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Oggetto: Rendiconto L.3/2012 - Liquidazione del patrimonio

  • Jonny Spini

    Perugia
    15/02/2024 11:33

    Oggetto: Rendiconto L.3/2012 - Liquidazione del patrimonio

    Sono liquidatore di una procedura aperta ex art. 14 quinquies L.3/2012. Da quanto ho compreso le fasi da seguire sono:
    - eseguire il programma di liquidazione;
    - decorsi 4 anni, qualora eseguito tutto il programma, comunicarne al GD l'avvenuta esecuzione;
    - chiedere la liquidazione del compenso del liquidatore al GD indicando attivo liquidato e passivo insinuato
    - procedere al deposito del riparto finale ed eseguirlo
    - depositare istanza affinché il Giudice dichiari chiusa la procedura
    Il dubbio che ho è: ma esiste l'obbligo di deposito del rendiconto così come previsto analogamente alla vecchia Legge fallimentare ex art.116?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/02/2024 17:57

      RE: Oggetto: Rendiconto L.3/2012 - Liquidazione del patrimonio

      Nell'elenco da lei fatto manca la parte iniziale dell'inventario, formazione elenco creditori comunicazione agli stessi per lo stato passivo e formazione dello stato passivo, indi eseguire il programma di liquidazione e cioè procedere alla liquidazione secondo quanto stabilito nel programma di liquidazione. Va bene il resto e alla fine riteniamo che crediamo che la redazione del conto gestione al giudice sia necessaria benchè la legge del 2012 ne ne faccia cenno dal momento che ha gestito beni altrui, ed infatti l'art. 275, comma 3, CCII nella liquidazione controllata ora stabilisce che il liquidatore, terminata la liquidazione presenta al giudice il rendiconto.
      Zucchetti SG srl
    • Jonny Spini

      Perugia
      19/02/2024 09:44

      RE: Oggetto: Rendiconto L.3/2012 - Liquidazione del patrimonio

      Buongiorno
      le fasi precedenti sono già state effettuate.
      Si ritiene corretto il solo deposito del rendiconto o si rende necessaria un'udienza di discussione?
      Grazie per la disponibilità.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        19/02/2024 19:17

        RE: RE: Oggetto: Rendiconto L.3/2012 - Liquidazione del patrimonio

        Nei casi in cui la legge è silente ogni ricostruzione diventa proponibile. A nostro avviso, una volta ritenuta obbligatoria la presentazione del conto gestione, crediamo che possa valere come linea direttiva la nuova previsione dell'art. 275, coma3 CCII, che non prevede la fissazione di una udienza, ma la sola valutazione del giudice che verifichi la conformità degli atti compiuti al programma di liquidazione. La nuova liquidazione controllata rispetto alla liquidazione del patrimonio è meglio e più dettagliatamente regolamentata, ma i principi che sono alla base delle due procedure sono gli stessi.
        Zucchetti SG srl