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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata e procedimento divisorio bene immobile
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Moira Cervato
Vicenza22/04/2025 15:20Liquidazione controllata e procedimento divisorio bene immobile
Buongiorno,
in una liquidazione controllata si deve procedere a vendere la quota pari al 50% di un bene immobile commerciale. La restante quota (50%) è di proprietà di altro soggetto estraneo alla procedura che è peraltro sorella della mia sovraindebitata.
Successivamente all'apertura della procedura, la sorella comproprietaria ha notificato (solo alla sovraindebitata e non alla scrivente in qualità di liquidatore) un atto di citazione con cui sostiene che vi sia stata una lesione della quota legittima testamentaria (allegando perizie di parte), chiedendo ovviamente anche la nomina del CTU e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie (l'immobile in questione è stato attribuito a seguito di disposizioni testamentarie della mamma delle due sorelle) per la parte che ha comportato la lesione della legittima, con l'attribuzione di beni in natura o di quota degli stessi ai fini dell'integrazione della quota legittima, o ancora pagamento a favore della parte attrice di una somma di denaro che consenta di reintegrare la lesione della legittima, chiedendo che sia ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria sull'intero compendio ereditato, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante; inoltre, sempre nell'atto di citazione la parte chiede che tramite il CTU venga accertato se i beni siano comodamente divisibili o meno e conseguentemente:
in caso positivo: predisporre un progetto di divisione con la formazione di lotti in ragione delle rispettive quote, possibilmente di uguale valore con assegno in natura ed in via meramente subordinata con calcolo dei conguagli in denaro;
in caso negativo: predisporre un piano di vendita.
Le mie domande sono queste:
a) Mancando la notifica dell'atto di citazione alla Procedura che rappresento in qualità di liquidatore, può ritenersi che risulti inefficace nei confronti della LC?;
b) Si consiglia di attendere un'eventuale notifica alla Procedura prima di chiedere al GD l'autorizzazione a costituirsi?
c) Avendo la parte avviato con tale atto di citazione il procedimento di divisione, sono applicabili le norme del cpc in merito alla vendita del bene indivisibile (eventuale vendita forzata dell'intero bene in comunione o la sua assegnazione ad un quotista richiedente ai sensi dell'art. 720 c.c.)? Ed ancora è applicabile quanto previsto dagli artt. 600 c.p.c. e 180, comma secondo, disp. att. c.p.c. ossia che possano verificarsi tre possibilità: la separazione della quota in natura; la vendita forzata della quota indivisa; il giudizio divisorio incidentale? Cioè si producono gli stessi effetti di cui alle casistiche contemplate dal cpc per il processo esecutivo? Ed in caso negativo, come procedere con la LC alla vendita del bene interamente con assegnazione del ricavato di vendita, per la quota del 50%, all'altro comproprietario?
d) Viene con tale atto di citazione avviato il procedimento della così detta "divisione endoesecutiva" che rappresenta l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stata verificata l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato e nel mio caso il sovraindebitato? Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, similmente a quanto accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato/sovraindebitato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare?
Poichè la vendita della quota indivisa è comunque possibile, ma di fatto è un'ipotesi di rarissima praticabilità, poiché il mercato insegna che è altamente improbabile che essa sia venduta ad un prezzo almeno pari al suo valore, è del tutto evidente che se il giudice dovesse determinarsi comunque a porre in vendita la quota potrà farlo dando conto di quali elementi egli ritenga tali da poter giustificare una scelta di questo tipo, fermo restando che se il prezzo prefigurato non dovesse raggiungersi non resterà che assegnare termine per l'introduzione del giudizio di merito. Quindi vendita possibile se fatta almeno al prezzo pari al suo valore. Se non sarà possibile, ad esempio in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita, presumibilmente al prezzo pari almeno al suo valore effettivo, è facilmente intuibile che esperire una seconda vendita con ribasso del 25%, darà conferma che la vendita della quota indivisa non permetterà il realizzo di un prezzo almeno pari al suo valore.
Ringrazio anticipatamente per le Vs risposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/04/2025 17:27RE: Liquidazione controllata e procedimento divisorio bene immobile
Proviamo a rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
In primo luogo possiamo certamente affermare che nel giudizio avviato spetta certamente al liquidatore la legittimazione passiva, cui andava notificato l'atto di citazione (a questo proposito occorrerebbe verificare che la sentenza di apertura della liquidazione controllata sia stata correttamente trascritta a norma dell'art. 270, comma 2 leg. g) c.c.i.i.).
Questo assunto si ricava agevolmente dagli artt. 142 e 143, cui l'art. 270 comma 5 rinvia.
La prima norma dispone che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
Conseguentemente, l'art. 143 prevede che nelle controversie, anche in corso, (la locuzione "anche in corso" indirettamente afferma che la legittimazione del liquidatore vale anche per le procedure da intraprendere) relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (e controllata) sta in giudizio il curatore (e quindi il liquidatore), tanto è vero che, prosegue il comma 3 l'apertura della procedura determina l'interruzione del processo, ove già pendente.
In coerenza con queste disposizioni, l'art. 274 aggiunge che è il liquidatore ad esercitare, o proseguire, autorizzato dal giudice delegato ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
Il liquidatore, aggiunge l'art. 275, attua il programma di liquidazione ed ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.
Le conseguenze processuali della perdita della legittimazione processuale del debitore sono state chiarite a più riprese dalla giurisprudenza formatasi in tema di fallimento (valevole anche in materia di liquidazione controllata) dove si è affermato che la sentenza pronunciata senza la partecipazione del curatore è inopponibile alla massa (ex multis, Cass. Sez. 1, 15/01/1985, n. 62).
Fatta questa premessa, e venendo al caso di specie, il nostro suggerimento è quello di chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a costituirsi in giudizio poiché la procedura, indipendentemente dalla inopponibilità di una eventuale pronuncia, ha interesse ha seguire il procedimento. È ben vero che ad oggi non ha ricevuto la citazione, ma questo potrebbe accadere in futuro, mettendo così in discussione (non sul piano giuridico ma su quello pratico) le attività che il curatore ha posto in essere.
Quanto alle domande successive, osserviamo che per esso valgono le ordinarie regole dei giudizi di scioglimento della comunione. Il giudice della divisione cioè, disporrà la vendita dei beni non comodamente divisibili, ex art. 720 c.c. oppure effettuare una separazione in natura delle quote, dopo averne accertato (con sentenza in caso di contestazioni) la relativa misura.
È chiaro, in tutto questo, che il liquidatore potrebbe anche decidere di vendere la quota (il cui accertamento è oggetto del giudizio intrapreso dal coerede), ma si tratterebbe comunque della vendita di un res litigiosa, scarsamente appetibile sul mercato e quindi difficilmente giustificabile in funzione degli interessi della procedura.
Altra ipotesi potrebbe, infine, essere quella di concludere un accordo transattivo con la comproprietaria, il quale preveda il trasferimento della quota acquisita all'attivo della liquidazione controllata.
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