneva una ulteriore alternativa o impedire al creditore inerte qualsiasi possibilità di recupero del suo credito, o ammetterla entro certi limiti. La prima soluzione sarebbe stata troppo punitiva per il creditore, il quale ha un onere di insinuarsi al passivo per partecipare al concorso sostanziale sui beni, ma, chiusa la procedura, questo discorso non vale più e una tale scelta avrebbe avuto un valore sanzionatorio per chi non era adoperato. Il legislatore ha seguito la seconda alternativa ed allora doveva trovare un criterio per stabilire l'entità della estensione della esdebitazione nei confronti di tale creditore, tenendo conto anche del principio della intangibilità dei riparti, per cui ai creditori soddisfatti nella procedura non può essere chiesta la restituzione di tutto o parte di quanto ricevuto, salvo che non vi sia revocazione del credito ammesso. Il criterio più logico, basato sulla parità di trattamento, è lasciare al creditore non insinuato la libertà di agire per recuperare un importo pari a quello che i creditori di eguale condizione hanno ricevuto nella procedura, per cui l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente.
              Poiché si sta discutendo di una fase successiva alla chiusura della procedura e di azioni di cognizioni ordinarie nei confronti del debitore tornato in bonis, il discorso dell'importo che quel creditore e gli altri avrebbero ricevuto nel concorso diventa irrilevante proprio perché non si tratta più di distribuire una somma tra più creditori, ma semplicemente di stabilire entro quale limite opera l'esdebitazione nei confronti del creditore rimasto estraneo al concorso; e crediamo che si possa convenire che, una volta fatta la scelta di fondo di non penalizzare eccessivamente il debitore esdebitato limitando la possibilità dell'azione nei sui confronti del creditore non insinuato, il criterio indicato sia quello più equo possibile. .
              Zucchetti SG Srl
          • Guido Paralupi

            REGGIO EMILIA (RE)
            17/03/2025 19:16

            RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

            "Il creditore tradivo, anzi super tardivo, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile dal giudice, ha la sola possibilità alla luce della attuale formulazione dell'art. 273, di proporre reclamo avanti al collegio a norma del comma 6, altrimenti rimane definitivamente escluso dal concorso."
            Mi richiamo a questa discussione e chiederei un cortese approfondimento riguardo a questa parte in particolare della vostra risposta del 18-9-24 anche alla luce delle innovazioni introdotte dal Correttivo ter (che ha ad esempio abrogato il comma 6 dell'art. 273).
            Infatti il sottoscritto si trova ad essere liquidatore in una LC dove addirittura un creditore ipotecario è stato dichiarato tardivo e quindi il relativo credito, seppur insinuato al passivo, dichiarato inammissibile.
            Quindi, se ho capito bene il senso della vostra risposta, per questo creditore non opererebbe la previsione dell'art. 278 comma 2, che riguarda soltanto i creditori che per scelta o per dimenticanza non hanno proposto alcuna insinuazione al passivo. Pertanto il credito di costui rimarrebbe definitivamente e interamente inesigibile anche una volta chiusa la LC. Corretto?
            Ciò posto che rimedi potrebbe avere il creditore dichiarato inammissibile alla luce del Correttivo ter? Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              20/03/2025 11:31

              RE: RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

              Quanto riportato tra virgolette nel quesito, con riferimento alla risposta del 19/9/24, deve essere confermato nel senso che, se la domanda del creditore tardivo viene ritenuta inammissibile dal liquidatore che, in base alla nuova formulazione dell'art. 273 operata dal D.Lgs. n. 136/2024, provvede alla formazione del passivo esecutivo in relazione sia alle domande tempestive cha quelle tardive, l'unico mezzo per poter partecipare al concorso, inteso come partecipazione al riparto nella procedura in atto, è l'opposizione allo stato passivo avanti al giudice, come previsto dal comma 4 del citato art. 273 CCII.
              In realtà la questione che si pone e che non è stata affrontata è la seguente: per il creditore tardivo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile in rito è percorribile la stessa strada che si apre con l'art. 272, c. 2, CCII per i creditori che non hanno partecipato al concorso per i quali l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado?
              In altri termini si tratta di stabilire se questi creditori tardivi, che pure hanno fatto domanda di ammissione, abbiano o no partecipato al concorso. La risposta pare essere negativa in quanto in realtà la loro richiesta di partecipazione al concorso non è stata esaminata nel merito con l'ammissione o il diniego di ammissione allo stato passivo, ma è stata respinta in rito senza esame sul merito.
              Se così fosse, il debitore la cui domanda è stata dichiarata inammissibile potrebbe ricorrere al giudice in un giudizio ordinario per sentire dichiarare il debitore tenuto a pagargli il credito nella stessa percentuale pagata in corso di procedura ai creditori di pari grado, essendo il residuo oggetto di esdebitazione. Ovviamente, nel caso di creditore con privilegio speciale su beni liquidati e quindi non più esistenti nel patrimonio del debitore, il credito non potrebbe che essere qualificato come chirografario e quindi da soddisfare nella stessa percentuale ottenuta dai creditori dello stesso rango.
              • Guido Paralupi

                REGGIO EMILIA (RE)
                21/03/2025 14:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

                Dunque, arrivati a questo punto, il tema é:
                sono enucleabili tre "categorie" di creditori che restano esclusi dal concorso:
                1) Quelli che non sono mai stati notiziati dell'esistenza della procedura concorsuale;
                2) Quelli che ne sono stati regolarmente notiziati, ma non si sono mai insinuati al passivo;
                3) Quelli che ne sono stati notiziati, si sono insinuati, ma la loro domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto ritenuta dal Tribunale inescusabilmente tardiva.

                Orbene, la vostra interpretazione dell'art. 278 comma 2 CCII è che tutte e tre queste categorie siano sostanzialmente equiparabili:
                in fondo nessuno di questi creditori ha "partecipato" al concorso, pertanto in un eventuale giudizio successivo alla chiusura della procedura concorsuale ben potrebbero chiamare il debitore a rispondere di quella quota parte del loro credito corrispondente alla percentuale attribuita ai creditori di pari grado nell'ambito del concorso.
                Convengo con voi che il dato letterale di tale norma si presti a una interpretazione siffatta, tanto è vero che io stesso sono stato sfiorato da questo dubbio (altrimenti non avrei partecipato a questa discussione), tuttavia, ragionando in maniera più attenta, ritengo che l'interpretazione da voi seguita sia errata.

                Innanzitutto gli esiti di una interpretazione del genere rischierebbero di essere aberranti:
                si pensi a un ipotetico concorso in cui partecipi il solo creditore AdER che, come spesso accade, vanta un credito privilegiato per 90 e chirografario per 10. Mettiamo che una volta soddisfatto totalmente tale credito per la parte privilegiata, residui un attivo distribuibile di 10 o poco più. In tal caso, visto che non vi sono altri creditori insinuati di pari grado, ad AdER andrebbe il 100% anche del suo credito chirografario.
                Ipotizziamo adesso che vi sia un ulteriore creditore che vanti un credito chirografario di 100.
                Ipotizziamo anche che costui fosse stato regolarmente notiziato dell'apertura della procedura concorsuale ma che, o per dimenticanza o per scelta, abbia omesso di insinuarsi al passivo. Ebbene costui, seguendo la vostra interpretazione, una volta chiusa la procedura, potrebbe pretendere dal debitore il pagamento del proprio intero credito di 100, dal momento che il creditore di pari grado AdER è stato soddisfatto interamente nell'ambito del concorso...
                Se invece lo stesso creditore si fosse diligentemente e tempestivamente insinuato al passivo avrebbe dovuto concorrere con AdER su un attivo distribuibile di appena 10, con la conseguenza che avrebbe ottenuto una percentuale di soddisfo irrisoria sul proprio credito di 100!

                Vi sono poi due ulteriori considerazioni più squisitamente giuridiche che militano nel senso dell'erroneità dell'interpretazione da voi prospettata:
                prima di tutto non si capisce che senso avrebbe per il creditore escluso in quanto tardivo dolersi di tale esclusione mediante l'apposito strumento dell'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 273 comma 4 CCII se gli bastasse attendere fino a poco dopo il riparto finale per conseguire gli stessi risultati...
                Inoltre il seguire la vostra interpretazione vorrebbe dire ritenere di nessuna rilevanza giuridica la circostanza della regolare comunicazione/notifica ai creditori dell'apertura della procedura concorsuale.
                E' come se in un giudizio di cognizione si ritenesse privo di conseguenze pratiche il fatto che il convenuto sia stato o meno regolarmente evocato in giudizio...
                Infatti, come è noto, soltanto nel caso in cui il convenuto possa dimostrare di non avere ricevuto regolare notifica della citazione in giudizio (ad esempio perché indirizzata a persona sbagliata) potrebbe sottrarsi alle conseguenze negative di una eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia.

                Questi sono i motivi che mi portano a ritenere che l'interpretazione da voi sposata sia del tutto infondata e che la norma di cui all'art. 278 comma 2 CCII riguardi in realtà la sola categoria di creditori indicati al punto 1) di cui sopra ("Quelli che non sono mai stati notiziati dell'esistenza della procedura concorsuale"), perché soltanto il comportamento di costoro potrebbe, in ipotesi, essere ritenuto scusabile.
                I creditori rientranti nelle altre due categorie, invece, essendo stati regolarmente "evocati", possono comunque essere considerati "parti" del concorso anche se concretamente non vi hanno partecipato, quindi per loro non dovrebbe valere la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 278 comma 2 CCII.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  22/03/2025 18:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

                  Nessun elemento, nella formulazione dell'art. 278 CCII, porta a ritenere rilevante, ai fini della possibilità per il creditore che non ha partecipato al concorso di richiedere dopo l'esdebitazione il pagamento del proprio credito, la ragione per cui un creditore è rimasto assente.
                  Le conseguenze di eventuali condotte volte a trarre beneficio dalla disposizione in discorso era stata segnalata in relazione all'analoga disposizione dell'art. 144 L.Fall. (R. Guidotti, sub art. 144, Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2013) ma il legislatore non ha ritenuto di modificare sostanzialmente il principio.
                • Guido Paralupi

                  REGGIO EMILIA (RE)
                  23/03/2025 12:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

                  L'art. 144 L.F. da voi richiamato così recitava:

                  "Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA di ammissione al passivo".

                  L'art. 278 comma 2 CCII così recita:
                  "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriore CHE NON HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO..."

                  Come si vede la formulazione della norma è diversa e se il legislatore ha ritenuto di modificarla significa che, in realtà, ha ritenuto di modificare sostanzialmente anche il principio ad essa sotteso:
                  è infatti evidente che il concetto di "partecipazione" ha giuridicamente una portata e implicazioni ben diverse e più pregnanti rispetto alla semplice "presentazione" di una domanda.
                  Riprendendo il ragionamento riportato nel mio precedente intervento, è chiaro che un contumace non ha preso materialmente parte a un ipotetico giudizio di cognizione, ciononostante vi ha preso evidentemente parte in senso tecnico-giuridico.
                  La conseguenza è che costui deve inevitabilmente soggiacere ad una eventuale sentenza di condanna pronunziata in sua assenza, a meno che, in un eventuale ulteriore giudizio, non riesca a dimostrare che la sua contumacia è dipesa da causa a lui non imputabile (ad esempio perché non è mai stato regolarmente notiziato della causa, appunto).

                  Dunque non è un caso che nel nuovo art. 278 comma 2 CCII, a differenza che nel vecchio art. 144 L.F., il legislatore parli di "partecipazione" anziché di "presentazione della domanda di insinuazione".

                  Del resto il vecchio art. 144 L.F. riguardava esclusivamente gli imprenditori commerciali, di conseguenza aveva un senso prevedere per costoro, in quanto soggetti professionali e da considerarsi più avveduti rispetto alla media (pertanto più "colpevoli" in caso di fallimento), prevedere una disciplina deteriore rispetto alla previsione del nuovo art. 278 CCII comma 2, norma che riguarda anche soggetti privati, per i quali è più sentita l'esigenza di prevedere quel "fresh-start" che le istituzioni europee hanno promosso in questi ultimi anni per risollevare le sorti dell'economia e che sta alla base anche della normativa italiana in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
          • Alfredo Barbaranelli

            Roma
            02/04/2025 12:02

            RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

            Allora mi par di capire che nel caso in cui ai creditori chirografari sia toccato zero perchè il creditore Ader era privilegiato ed ha preso il 100% della liquidità predisposta dal debitore nell'attivo della procedura, nel caso di mancata partecipazione al concorso per mancato avviso, non possa pretendere nulla perchè ai creditori della stessa classe (chirografari) è andato zero. E' corretto?

            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              03/04/2025 10:24

              RE: RE: RE: RE: RE: esdebitazione e sorte dei creditori non insinuati

              Dal tenore dell'art.278, comma 21, CCII si evince il principio che per i creditori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione del debitore per quanto concerne i loro crediti è pari a quella che hanno subito i creditori di pari grado che hanno partecipato alla procedura. Ne consegue che, se i crediti chirografari intervenuti nella procedura hanno subito una l'esdebitazione nella misura del 50%, la stessa falcidia la subiscono i creditori che non sono intervenuti. Ma ne consegue anche che se, come ipotizzato nella fattispecie, l'unico creditore chirografario è stato pagato per intero e quindi non vi è stata alcuna esdebitazione, anche i chirografari non intervenuti manterranno integro il loro credito. Per contro, se l'unico creditore chirografario o i creditori chirografari non avessero ricevuto nulla, anche per i chirografari non intervenuti non residuerebbe alcun credito
              Mette conto osservare che, se il mancato intervento può esser frutto di un calcolo volto ad aumentare il valore del credito non soggetto a esdebitazione, è concreto il rischio di dovere agire avanti al giudice ordinario per far accertare la sussistenza e l'ammontare del credito ancora azionabile senza poi trovare capienza nel patrimonio ormai liquidato.