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Dichiarazioni Fiscali nella Liquidazione Controllata

  • Emanuel Monzeglio

    Alessandria
    30/04/2024 09:15

    Dichiarazioni Fiscali nella Liquidazione Controllata

    Buongiorno a tutti,
    per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali nella liquidazione controllata, quest'ultime sono a carico dei debitori anche nel caso di impresa non fallibile?
    il liquidatore nominato non si sostituisce al legale rappresentante come nel caso del curatore, giusto?.
    grazie mille
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/05/2024 15:13

      RE: Dichiarazioni Fiscali nella Liquidazione Controllata

      Allo stato attuale, la speciale normativa fiscale dettata dall'art. 183 del T.U.I.R. si applica esclusivamente "Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa": nella liquidazione controllata si applicano le regole ordinarie, quindi le relative dichiarazioni dei redditi fanno carico al legale rappresentante.

      È opportuno segnalare che l'art. 9, comma 1, lettera "a", della legge 111/2023 ("Delega al Governo per la riforma fiscale"), prevede che dovrà essere introdotta nel sistema tributario una serie di modifiche "nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", e al n. 1 di tale disposizione si impone al Governo di "prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che
      fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
      1. 1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;
      1. 2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente
      ".

      Tali modifiche non sono state ancora attuate, ma a breve lo saranno, con effetto quindi anche sulla fattispecie qui in esame (ovviamente, intesa come fattispecie astratta, dato che con ogni probabilità il nuovo regime si applicherà sono alle procedura aperte successivamente all'entrata in vigore della modifica).