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LC - stato passivo

  • Simone Merlin

    Cerea (VR)
    20/11/2024 09:54

    LC - stato passivo

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore in una liquidazione controllata e chiedo il Vostro autorevole parere in merito alle seguenti questioni rilevate nella fase di predisposizione del progetto di stato passivo.
    1) Domanda di ammissione al passivo del credito di un professionista che allega come prova la sentenza del Giudice di Pace, emessa ante apertura LC, a seguito di atto di citazione per il quale il debitore non si è costituito e di conseguenza il GdP lo condanna al pagamento del debito e delle spese legali. La sentenza indica "l'esistenza del conferimento dell'incarico, dei prezzi praticati e quindi del credito maturato sono da considerare provati". Dalla pubblicazione della sentenza del GdP all'apertura della LC sono trascorsi 187 giorni. Tale documentazione è sufficiente per ammettere il credito?

    2) Domanda di ammissione al passivo di un credito composto da: credito acquistato per cartolarizzazione e spese legali maturate. Il credito acquistato è adeguatamente documentato (pubblicazione GU, atto di cessione, elenco crediti ceduti) unitamente a decreto ingiuntivo provvisto di regolare dichiarazione di esecutorietà ante apertura LC. Tuttavia, l'importo delle spese legali indicate nella domanda di ammissione al passivo differisce da quello quantificato nel decreto ingiuntivo (nel D.I. sono circa la metà). Le spese legali possono essere ammesse integralmente se ottengo idonea documentazione? È sufficiente il mandato o un avviso di parcella o le spese devono essere già sostenute dal creditore?

    3) Domanda di ammissione al passivo di un credito suddiviso nel seguente modo:
    a. Credito per attività professionale e spese relative al decreto ingiuntivo, incluse quelle legali;
    b. Credito per spese relative al conseguente procedimento di esecuzione (pignoramento 1/5 dello stipendio), incluse le spese legali;
    c. Credito per spese legali per la procedura di LC (nello specifico viene indicato: studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale). Specifico che l'importo di queste spese rappresenta oltre il 50% dell'intero credito a+b+c e pertanto sembrano sproporzionate.

    Con riferimento al punto b), dopo l'apertura della LC il pignoramento è stato dichiarato improcedibile dal GE e tutte le quote di stipendio trattenute dal datore di lavoro sono state accreditate sul conto della procedura. Si chiede se tale credito è ammissibile, se deve essere documentato e, in caso di ammissibilità se, nonostante la dichiarata improcedibilità, per le sole spese legali, è riconosciuto il privilegio ex art. 2755 cc (privilegio speciale sulle quote di stipendio fino a concorrenza del credito per spese di cui al punto b)).

    Con riferimento al punto c) si chiede se le spese legali collegate alla procedura di LC, nelle diverse fasi della stessa, sono ammissibili (come avviene x es. per le spese di insinuazione degli agenti della riscossione ai sensi del DM MEF 14/04/2023) e, in caso di risposta affermativa, se deve essere riconosciuto lo stesso privilegio del credito principale (in questo caso credito di cui al punto a) art. 2751 bis n.2).

    4) Credito dell'advisor: il consulente legale del debitore ha incassato acconti fin dall'inizio della sua attività per un importo complessivo superiore al credito indicato nella domanda di ammissione al passivo. Come devo comportarmi? È sufficiente escludere interamente il credito con la motivazione degli acconti già incassati? A mio avviso questo comportamento ha arrecato pregiudizio alla massa ma non credo sia possibile ottenere la ripetizione di quanto incassato.
    Anticipatamente ringrazio.
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2024 13:03

      RE: LC - stato passivo

      La domanda sub 1 non ci è molto chiara. Noi abbiamo capito che un legale che aveva prestato l sua attività in favore del soggetto ammesso alla liquidazione controllata e non era stato pagato, si è rivolto al giudice di pace ed ha ottenuto la sentenza che ora mette a fondamento della propria domanda. Se è così la documentazione, costituita dalla produzione della sentenza del GdP, è sufficiente in quanto da essa risulta il credito e la condanna, è opponibile alla procedura essendo stata emessa prima dell'apertura della stessa ed anche passata in giudicato essendo decorso anche il termine lungo semestrale.,
      Il credito sub 2 è provato dalla documentazione prodotta. Quanto alle spese del decreto ingiuntivo, la parte ingiunta è tenuta al pagamento di quelle liquidate nel decreto monitorio più quelle successive sostenute e documentate; non è necessario che la parte che richiede le spese legali abbia già soddisfatto il proprio legale, risultando il rapporto professionale dal decreto ingiuntivo e le spese dalla liquidazione fatta nello stesso (quelle successive sono una conseguenza).
      Quanto alla domanda sub 3 è preferibile mantenere distinti i vari credti come opportunamente fa lei.
      a-Credito per attività professionale e spese relative al decreto ingiuntivo, incluse quelle legali. Sono dovute se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc prima dell'apertura della liquidazione controllata.
      b. Credito per spese relative al conseguente procedimento di esecuzione (pignoramento 1/5 dello stipendio), incluse le spese legali. Sono dovute in quanto dimostrate (tanto cheil procedimento esecutivo presso terzi è stato dichiarato improcedibile ele quote assegnate al creditore sono state girate alla procedura). Le sese per procedure esecutive sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c. se ha ad oggetto mobili, come nel caso. Il fatto che l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile non rileva a fini del privilegio, anzi dimostra che ha avuto una utilità per la massa avendo permesso di acquisire somme che, in mancanza dell'esecuzione, sarebbero state percepite da debitore e sicuramente volatilizzate.
      c. Credito per spese legali per la procedura di LC (nello specifico viene indicato: studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale). Presumiamo che si tratte della richiesta del soggetto che ha avanzato istanza di apertura della liquidazione controllata (come previsto dal comma 2 dell'art. 268 c.c.i.i.; anche queste, secondo l'indirizzo della S. Corte, sono assistite dal privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.,. Il privilegio d cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c,, da lei richiamato, attiene al credito del professionista nei confronti del proprio cliente nel mentre nel caso si tratta del terzo che chiede alla parte soccombente le spese anche legali da lui sostenute. Se invece abbiamo male inteso e lei si riferisce al credito del professionista che ha difeso il debitore nella presentazione della domanda di ammissione in proprio alla liquidazione controllata, in questo caso il credito sarebbe assistito dal privilegio da lei richiamato. Sulla adeguatezza della somma richiesta nulla possiamo dire non conoscendo detta somma né l'attività effettivamente svolta.
      Quanto alla domanda sub 4, esclusa la ripetizione o revocatoria degli importi corrisposti all'advisor, per il resto si tratta di capire quale sia il credito complessivo dello stesso e detrarre da tale importo gli anticipi corrisposti.
      Zucchetti SG srl

      • Simone Merlin

        Cerea (VR)
        26/11/2024 12:29

        RE: RE: LC - stato passivo

        Buongiorno,
        ringrazio per la risposta ricevuta e mi scuso per non essere stato sufficientemente chiaro. Provo a fornire maggiori dettagli per i quesiti rimasti in sospeso.
        Per quanto riguarda il punto 1), si tratta di un consulente del lavoro che chiede l'ammissione al passivo del proprio credito. Il credito complessivamente richiesto è dato dall'importo quantificato nella sentenza del GPD (credito per attività professionale e spese legali sostenute per l'atto di citazione) e dalle ulteriori spese per contributo unificato, notifiche, marche da bollo, ecc. (non documentate).
        Per quanto riguarda il punto 3) lett. c), la domanda di apertura della LC è stata presentata dal debitore. Mi riferisco invece alle spese legali sostenute dal creditore che, venuto a conoscenza della procedura concorsuale, si è fatto assistere da un avvocato per le fasi sopra indicate (studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale). Il creditore chiede l'ammissione al passivo di tali spese legali senza allegare alcuna documentazione. Ciò detto, chiedo cortesemente se tali spese sono ammissibili al passivo, anche in caso di successiva produzione di idonea documentazione da parte del creditore e se gode del privilegio 2751 bis n. 2. Chiedo inoltre se è di mia competenza valutare l'adeguatezza dell'importo (a tutela degli interessi degli altri creditori) relativo a tali spese legali. Esemplifico per una migliore comprensione: credito originario 3.000€, spese legali decreto ingiuntivo 500€, spese legali pignoramento 2.000€, spese legali per le diverse fasi della LC 6.000€. Sembra poco verosimile che un creditore sia disposto a spendere 6.000€, oltre ai 2500€ già spesi, per recuperare un credito di 3000€, considerando anche le scarse probabilità di ottenere un totale soddisfacimento del credito. Come devo comportarmi?
        Per quanto riguarda il punto 4), infine, l'advisor ha consegnato al debitore una proforma da complessivi 6300€ con riferimento al mandato professionale. A me, invece, per l'ammissione al passivo l'advisor ha inviato una proforma da complessivi 2000€. L'advisor ha ricevuto acconti dal debitore, sia durante la fase istruttoria sia poco dopo l'apertura della LC, per circa 2900€ . Aggiungo che la Sentenza 54 del 11/10/2023 Trib. Di Parma ha posto un limite quantitativo nella determinazione del compenso dell'advisor che non può eccedere il compenso del gestore, determinato ai sensi del Dm 202/2014; tutto ciò in un'ottica di tutela degli interessi della massa dei creditori. Il compenso del gestore/liquidatore è inferiore a 2000€. Io escluderei l'intero credito dell'advisor, come devo comportarmi?
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/11/2024 19:59

          RE: RE: RE: LC - stato passivo

          Sul punto 1 vale quanto detto nella precedente risposta. Che sia il legale, il consulente del lavoro o altro professionista che abbia prestato attività nell'interesse del sovraindebitato ammesso alla liquidazione controllata, nulla cambia. Quanto alla parte di credito non documentata, vi sono voci automaticamente dovute in presenza di alcune attività, quale ad esempio il contributo unificato per l'esercizio dell'azione giudiziaria , le spese di onorifica se è stata fatta una notifica, salvo a contestare l'entità, ed altre voci, come spese vive che vanno documentate, anche se si può dare per ammesso che alcune attività svolte richiedano una spesa.
          Per quanto attiene al punto 3 lett. c), lei ora ci dice che le spese in questione non riguardano le spese per la richiesta di un creditore di apertura della liquidazione controllata a carico di un debitore insolvente avendo questi chiesto l'apertura della procedura in proprio, ma non ci dice esattamente a quale giudizio si riferiscano, Desumiamo, comunque da quanto espone che si tratti delle spese sostenute da un creditore per l'ottenimento, prima dell'apertura della liquidazione controllata, di un provvedimento giudiziario, monitorio o di cognizione piena, per l'accertamento di un credito e la condanna al pagamento; probabilmente vi è stata anche inizio di esecuzione dal momento che nell'esempio che fa parla anche di pignoramento. Orbene, se è così, in primo luogo il credito va escluso se non documentate le attività svolte, nel caso che la documentazione sia fornita è da escludere il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto questo riguarda il credito del professionista verso il suo cliente e non i rapporti tra le parti del giudizio (creditore e debitore). Il vincitore a cui favore sono state liquidate le spese legali può chiederne il rimborso attraverso l'insinuazione al passivo e seconda di che azione è stata svolta. In caso di decreto ingiuntivo possono essere richieste le spese dello stesso e successive se il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo prima dell'apertura della liquidazione controllata; in caso positivo o di altri giudizi di cognizione le spese sono dovute in chirografo; le spese della fase esecutiva, che inizia con il pignoramento, sono dovute con il privilegio ex art. 2755 c.c.se è stata svolta esecuzione mobiliare o con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.se esecuzione immobiliare. Il curatore è tenuto a valutare la fondatezza e la entità delle spese chieste se non risultanti espressamente da titolo giudiziario definitivo, e contesale ove, alla luce dell'attività svolta, ritenga le spese eccessive rispetto alla tariffa dele spese per gli avvocati.
          Per quanto sub 4, come abbiamo già detto nella precedente risposta, sono escluse azioni revocatorie in quanto, trattandosi di procedura di liquidazione controllata non sono ammissibili revocatorie fallimentari ma solo ordinarie e l'art. 2901 c.c. stabilisce che non possono essere oggetto di revocatoria i pagamenti effettuati. Queto per quanto riguarda i pagamenti antecedenti l'apertura della liquidazione controllata, perché quelli fatti successivamente sono inefficaci rispetto ai creditori, anche se l'art. 270 c.c.i.i. non richiama l'art. 144, in quanto conseguenza della perdita della disponibilità dei beni che passa al liquidatore. Iniziare una azione di ripetizione è da vagliare in considerazione della possibilità che l'advisor, una volta restituito il ricevuto, si insinui e ottenga di nuovo il pagamento.
          Quanto all'entità , seguendo il tribunale di Parma, deve verificare quanto competerebbe al gestore in forza del d.m. n. 202 del 2014, quanto è stato già corrisposto allo stesso ed escludere il credito per la parte eccedente.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Merlin

            Cerea (VR)
            28/11/2024 10:45

            RE: RE: RE: RE: LC - stato passivo

            Buongiorno, ringrazio per la risposta.
            Ritorno sul punto 3 lett. c) per specificare meglio: il creditore "Tizio", commercialista, quando è venuto a conoscenza dell'apertura della LC del debitore "Caio", mediante notifica della sentenza, si è rivolto ad un avvocato per farsi assistere durante la procedura. Quindi l'avvocato assiste il creditore.
            Il creditore "Tizio", pertanto, ha trasmesso al liquidatore una domanda di ammissione al passivo del proprio credito, il quale risulta così composto: credito da attività professionale (commercialista) e spese legali del decreto ingiuntivo (Rif. punto 3 lett. a); credito per spese legali sostenute per pignoramento 1/5 dello stipendio, azione esecutiva dichiarata poi improcedibile (Rif. punto 3 lett. b); credito per spese legali relative alla procedura di LC, promossa dal debitore "Caio", ma per la quale il creditore "Tizio" si è fatto assistere (Rif. punto 3 lett. c). Nella domanda di ammissione al passivo queste ultime spese non sono documentate e sono descritte come "credito per spese legali di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale". Chiedo il Vostro parere sull'ammissibilità del credito di cui al punto 3 lett. c), sull'eventuale riconoscimento di privilegio e, in caso di ammissibilità, se il liquidatore può in qualche modo contestare l'adeguatezza dell'importo richiesto per il fatto che, come esemplificato nel precedente intervento, il credito rappresenta oltre il 50% del totale credito richiesto (€ 6000 su un totale di € 11500, dove il credito originario di "Tizio" è di soli € 3000 mentre il resto è dato da rimborso spese legali: 500, 2000, 6000).
            Saluti
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              29/11/2024 12:30

              RE: RE: RE: RE: RE: LC - stato passivo

              Nella seconda risposta abbiamo inquadrato la situazione proprio nei termini ora meglio specificati da lei e abbiamo presupposto che si trattasse dele spese sostenute da creditore per la fase monitoria e poi per la fase esecutiva indicando le soluzioni circa la collocazione dei relativi crediti ed abbiamo anche specificato che "il curatore (nel caso il liquidatore) è tenuto a valutare la fondatezza e la entità delle spese chieste se non risultanti espressamente da titolo giudiziario definitivo, e contestarle ove, alla luce dell'attività svolta, ritenga le spese eccessive rispetto alla tariffa dele spese per gli avvocati".
              Mancava la parte relativa all'assistenza per la presentazione della domanda di insinuazione, ma queste spese, trattandosi del compenso di un commercialista e non di un legale che abbia rappresentato il creditore, non vanno ammesse in quanto la determinazione del credito da insinuare è compito del creditore, che con la sua struttura organizzativa deve avere una contabilità idonea a individuare la propria situazione creditoria e debitoria.
              Zucchetti SG srl