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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE
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Francesco Barletta
Lecce14/04/2025 16:16LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE
Gent.mi,
scrivo in qualità di liquidatore di una procedura di liquidazione controllata dove l'indebitato detiene il 50% di un immobile in comunione con la moglie (separata) oltre uno stipendio per il quale il g.d. ha disposto il versamento di un importo mensile.
Con riferimento all'immobile è pendente una procedura esecutiva immobiliare instaurata dal creditore fondiario nella quale il ctu ha appena depositato la perizia.
Il creditore fondiario ha regolarmente insinuato il proprio credito nella procedura di liquidazione controllata.
E' pacifico che Il creditore, in quanto fondiario, può proseguire la procedura esecutiva.
Oltre ad trascrivere la sentenza sul medesimo bene, devo intervenire nella procedura per le sole spese in prededuzione ovvero il mio compenso quale liquidatore (previa istanza autorizzativa al g.d.) anche se non c'è il provvedimento di liquidazione del compenso da parte del Giudice delegato della L.C. ma solo il preventivo sottoscritto dall'indebitato.
Oppure devo intervenire nella procedura chiedendo che l'importo della vendita venga attribuito alla procedura di liquidazione controllata.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
23/04/2025 19:38RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE
Il tema posto dalla domanda è delicato, ed oggetto di un vivace dibattito tra gli operatori del diritto.
Proviamo a riassumerlo brevemente.
A differenza del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore la liquidazione del patrimonio (che nella legge 3/2012 era la liquidazione controllata) mutua lo stesso impianto della liquidazione giudiziale.
Prima dell'avvento del codice della crisi l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. 3/2012 disponeva che dal decreto di apertura non poteva essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione.
Il legislatore aveva dunque congegnato lo stesso meccanismo contenuto nell'art. 51 l.fall. senza tuttavia contemplare le eccezioni che lo stesso art. 51 indirettamente indicava nel momento in cui faceva salve le diverse disposizioni di legge (come da esempio quella di cui all'art. 41 TUB) che consentivano la prosecuzione della procedura anche in costanza di fallimento.
Nel codice della crisi, invece, accentuandosi la sovrapposizione della liquidazione controllata del sovraindebitato alla liquidazione giudiziale, l'art. 270 comma 5 contiene un rinvio secco all'art. 150.
Invero, la importazione, per il tramite del rimando compiuto dall'art. 270 ciato, della salvezza delle specifiche di specifiche disposizioni di legge che derogano alla improseguibilità prevista dall'art. 150, conduce, secondo taluni, ad escludere dalla improseguibilità le esecuzioni per credito fondiario.
È questa la condivisibile conclusione cui è giunta taluna giurisprudenza di merito (Trib. Torre Annunziata, ord. 14 marzo 2023; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ord. 24 gennaio 2023).
A sostegno della opinione negativa è stato osservato che se l'art. 270, tramite il richiamo all'art. 150, stabilisce che i creditori non possano agire esecutivamente contro il debitore ammesso a liquidazione controllata salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, ciò vuol dire che le deroghe alla improseguibilità vanno ricercate in quelle disposizioni che, anche in presenza di liquidazione controllata, consentono l'esecuzione individuale; dunque, per ammettere che il creditore fondiario possa proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza di una procedura di liquidazione controllata, bisognerebbe trovare una norma che gli accordi questa possibilità con riferimento a detta specifica procedura. Sennonché, l'unica norma che tratta la questione è l'art. 41TUB, che però non è stato modificato dalla riforma, e che continua a prevedere la possibilità di proseguire l'azione esecutiva da parte della banca solo nel caso di "fallimento del debitore"; detta norma, in quanto derogatoria al principio generale della improseguibilità, quale modo di attuazione del concorso, non può essere applicata analogicamente (Così trib. Treviso, ord. 19 gennaio 2023).
Altro argomento speso per sostenere che l'improseguibilità delle esecuzioni vale anche per il creditore fondiario è stato quello per cui "ove il legislatore avesse voluto estendere il privilegio fondiario al di là dei suoi confini tradizionali sarebbe ragionevolmente intervenuto sulle norme del testo unico bancario (ossia sulla norma istitutiva del privilegio), mentre il rinvio dell'art. 270 all'art. 150 CCI deve intendersi riferito alla regola della concorsualità, piuttosto che anche al sistema di eccezioni alla medesima regola, la cui disciplina si rinviene nelle singole norme attributive del privilegio" (È questa la tesi sostenuta da Trib. Verona, ord. 20 dicembre 2022).
La tesi che invece ritiene che il creditore fondiario possa proseguire l'esecuzione anche dopo l'apertura della liquidazione controllata svolge i seguenti argomenti.
In primo luogo, se si confrontano l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, l. 3/2012 (con il quale il legislatore disciplinava i rapporti tra liquidazione del patrimonio ed esecuzione individuale) e l'art. At. 270 comma 5 ccii, ci si avvede del fatto che la salvezza delle diverse disposizioni di legge, e l'incorporazione delle stesse nella liquidazione controllata, costituisce l'unica novità del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Ciò perché mentre nel vigore della legge 3/2012 il legislatore aveva previsto l'improseguibilità delle procedure, oggi l'art. 270 comma 5 conferma l'improseguibilità, ma aggiunge (per il tramite della incorporazione dell'art. 150) che è fatta salva la diversa disposizione di legge, e che è il solo elemento di nuovo che risulta dal trapasso dalla vecchia alla nuova disciplina, per cui se si vuole dare un senso alla modifica, e non ritenerla mero esercizio di penna, l'unico modo è quello di importare nella disciplina della liquidazione controllata le deroghe alla regola della improseguibilità previste per la liquidazione giudiziale (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ord. 24 gennaio 2023, e Trib. Torre annunziata, 14 marzo 2023).
Si aggiunge che se si ammettesse che le deroghe alla improseguibilità dovessero essere ricercate nelle disposizioni che, in presenza di liquidazione controllata, consentono la prosecuzione delle procedure, si constaterebbe che queste deroghe ad oggi non esistono, che quindi il legislatore abbia voluto rimandare a norme che non ci sono e che pertanto la modifica normativa è del tutto inutile sul piano degli effetti e non ha alcuna concreta portata applicativa.
Altro elemento che viene speso dalla tesi favorevole al creditore fondiario è quello per cui l'art. 150 non è richiamato, come altre norme cui pure l'art. 270 rinvia "in quanto compatibile", il che sta a significare che il legislatore, con l'art. 270 comma 5, ha voluto prevedere, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, lo stesso rapporto che c'è tra liquidazione giudiziale ed esecuzione individuale.
Questa interpretazione, si dice rende coerente il sistema, poiché non è dato comprendere quale giustificazione possa giustificare il diverso trattamento che (seguendo la diversa interpretazione) il creditore fondiario riceverebbe nella liquidazione controllata e nel fallimento. Né può dirsi che essa si traduce in una inammissibile applicazione analogica dell'art. 41, TUB ma costituisce applicazione diretta di questa norma (che oggi deve ritenersi riferita alla liquidazione giudiziale in forza dell'art. 349 cci, il quale prevede che nel panorama normativo al termine "fallimento" sia sostituita la locuzione "liquidazione giudiziale").
In altri termini, nel dire che si applica alla liquidazione controllata l'art. 150, l'art. 270 comma 5 vuol dire che si applicano alla liquidazione controllata anche le diverse disposizioni di legge che l'art. 150 fa salve.
Certamente, resta il dato per cui tra i principi e i criteri direttivi enunciati dall'art. 7 della legge delega del 19-10-2017, n. 155 era previsto che il governo avrebbe dovuto adottare misure volte ad "escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari", ma la delega sul punto non è stata attuata (e ciò sarebbe stato possibile mediante la semplice abrogazione dell'art. 41 comma secondo TUB): ergo, posto che ad oggi il privilegio processuale previsto per il creditore fondiario non è venuto meno, esigenze di pari trattamento di situazioni analoghe impongono di mantenerlo tanto nella liquidazione giudiziale quanto nella liquidazione controllata del sovraindebitato, la quale altro non è se non la liquidazione giudiziale del soggetto "non fallibile".
A tal proposito, non ci sentiamo di condividere la tesi, pure sostenuta in dottrina, per cui l'abolizione, nel ccii, del privilegio processuale previsto in favore del creditore fondiario possa trarsi dal dato per cui "l'art. 369 cci – che contiene disposizioni di coordinamento volte ad armonizzare la nuova disciplina del codice della crisi e il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – ha modificato diverse disposizioni del TUB eliminando ogni riferimento alla legge fallimentare e al termine "fallimento" o a espressioni da esso derivati, e introducendo, in sostituzione, il nuovo termine "liquidazione giudiziale", senza tuttavia modificare l'art. 41", poiché, come detto nel testo, la modifica dell'art. 41 si ricava dall'art. 349 cci, il quale prevede che nel panorama normativo al termine "fallimento" sia sostituita la locuzione "liquidazione giudiziale".
Come osservato nella domanda, gli argomenti a favore della proseguibilità dell'esecuzione per credito fondiario in presenza dell'apertura della liquidazione controllata sono stati ripresi e condivisi da Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, la quale tuttavia non ha scritto la parola fine sul tema, avendo affermato che "In futuro, scaduti i termini di cui all'articolo 7 cit. potrà essere chiarito se la scelta del legislatore delegato di tenere in vita il privilegio processuale fondiario concretizzi una mera, mancata attuazione della delega ovvero un contrasto della normativa delegata con i principi e criteri direttivi fissati dalla l. n. 155/2017, trovando spazio, in questa seconda ipotesi, una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 Cost".
Resta a questo punto un unico cono d'ombra.
Come detto, il legislatore delegato non ha abrogato i privilegi fondiari, come richiesto dalla legge delega. Questo imporrà di chiedersi se ciò costituisce una violazione della delega (nel qual caso la mancata abrogazione so traduce nella illegittimità costituzionale del c.c.i.i. laddove sia interpretato nel senso di consentire la prosecuzione dell'esecuzione da parte del creditore fondiario), o una mera inattuazione della stessa, come tale non incostituzionale.
Detto questo, se (come noi riteniamo) si intende richiedere alla procedura esecutiva le sole spese prededucibili concorsuali (ma a tal fine, come precisato da Cass., 28 settembre 2018, n. 23482, occorre un provvedimento del giudice delegato di liquidazione o comunque di autorizzazione a far valere la prededuzione di quella somma sulla massa rappresentata dal ricavato dalla vendita del bene gravato da ipoteca) occorre richiedere al giudice delegato l'autorizzazione ad intervenire e munirsi del ministero di un difensore poiché in questo caso l'attività del liquidatore è identica a quella di un qualsiasi creditore interveniente.
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