Forum SOVRAINDEBITAMENTO

piano del consumatore

  • Marco Chiarotti

    Cerese di S.Virgilio (MN)
    02/05/2025 10:12

    piano del consumatore

    Buongiorno, si consideri la seguente ipotesi: viene instaurato un procedimento relativo all'accertamento di un credito nei confronti di un soggetto che, successivamente, stante la propria situazione di sovraindebitamento propone un piano del consumatore. Quest'ultimo viene omologato e, successivamente all'omologa, ottengo un titolo relativo alla fondatezza del credito stesso: posso a tal punto procedere ad effettuare un'azione esecutiva nei confronti del sovraindebitato oppure mi è preclusa dal momento stesso che l'omologa sul piano impedisce ogni e qualsiasi esecuzione sul patrimonio del sovraindebitato stesso? E ancora, stante la non necessità di inserire all'interno del piano l'intero patrimonio a favore del ceto creditorio, quella parte non "offerta" ai creditori è possibile oggetto di autonoma esecuzione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/05/2025 16:29

      RE: piano del consumatore

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre partire dalla considerazione, ricavabile danna domanda, per cui il credito di cui si discute è anteriore alla domanda del consumatore.
      La precisazione ci sembra doverosa poiché se il credito fosse stato successivo non avremmo dubitato del fatto che per quel credito si potesse agire (condividiamo sul punto rib. Benevento, 24 ottobre 2022) per quanto tale conclusione sia stata criticata indottrina, osservandosi che in questo modo i creditori ammessi al concorso, per i quali il divieto permane, vedrebbero pregiudicate le loro ragioni dall'azione del creditore successivo. Questa tesi però non ci convince laddove non considera che essa eliminerebbe del tutto la possibilità per i creditori successivi di ottenere una qualsivoglia tutela del credito (a meno che non vi siano beni esclusi dalla procedura), non potendo neppure beneficiare della esecuzione del piano. Né si può dire che questa opzione ricostruttiva pregiudicherebbe i creditori concorsuali, poiché costoro in caso di aggressione del patrimonio da parte del creditore successivo potrebbero chiedere la revoca dell'omologa ex art. 72 comma 2 e così tornare a poter agire liberamente. Del resto, una indiretta indicazione in questa direzione si ricava dall'art. 71 comma 3, il quale nel prevedere che "I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori", afferma implicitamente che sono efficaci i pagamenti e gli atti dispositivi volti al soddisfacimento dei creditori posteriori, i quali dunque mantengono integro il loro diritto all'adempimento; se così è, la loro legittimazione ad agire esecutivamente resta integra.
      Tornando ai creditori precedenti ed alla possibilità per essi di agire esecutivamente, osserviamo quanto segue.
      L'art. 67 c.c.i.i. prevede che la domanda deve essere corredata dall'elenco "di tutti i creditori".
      Costoro, a norma dell'art. 70, devono ricevere la comunicazione della proposta e del piano e, nei 20 giorni successivi, possono presentare osservazioni.
      Quindi, nei 10 giorni successivi, l'OCC riferisce al giudice (proponendo eventuali modifiche al piano) il quale, risolta ogni contestazione, pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di omologa.
      Durante il procedimento appena descritto è previsto (dall'art. 70 comma 4) che, su richiesta del debitore, il giudice può disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" e può "altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore".
      Dal combinato disposto di queste previsioni ricaviamo il convincimento per cui con l'omologa si cristallizzi, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive si cristallizzi.
      Invero, non avrebbe senso attribuire al debitore il diritto di chiedere al giudice di pronunciare lo stay delle azioni esecutive pregiudizievoli per la fattibilità del piano, e poi consentire che quella fattibilità sia messa in crisi in sede di esecuzione.
      Inoltre, se si ammettesse che un creditore anteriore possa agire esecutivamente sui beni del debitore ad omologa intervenuta, questa si risolverebbe, in concreto, in un nulla di fatto, e tale considerazione porta ad affermare che il divieto di agire interessa anche i bene eventualmente esclusi dal piano medesimo o sopravvenuti.
      Occorre a questo punto domandarsi se queste conclusioni valgono anche per i creditori anteriori che tuttavia siano stati pretermessi dal piano.
      A tal proposito va preliminarmente osservato che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore manca una regola, uguale a quella contenuta nell'art. 117 c.c.i.i. (che a sua volta recepisce il vecchio art. 184 l.f.) per cui "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso", dal che si ricava che non rileva la inclusione o la esclusione degli stessi nel piano.
      Ciononostante, a nostro avviso occorre giungere alla stessa conclusione anche nella ristrutturazione dei debiti.
      Intanto, l'art. 72 prevede che "Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo".
      Questo significa che se un creditore è stato estromesso con dolo o colpa grave, la conseguenza non sarà che quel creditore può agire esecutivamente sul patrimonio del debitore considerando l'omologa del piano tam quam non esset: se così fosse non avrebbe mai interesse a chiedere la revoca dell'omologa (e dunque ci troveremmo al cospetto di una disposizione in parte qua del tutto inutile), potendo agire come se quella omologa non esistesse.
      La conseguenza, dunque, è quella per cui il divieto colpisce anche i creditori anteriori estromessi, se quella estromissione deriva da dolo o colpa grave.
      Ma allora, se divieto di agire esecutivamente si produce nei riguardi dei creditori che il debitore abbia intenzionalmente escluso dal piano, per un elementare principio di continenza quel divieto deve valere anche per quei creditori esclusi dal debitore per colpa lieve o lievissima (o addirittura per fatto imputabile a negligenza dell'OCC).
      A questo punto resta da chiarire quale sia lo strumento di cui dispongono tali ultimi creditori, atteso che essi da un lato, per le ragioni dette, non possono agire esecutivamente sui beni del debitore, e dall'altro non hanno la possibilità di chiedere la revoca dell'omologazione perché la loro esclusione non deriva da dolo o colpa grave del debitore.
      In questi casi, a nostro avviso, l'unico rimedio praticabile è quello dell'appello ex art. 70 comma 8 c.c.i.i.