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Pubblicità di vendita beni mobili nella liquidazione controllata

  • Denis Istwan Pomo

    Barletta (BT)
    11/07/2023 17:59

    Pubblicità di vendita beni mobili nella liquidazione controllata

    Salve Colleghi,
    il mio quesito è relativo alle modalità da osservare nella fase della pubblicità della vendita di beni mobili e di un mobile registrato (autovettura) a seguito dell'approvazione da parte del G.D. del programma di liquidazione.
    Premetto che all'interno del programma da me redatto, ho ritenuto opportuno, stante l'assoluta mancanza di attivo prontamente monetizzabile, valutare eventuali offerte private che perverranno, previa pubblicità su siti internet gratuiti o a basso costo quali ad esempio "subito.it", "ebay.it", "autoscout24.it", ovvero tramite pubblicazioni su giornali locali a basso costo.
    In caso di pluralità di offerte, si potrebbe procedere a indire apposita gara tra gli offerenti stabilendo un rilancio minimo di €.200,00.
    Dunque, non ho previsto la pubblicazione sul P.V.P. ai sensi dell'art. 216 C.C.I.I., in ragione della celerità che deve contraddistinguere la procedura liquidatoria minore e, comunque, stante il presunto modico valore dei beni da alienare.
    Ciò premesso, è preferibile comunque stabilire negli annunci privati pubblicandi una data ultima per la presentazione delle offerte di acquisto?
    Quali modalità deve rispettare un tipo di annuncio quale quello sopra indicato?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/07/2023 09:46

      RE: Pubblicità di vendita beni mobili nella liquidazione controllata

      Il tema è delicato poiché la trama dell'art. 216 sconta plurime incertezze interpretative.
      A norma dell'art. 216, comma 2, le vendite (ed in genere gli altri atti di liquidazione) poste in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuate dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
      Da questo punto di vista è lampante che non vi sono innovazioni, atteso che il codice conferma il modello della vendita competitiva previsto dall'att. 107 comma 1 l. fall.
      Il terzo comma, analogamente all'art. 107 comma 2 l. fall., aggiunge che il curatore può proporre, nel programma di liquidazione, che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
      Una delle tante novità del codice si annida, invece, nel comma 4, il quale prescrive che "le vendite di cui ai commi 2 e 3 [e, dunque, sia le vendite competitive che quelle che si celebrano secondo le disposizioni del codice di procedura civile] sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura".
      Quindi, il legislatore del cci individua nella vendita telematica tramite PVP i binari luogo i quali deve dipanarsi il procedimento di vendita, tracciando una disciplina che può tuttavia essere derogata in due casi:
      quando ciò sia pregiudizievole per gli interessi della procedura;
      quando ragioni di celerità inducano ad abdicare al paradigma suddetto.
      Il comma 5 dispone poi che "Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza".
      Questa previsione fa il paio con il successivo comma 6 a mente del quale "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita".
      Dalla combinata lettura di queste norme emerge una prima risposta alla domanda.
      Come si vede, mentre il legislatore consente di derogare alla vendita telematica tramite PVP, analoga deroga non è prevista per la pubblicazione, a proposito della quale l'unica variante ammessa è quella della riduzione del termine dei 30 giorni.
      Quanto al contenuto dell'avviso, è necessario prevedere, in ogni caso, un termie ultimo, a pena di inefficacia, per la presentazione delle offerte di acquisto. Lo prescrive espressamente il comma 6, il quale aggiunge anche che "l'offerta non è efficace se … l'offerente non presta cauzione nella misura indicata", dal che sembrerebbe ricavarsi la necessità che l'avviso preveda anche il versamento della cauzione. A quest'ultimo proposito non ci sentiamo di escludere, comunque, la possibilità di una interpretazione secondo cui la norma non impone la previsione della cauzione, ma stabilisce, più blandamente, l'inefficacia dell'offerta laddove il versamento di una cauzione sia previsto nell'avviso di vendita (per quanto la previsione della cauzione sia mediamente consigliabile, poiché essa serve a testare la serietà dell'offerta).
      Il medesimo comma 6, sempre a proposito delle offerte, stabilisce che esse "sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche".
      La previsione è sibillina. Dire che le offerte devono essere presentate tramite il PVP è generico, atteso che sul piano operativo l'espressione può declinarsi almeno secondo due distinte modalità.
      Una prima modalità, che potremmo definire "forte" è quella che abbiamo imparato a conoscere nella vendita esecutiva individuale, laddove ai sensi del dm 32/2015 l'offerta di acquisto e redatta e criptata tramite un software messo a disposizione del ministero, il quale "legge" i dati dell'avviso di vendita caricati sul PVP, tanto è vero che quando si compila l'offerta di acquisto tali dati sono già presenti.
      Questa modalità, che, si badi bene, è prevista dal comma 6 dell'indicato art. 216 cci sia per le vendite immobiliari che per quelle mobiliari, renderebbe inoperante l'art. 25 del ciato dm 32/2015 che per i beni mobili detta una disciplina molto più snella, la quale non prevede la compilazione dell'offerta per il tramite dell'indicato software ministeriale, ma più semplicemente dispone, in sintesi, che l'offerta sia ricevuta direttamente dal gestore della vendita telematica.
      Una seconda modalità, che a questo punto potremmo definire "debole" potrebbe realizzarsi prevedendo che attraverso il PVP, non si acceda al software ministeriale, bensì più semplicemente alla piattaforma telematica individuata per la presentazione delle offerte di acquisto.
      In ogni caso, quale che sia la tesi che si intenda seguire, è evidente che, qualora il programma di liquidazione abbia derogato alla vendita telematica, la previsione della presentazione delle offerte di acquisto tramite PVP a nostro avviso non potrà operare.
      • Cinzia Marinangeli

        Magliano di Tenna (FM)
        16/10/2023 19:57

        RE: RE: Pubblicità di vendita beni mobili nella liquidazione controllata

        Buonasera,
        mi inserisco in questa discussione per chiedere alcuni chiarimenti proprio sul tema delle vendite nella liquidazione controllata.
        Sono anch'io un liquidatore. Devo predisporre il piano di liquidazione per porre in vendita un bene immobile - nello specifico il 50% dei diritti indivisi - e una quota di partecipazione di minoranza.
        L'art. 278 CCII rinvia alle norme del 216 in quanto compatibili.
        Il comma 1 del 216 stabilisce che le vendite sono poste in essere con le modalità stabilite con ORDINANZA del giudice delegato. La mia intenzione è affidare la vendita ad un operatore specializzato.
        A vostro avviso, depositato il programma di liquidazione, va fatta istanza al giudice affinché emetta una apposita ordinanza di vendita o l'approvazione del programma di liquidazione (in cui, quanto alla descrizione delle modalità, rinvierei alla business proposal dell'operatore) equivale a siffatto provvedimento?

        Per i beni immobili dove il 216 prevede delle specifiche disposizioni (tre vendite nell'anno, modalità di ribasso etc) ritenete che le stesse si debbano applicare anche al caso della liquidazione controllata e, quindi, vadano previste nel programma di liquidazione oppure tutto è rimandato all'ordinanza che il GD riterrà di emettere?

        Grazie per l'attenzione
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/10/2023 19:10

          RE: RE: RE: Pubblicità di vendita beni mobili nella liquidazione controllata

          Cominciamo col dire che l'art. 216 CCII ha subito una profonda modifica nel corso del tempo. Invero nella versione originaria, tra le altre novità, il secondo comma di tale articolo prevedeva che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, "con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato"; nella versione definitiva del codice dovuta al d.lgs n. 83 del 2022, l'inciso che assegnava al giudice il potere di fissare con ordinanza le modalità della vendita è stato espunto dal secondo comma dell'art. 216. Pertanto oggi, anche a seguito delle modifiche, rispetto all'originaria versione, dei commi terzo e quinto, è ritornato ad essere il curatore l'organo legittimato a provvedere, in esecuzione del programma di liquidazione, alle vendite dei beni acquisiti all'attivo mediante procedure competitive, a meno che egli non proponga nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di rito, in quanto compatibili. Il comma 4 dell'art. 216, inoltre, prescrive che le vendite di cui ai commi 2 e 3 (e, dunque, sia le vendite competitive che quelle che si celebrano secondo le disposizioni del codice di procedura civile) sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche (PVP), salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura".
          Quale parte di questa normativa (estremamente sintetizzata) dettata per la liquidazione giudiziale è utilizzabile nella liquidazione controllata? Apparentemente tutta in quanto, il secondo comma dell'art. 275 stabilisce che nella procedura da sovraindebitamento "si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili", ma va escluso il potere del liquidatore di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite siano effettuate dal giudice secondo il codice di rito, giacchè il comma 2 dell'art. 272, nel disporre che il liquidatore deve redigere un programma in ordine ai tempi e mod, precisa che si applica l'art. 213, commi 3 e 4 in quanto compatibile, il che induce a ritenere che il contenuto del programma di liquidazione nella procedura minore debba essere quello indicato nei commi richiamati dell'art. 213 e non possa quindi proporre che le vendite siano effettuate dal giudice, anche perché questa modalità mal si concilierebbe con i rapporti tra liquidatore e giudice, ben diversi da quelli tra curatore e giudice delegato nella liquidazione giudiziale. Altra differenza tra le due procedure quanto al programma di liquidazione è che nella liquidazione giudiziale il programma è approvato dal comitato dei creditori, previo esame del giudice, il quale poi autorizza l'esecuzione degli atti conformi al programma (art. 213, co. 7), nel mentre nella procedura da sovraindebitamento, ove manca un comitato dei creditori, il programma è approvato dal giudice delegato. (parte finale comma 2 art. 272). In questo quadro normativo vanno inquadrate le sue domande.
          Non è necessaria una ordinanza di vendita del giudice in quanto, una volta approvato il programma in cui sono descritti i tempi e le modalità della vendita, non vi una norma similare a quella del comma settimo dell'art. 213 né è previsto altro provvedimento autorizzativo del giudice; il che ben si spiega proprio col fatto che nella liquidazione controlata il programma è approvato dal giudice e non dal comitato dei creditori.
          Quanto ai tempi delle vendite il comma 5 dell'art. 272 prevede che "il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura", disposizione che non avrebbe senso ove trovasse applicazione la tempistica di cui al secondo comma dell'art. 216, finalizzata proprio a velocizzare le vendite; inoltre quest'ultima disposizione va letta in combinato con quella di cui al comma 5 dell'art. 213 (ed infatti anche lei fa riferimento alla inclusione di detta tempistica nel programma di liquidazione) e tale comma, come visto, non è richiamato nella liquidazione controllata. Ovviamente l'attuazione di tre esperimenti di vendita all'anno può essere egualmente seguita, ma, a nostro avviso, non costituisce un obbligo, ma una modalità da utilizzare per ridurre la durata del procedimento.
          Zucchetti Sg srl