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relazione del gestore della crisi ex art. 68 D.lgs 14/2019

  • Francesco Maresca

    TORRE ANNUNZIATA (NA)
    22/04/2023 02:00

    relazione del gestore della crisi ex art. 68 D.lgs 14/2019

    Nominato gestore della crisi, sto prediponendo la relazione prevista dalla normativa.
    Il piano che mi è stato proposto dal debitore che si avvalso della collaborazione dell'Advisor prevede il versamento di un primo acconto al deposito della domanda al Tribunale. Un secondo acconto (molto consistente) all'omologazione della sentenza e il versamento di XXXX rate. Il primo acconto è gia nella diponibilita del debitore essendo depositato sul suo c/c. Lo stesso mi ha esibito l'estratto conto. Per il secondo acconto non mi ha esibito alcuna documentazione in merito (finanza esterna- assuntore). Su mia richiesta l'Advisor mi ha risposto che"" riguarda il versamento della finanza esterna, la stessa verrà garantita dal debitore con l'intervento familiare, pertanto non necessita alcuna garanzia (il mancato rispetto di detto impegno prevede la decadenza della proposta ) e sollecitava il deposito della relazione. Io sono dell'opinione che il debitore debba fornire la documentazione in merito all'impegno assunto nella proposta di versare il secondo acconto (molto consitente) in quanto il gestore deve assicurare la coerenza, l'attendibilità e la sostenibilità della proposta. Chiedo è possibile in caso di contrasto depositare la relazione escludendo il secondo acconto e rimodulando la proposta presentata dal debitore? Devo sollecitare che mi venga fornita la documentazione o la presentazione di una nuova proposta(escludendo il secondo acconto)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/04/2023 18:21

      RE: relazione del gestore della crisi ex art. 68 D.lgs 14/2019

      Condividiamo la sua posizione. E' preferibile primariamente insistere per avere documentazione circa la serietà e fattibilità del finanziamento che assicurerebbe il pagamento della seconda consistente rata e, in mancanza, nella sua relazione dovrà scrivere che la documentazione ricevuta è incompleta e inattendibile per cui non può esprimere alcun giudizio sulla serietà e attendibilità della proposta fatta. Proprio nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l'OCC come il gestore devono essere particolarmente rigorosi in quanto non è previsto un voto dei creditori, sicchè l'omologa dipende sostanzialmente dalla assicurazioni fornite proprie da tali organi.
      Zucchetti SG srl
    • Francesco Maresca

      TORRE ANNUNZIATA (NA)
      24/04/2023 20:26

      RE: relazione del gestore della crisi ex art. 68 D.lgs 14/2019

      Buonasera vi ringrazio per la vostra sollecita risposta.