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Liquidazione controllata Art. 272 co. 1 CCII

  • Daniele Raimondi

    MILANO
    12/06/2023 12:10

    Liquidazione controllata Art. 272 co. 1 CCII

    Buongiorno, vorrei richiedere una precisazione in merito all'attività di "Aggiornamento dell'elenco dei creditori" a cui notificare la sentenza di apertura di liquidazione controllata, a norma dell' Art. 272 co. 1 CCII.
    In particolare, posto che il debitore abbia già provveduto a depositare, in cancelleria, l'elenco dei creditori a norma dell'Art. 270 co. 2 lettera c), si chiede se, ai fini dell'aggiornamento richiesto al Liquidatore, sia richiesto procedere ad una nuova circolarizzazione per la verifica dei crediti esistenti, oppure sia sufficiente fare riferimento all'elenco già depositato dal debitore ex Art. 270 co. 2 lettera c).
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2023 20:22

      RE: Liquidazione controllata Art. 272 co. 1 CCII

      Il compito di aggiornamento dell'elenco dei creditori attribuito dall'art. 272 CCII al liquidatore della liquidazione controllata è equiparabile al pari compito attribuito al curatore della liquidazione giudiziale, il quale, a norma del primo comma dell'art. 198, compila l'elenco dei creditori "in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere"; ed infatti non a caso, il comma quinto dell'art. 270 dispone che per i casi non regolati dal capo relativo alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, che comprende anche l'art. 49, che elenca i vasti poteri di indagine di cui oggi il curatore (e quindi anche il liquidatore) può disporre e che sono utili principalmente proprio per la formazione dello stato passivo, cui è finalizzata la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei creditori da avvertire. Non è escluso che il liquidatore possa chiedere chiarimenti a qualche creditore per controllare posizioni dubbie, ma escludiamo che debba circolarizzare l'elenco prodotto dal debitore per raccogliere eventuali osservazioni preventive, in quanto la formazione dello stato passivo nella procedura in esame si svolge secondo la disciplina di cui agli artt. 272 e segg..
      In sostanza, qualora il debitore depositi la documentazione richiesta, il liquidatore la prende in esame e verifica, alla luce delle sue indagini, se l'elenco dei creditori prodotto, con le indicazioni dei relativi crediti e collocazione, sia corretto e, quindi, lo aggiorna se ritiene di apportare modifiche, e ai creditori risultanti dall'elenco aggiornato notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4.
      Zucchetti SG srl .