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startup innovative - durata dell'esenzione da assoggettamento a liquidazione giudiziale

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    08/09/2023 18:02

    startup innovative - durata dell'esenzione da assoggettamento a liquidazione giudiziale

    Vi sottopongo il seguente quesito. Per una srl startup innovativa costituita a ottobre 2017 il termine quinquennale di esonero dall'assoggettamento alle procedure concorsuali "ordinarie" è già spirato ad ottobre 2022 oppure opera la "proroga" di 12 mesi prevista dall'art. 38 comma 5 del DL 34 del 2020 e quindi l'esonero cesserà ad ottobre 2023? Leggendo la sentenza della Cassazione RGN 857/2020 del 2.8.2022 sembrerebbe che, ai fini del Codice della Crisi, il termine dell'esonero rimanga quello dei 5 anni e non ci sia una proroga a 6 anni. E' corretto? Grazie sin d'ora per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2023 17:56

      RE: startup innovative - durata dell'esenzione da assoggettamento a liquidazione giudiziale

      Il comma quinto dell'art. 38 del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella l. n. 77 del 2020, dispone che "Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente".
      Ci sembra pertanto che detta proroga riguardi anche l'esonero dall'assoggettamento alle procedure concorsuali "ordinarie", posto che l'unica eccezio0ne alla disciplina cui sono assoggettate le start up dal d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, riguarda le agevolazioni fiscali e contributive.
      Dalla sentenza da lei richiamata (Cass. 02/08/2022, n.23980) non crediamo di poter ricavare il principio della inderogabilità del termine quinquennale in quanto detta decisione si occupa del diverso problema del momento da cui incomincia a decorrere detto termine, ma noi affronta, neanche indirettamente o incidenter tantum, il tema della proroga dello stesso termine.
      Zucchetti SG srl