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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
esdebitazione conseguente chiusura fallimento ante codice crisi
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)21/06/2024 10:01esdebitazione conseguente chiusura fallimento ante codice crisi
Buongiorno,
mi trovo questa situazione:
- socio di due snc entrambe fallite, con chiusura ultimo fallimento nel 2023.
Per questo socio risulta esservi anche una condanna penale per mancato versamento iva e ritenute d'acconto. La condanna si dovrebbe essere estinta decorso il termine di prescrizione di anni 10 a decorrere dalla sentenza del 2012. (quindi 2022).
Si vorrebbe verificare se possibile ottenere l'esdebitazione a seguito della chiusura di questi due fallimenti, che a rigor della vecchia legge fallimentare, dovrebbe essere richiesta entro un anno dalla chiusura del fallimento, se non sbaglio. Se vi è una condanna penale bisogna ottenere prima la riabilitazione che secondo l'avvocato si può chiedere solo decorsi tre anni dalla definitività della sentenza (cioè il 2025).
Ho dubbi riguardo il fatto che il reato commesso rientri tra quelli previsti dall'art. 280 CCII (delitti contro l'economia ecc..) e inoltre che tale disposizione si applichi anche ai fallimenti vecchia legge fallimentare.
Qualora invece occorresse seguire tale iter per ottenere l'esdebitazione converrebbe comunque fare un tentativo? In una precedente risposta avete suggerito di provare a fare domanda in quanto il Giudice potrebbe disporre la sospensione del giudizio sino all'intervenuta riabilitazione.
In effetti il mio problema è quello di non far scadere i termini per la domanda di esdebitazione.
Inoltre ci sarebbe un altro quesito: questo socio, posto che ottenga l'esdebitazione per i due fallimenti delle snc, partecipava anche ad una sas come socio accomandatario. Per tale sas dovrebbe essere intervenuto lo scioglimento in quanto i due soci accomandatari sono stati dichiarati entrambi falliti in quanto soci illimitatamente responsabili di altre due snc fallite e i soci accomandanti non hanno ricostituito la pluralità. Da tale data la sas non è più stata movimentata e non è stata neppure chiusa. Anche in questo caso vi sono debiti fiscali ante fallimento soci accomandatari non onorati. Che fine faranno tali debiti una volta che sia stata ottenuta l'esdebitazione per il fallimento delle due snc?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/06/2024 19:25RE: esdebitazione conseguente chiusura fallimento ante codice crisi
n primo luogo bisogna stabilire quale legge trova applicazione alla fattispecie, se la legge fallimentare o il codice della crisi. Noi optiamo per la legge fallimentare alla luce del comma 2 dell'art. 389 CCII, considerando la esdebitazione come una procedura che si apre a seguito della definizione de e chiusura del fallimento; ciò anche perché, se si dovesse applicare il codice della crisim il tribunale potrebbe intervenire (se non si è provveduto contestualmente alla chiusura) "quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale " (art. 281, comma 2), il che significa che la norma è inapplicabile ai fallimenti aperti e chiusi sotto il vigore della legge fallimentare.
Tanto chiarito e partendo dall'ultimo quesito, va precisato che la esdebitazione non costituisce una remissione plenaria dei debiti, ma è una "liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti" (l'art. 142, comma 1, l. fall.) che si traduce in un provvedimento con cui il tribunale "dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente" (art. 143, comma 1) o, come meglio ancora dice l'art. 278 CCII, "l'esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata".
Nel caso suo, quindi, chiamato Tizio il socio in questione, l'esdebitazione, ove concessa, potrebbe riguardare i debiti delle due snc fallite in cui Tizio era socio e per questa qualità è stato dichiarato fallito personalmente, nonché i suoi debiti personali. Tra questi possono essere inclusi anche quelli della sas di cui Tizio era socio accomandatario, anche se la sas non è stata sottoposta a procedura fallimentare? Dipende a seconda di come si sono svolti i due fallimenti personali di Tizio, probabilmente riuniti. Ossia, posto che le condizioni da lei descritte della sas fanno capire che è venuto meno il beneficium excussionis e che la quota di Tizio non è stata liquidata, si dovrebbe ritenere che anche i creditori della sas siano stati coinvolti nel fallimento di Tizio in quanto socio illimitatamente responsabile anche della sas ormai non più funzionante. Se ciò è accaduto, la esdebitazione coinvolge anche questi debiti personali di Tizio, se, invece nel fallimento di Tizio non sono stati chiamati a partecipare i creditori della sas, i debiti di questa rimangono estranei alla esdebitazione e di essi continua a rispondere Tizio quale socio accomandatario.
Quanto al primo quesito, nel confermare che l'art. 143, comma 1, l. fall. richiede che la domanda di esdebitazione deve essere presentata "entro l'anno successivo" al decreto di chiusura del fallimento, osta alla concessione della esdebitazione la condanna penale riportata. Dispone infatti l'art. 142, comma 1, n. 6, che la esdebitazione può essere concessa a condizione che il richiedente "non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione" (testo ripreso integralmente dall'art. 280, comma 1, lett. a) CCII). Ed è a nostro avviso pacifico che la condanna per mancato versamento iva e ritenute d'acconto rientri tra i reati ostativi indicati, quanto meno nella parte in cui si fa riferimento ad "altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa", essendo evidente che l'evasione iva e la violazione sulle ritenute di acconto sono reati consumati nell'esercizio dell'attività di impresa.
Tale condanna non è più preclusiva qualora sia intervenuta la riabilitazione che si può ottenere, ricorrendone tutte le condizioni, quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui è stata espiata la pena oppure si è estinta (per prescrizione, amnistia, indulto o grazia) oppure (in caso di concessione di sospensione condizionale della pena) dal momento in cui sia decorso il termine stesso di sospensione (dal passaggio in giudicato della sentenza). Come lei giustamente ha rilevato i tempi non coincidono, ma questa è la situazione, per cui entro l'anno dalla chiusura del fallimento- che è il termine per chiedere la esdebitazione- non può ottenere la riabilitazione.
Converrebbe probabilmente fare egualmente richiesta di esdebitazione facendo presente che sarà iniziata procedura di riabilitazione appena possibile in modo da ottenere una specie di sospensione che non le farebbe perdere la priorità acquisita entro l'anno. E un tentativo, ma non sapremmo cosa altro consigliare.
Zucchetti SG srl
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