Forum SOVRAINDEBITAMENTO

OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 273 CCII

  • Dante SCARDECCHIA

    ASCOLI PICENO
    02/04/2024 11:51

    OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 273 CCII

    Buongiorno, in una liquidazione controllata nel 2023 ho redatto lo stato passivo che per mancanza di osservazioni è divenuto definitivo e vistato dal GD. Nel 2024 è intervenuto un creditore tardivo per il quale ho proceduto ai sensi del 7° comma dell'art 273 CCII ammettendo al privilegio il credito ma escludendo la prededuzione. Il creditore tardivo nelle proprie osservazioni oltre ad insistere nelle proprie domande, ha chiesto anche l'inammissibilità di un credito ammesso in prededuzione con il precedente stato passivo definitivo. Secondo Voi il creditore tardivo può proporre osservazioni nei confronti di un credito che era stato ammesso e faceva parte di uno stato passivo precedentemente divenuto definitivo? Grazie Dante
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2024 16:22

      RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 273 CCII

      Certamente no. L'unica forma di contestazione avverso il progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore sono le osservazioni che, a norma dell'art. 273, comma 2, CCII, vanno presentate "entro 15 giorni" dalla comunicazione del progetto stesso e , aggiunge il comma successivo, "in mancanza di osservazioni, il liquidatore formalo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale e del Ministero della giustizia". Di conseguenza il creditore non può, a distanza di un anno dalla definitività dello stato passivo, nel corso del quale non aveva sollevato osservazioni, riproporle cogliendo l'occasione di osservazioni ad altra e diversa domanda tardivamente presentata.
      Zucchetti Sg srl
      • Dante SCARDECCHIA

        ASCOLI PICENO
        02/04/2024 16:46

        RE: RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 273 CCII

        Probabilmente non sono stato chiaro: il creditore intervenuto tardivamente nel 2024 è il NUOVO legale della sovraindebitata e quindi non poteva sollevare eccezioni in un tempo precedente al proprio intervento. Pertanto ripropongo la domanda: Secondo Voi il creditore tardivo può proporre osservazioni nei confronti di un credito che era stato ammesso e che faceva parte di uno stato passivo precedentemente divenuto definitivo? Dante
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/04/2024 19:35

          RE: RE: RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 273 CCII

          La risposta non cambia.
          Noi avevamo capito che un creditore ammesso al passivo, successivamente, a distanza di un anno, proponeva osservazioni approfittando della presentazione di una diversa domanda. La risposta negativa era data non per il fatto della identità della persona nelle due domande, ma per la decadenza verificatasi per non aver il creditore presentato le osservazioni al progetto di stato passivo nel termine indicato dall'art. 273, comma 2, CCII. Questa decadenza rimane anche nella nuova versione ora fornita in cui a sollevare le osservazioni sulla precedente domanda è un soggetto diverso dal precedente creditore insinuato, dal momento che, pur ammesso che ciascun creditore possa sollevare osservazione anche sui crediti altrui, questa forma di contraddittorio incrociato doveva attuarsi nel tempo fissato dalla legge e non quando il termine per sollevare le osservazioni sul progetto di stato passivo è spirato da un anno; il fatto che l'attuale creditore non potesse all'epoca insinuarsi non muta la situazione perché egli trova , nel momento in cui interviene uno stato passivo già definitivo e pubblicato, che non può essere più modificato.
          Nella liquidazione controllata, invero, lo stato passivo è retto da regole semplificate che non prevedono opposizioni allo stato passivo né impugnazione di credito ammesso, quale potrebbe essere considerata la richiesta del legale di escludere la prededuzione concessa ad un credito ammesso al passivo; solo in caso di osservazioni, infatti, può intervenire il giudice qualora il liquidatore ritenga le contestazioni insuperabili e, avverso il decreto del giudice è ammesso il reclamo avanti al collegio (commi 5-6, art. 273); in mancanza di osservazioni o contestazioni nel termine fissato dalla legge , è il liquidatore che forma lo stato passivo, che rimane immodificabile.
          Zucchetti SG srl