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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Rimborso assicurativo
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Andrea Nieri
Calcinaia (PI)11/07/2023 16:25Rimborso assicurativo
Marito e moglie hanno presentato una richiesta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 nel 2017.
A seguito di incidente stradale, la compagnia assicurativa ha liquidato a titolo di risarcimento provvisionale a favore di uno dei sovraindebitati la somma di euro 5.000; il legale del sovraindebitato richiedeva al sottoscritto Liquidatore autorizzazione all'incasso di detta somma da parte del sovraindebitato invece che da parte della procedura per due motivi: , il sovraindebitato aveva sostenuto spese per la riabilitazione e la restante parte, secondo il legale, era di spettanza dello stesso.
Il Liquidatore riteneva che le somme sostenute per la riabilitazione dovevano essere rimborsate al sovraindebitato, ma la restante parte, cioè la differenza tra la somma riconosciuta a titolo provvisionale e quella sostenuta per la riabilitazione, era di spettanza della procedura liquidatoria. Il Giudice ha autorizzato il sottoscritto liquidatore a trattenere le somme, come indicato dallo stesso.
L'avvocato del sovraindebitato proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento di attribuzione delle somme (pari alla differenza tra le somme dovute a titolo provvisionale e quelle adibite alla riabilitazione) alla procedura da sovraindebitamento; veniva così aperto presso il Tribunale Sezione Civile un procedimento in camera di consiglio; detto consiglio ha respinto il reclamo affermando che la disciplina di liquidazione del patrimonio per sovraindebitamento, contrariamente a quella del fallimento, non prevede espressamente l'esclusione dei beni di natura strettamente personale (quali i crediti spettanti per il risarcimento del danno biologico) dalla massa attiva della procedura, pertanto le somme risarcitorie, al netto di quelle adibite alla riabilitazione, dovevano essere acquisite dal liquidatore per conto della procedura.
Successivamente, il sottoscritto liquidatore è venuto a conoscenza da comunicazione della compagnia assicurativa che il sovraindebitato ha ricevuto delle somme dall'INAIL. A seguito di richiesta del liquidatore l'inail ha comuncato che a seguito di richiesta del sovraindebitato ha liquidato della somme a titolo di indennità per inabilità temporanea e altre somme a titolo di indennizzo per danno biologico.
Si chiede:
- Il provvedimento del Tribunale previso per la parte provvisionale può essere esteso anche per quanto liquidato dall'INAIL? In caso affermativo il liquidatore ha solo un obbligo di richiedere al sovraindebitato la somma liquidata dall'inail a titolo di danno biologico ho nella sua vesta di liquidatore deve provvedere a sporgere denuncia nei confronti del sovraindebitato ?
- Inoltre, si richiede se il provvedimento del Tribunale sopra menzionato relativo all'importo a titolo provvisionale, è estendibile anche alle potenziali ulteriori somme liquidabili da parte della compagnia assicurativa a titolo di danno differenziale.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2023 15:43RE: Rimborso assicurativo
Il provvedimento del tribunale sulla provvisionale ha ad oggetto la somma corrisposta come provvisionale per cui i suoi effetti non possono essere estesi ad altre e diverse fattispecie, anche se costituisce un precedente che inevitabilmente condizionerà future decisioni similari. In sostanza il precedente intervenuto non è vincolante per i giudici che eventualmente si troveranno a decidere sul pagamecnto dell'Inail, ma questi non possono ignorarlo dovendo spiegare, se si discostano da quanto deciso, le ragioni del dissenso. Per la verità l'argomentazione da lei riportata su cui si basa la decisione del tribunale non ci sembra troppo convincente in quanto eccessivamente rigorosa e letterale; a nostro avviso, benchè nell'art.14 ter l. n. 3 del 2012 non siano espressamente esclusi dall'apprensione i beni e diritti personali, questi lo sono implicitamente sia per il tenore della restante parte della norma sia per la funzione dell'istituto della liquidazione patrimoniale affine a quella del fallimento, per cui diventa difficile spiegare perché, proprio nel caso del sovraindebitamento, il debitore non potrebbe trattenere i beni e i diritti strettamente personali.
A nostro avvivo, pertanto, anche nella liquidazione patrimoniale bisogna indagare sulla voce del risarcimento in quanto la quota parte data per il danno biologico e morale, che afferiscono strettamente alla persona, non è acquisibile alla procedura, nel mentre lo è la parte liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale essendo principio consolidato che le somme spettanti a persona fìsica fallita, a tìtolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, primo comma, teppe fall, e non possono essere quindi attribuite al fallimento (così, Cass. n. 25618 del 2018; Cass, n. 392 del 11/01/2006; Cass. n. 2719 del 07/02/2007; Cass. n. 8022 del 13/06/2000; ecc.).Principio dettato per il fallimento, ma estensibile a nostro parere anche al sovraindebitato in liquidazione patrimoniale. Ovviamente, se si segue la tesi del tribunale l'intero importo del risarcimento- per ora la provvisionale poi quello definitivo- sarebbe acquisibile alla procedura.
Eguale criterio vale per la rendita pagata dall'Inail che, appunto indennizza il danno biologico (danno non patrimoniale) e quello per le diminuite capacità di lavoro (danno patrimoniale), con le differenti interpretazioni sopra indicate.
Zucchetti SG srl.
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