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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - limite art. 2 comma 1 lett. d) n.3 CCII
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Gino Del Prete
Porcari (LU)17/12/2024 18:47Liquidazione controllata - limite art. 2 comma 1 lett. d) n.3 CCII
Buonasera a tutti,
sono gestore della crisi di una persona fisica che svolge attività di agente di commercio che vorrebbe presentare una domanda di liquidazione controllata.
Debiti complessivi per 524.000 euro circa di cui 327.000 nei confronti dell'agenzia delle entrate.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi risulta un credito di circa 27.000 euro formalmente corretto.
Svolegendo attività d'impresa e quindi essendo potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale, il limite dei 500.000 euro di debiti sarebbe superato se si considerano i debiti complessivi senza il controcredito nei confronti dell'agenzia delle entrate.
Dal punto di vista tributario quel credito non è allo stato compensabile stante la presenza di cartelle impagate; però se il debitore fosse ammesso alla L.G. o L.C. il curatore/liquidatore, credo, potrebbe eccepire nello stato passivo la compensazione, in quanto crediti/debiti entrambi anteriori.
Ma in questa fase secondo voi è ammissibile la domanda di liquidazione controllata ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/12/2024 20:30RE: Liquidazione controllata - limite art. 2 comma 1 lett. d) n.3 CCII
La S. Corte, con ordinanza 17 maggio 2017, n. 12338 ha statuito che "la mera affermazione dello svolgimento dell'attività di agente di commercio non fa escludere nel ricorrente la qualifica di imprenditore commerciale fallibile: "poiché fra le attività ausiliarie contemplate dall'art. 2195 n. 5 cod. civ. è compresa quella dell'agente di commercio, che con una propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, promuove contratti per conto del produttore o fornitore di beni o servizi, ricorrono, anche riguardo all'agente, i presupposti soggettivi per l'assoggettamento procedure concorsuali quale imprenditore commerciale" (Cass. n. 6151 del 1978); "gli elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., sono la professionalità e l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l'attività, come quella dell'agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti" (Cass. n. 9102 del 2003).
La qualifica di imprenditore che assume l'agente, anche se utilizza una organizzazione di mezzi limitata, comporta che un tale soggetto può accedere alle procedure da sovraindebitamento soltanto se è in concreto identificabile come "impresa minore" secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1 lett. d) c.c.i.i..
Ci sembra che anche lei sia d'accordo su questo principio e che riconosca che il l'agente in questione, superando il limite di indebitamento previsto dalla norma citata, non possa essere considerato impresa minore. In questo calcolo a nostro avviso non può essere considerato il credito che potrà essere portato in compensazione in quanto, al momento, la compensazione, per il motivo che lei dice, non può operare ed è la situazione attualmente esistente che va valutata ai fini della qualifica di impresa minore o maggiore perché l'entità dell'indebitamento costituisce un requisito proprio per tale qualificazione, propedeutico all'accesso alla liquidazione controllata o giudiziale.
Zucchetti SG srl
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