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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
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Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)17/11/2023 12:08LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
Buongiorno, sono nominata gestore per conto di un debitore che aveva subito un processo penale per i reati di cui all'art. 314 c.p., art. 640 cp e art. 476 cp, pena condonata.
In data 29/11/2017, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha concesso la riabilitazione al debitore, che si è poi reinserito nel mondo dle lavoro.
Ora il debitore , in stato di sovraindebitamneto (tendenzialmente i debiti sono tutti riconducibili ai reati commessi ed alla condanna di risarcimento degli elevati danni che avrebbe dovuto risarcire ma che , ovviamente, non ha mai pagato!) chiede la procedura di liquidazione del patrimonio (per la quale non dovrebbe essere richiesto il requistito della meritevolezza, quindi in linea teorica potrebbe accedervi).
Mi chiedo tuttavia se, ai sensi dell'art. 282, 2° comma CCII il debitore, al termine dlela procedura , potrà ottenere l'esdebitazione, visto che ha - indubbiamente- creato lo stato di sovraindebitamento con dolo (stante quanto accertato con la sentenza di condanna defintitiva) benchè sia stato poi riabilitato....
Grazie per la risposta
D.R.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/11/2023 20:09RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
A nostro avviso l'esdebitazione è difficilmente operabile non solo per aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, ma anche perché il secondo comma dell'art. 282 precisa che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 4ed una di queste ipotesi riguarda "i debiti pe il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale".
Zucchetti SG srl-
Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)20/11/2023 11:09RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
Quindi se ho ben compreso, ai sensi dell'art. 280 CCII la riabilitazione che consente l'edebitazione vale SOLO con riferimento per reati di bancarotta o delitti contro l'economia pubblica?
Pertanto, in relazione alla lett. b dell'art. 278 CCII., i danni da fatto illecito extracontrattuale restano COMUNQUE esclusi dalla riabilitazione (indipendentemnete dal fatto che la pena sia stata condonata o che sia intervenuta la riabilitazione )?
Grazie, come sempre , della risposta che mi darete.
D.R.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2023 18:10RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
Le sue perplessità sono legittime in quanto rileggendo ci accorgiamo che nella risposta data è stato saltato un pezzo, che la rende incoerente attribuendo all'art. 280 il contenuto dell'art. 278.
In realtà intendevamo dire che l'esdebitazione ex art. 282 è difficilmente operabile non solo per aver il debitore determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, ma anche perché il secondo comma dell'art. 282 precisa che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280. La risposta poi continuava così: Tra questi sono previsti anche i "delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa" salvo che per essi sia intervenuta riabilitazione e, nel caso, al di là della questione se i reati commessi siano riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, è intervenuta la riabilitazione, per cui essi non sono ostativi alla esdebitazione. Rimane da stabilire se sono inclusi nella esdebitazione i debiti di cui alle lett. a) e b) del comma 7 dell'art. 278; questo, a nostro avviso, benchè non espressamente richiamato dall'art. 282, trova applicazione in tutte le ipotesi di esdebitazione dato il suo carattere generale applicabile a tutti i soggetti che accedono ad una procedura anche di sovraindebitamento. E tra i debiti per i quali non opera l'esdebitazione vi sono "i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale".
Ora sicuramente la risposta è più chiara.
Zucchetti SG srl-
Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)07/12/2023 12:37RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
Sono d'accordo che l'esdebitazione non opererà con rfierimento al grosso debito che il debitore ha nei confronti dell'ente per i reati commessi e per la condanna al risarcimento inflitta da parte del Tribunale, ma mi chiedo se invece possa operare l'esdebitazione almeno con riferimento agli altri debiti (quali finanziamenti) che il soggetto ha contratto in epoca successiva al reato commesso e per motivazioni differenti (non connesse al reato).
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/12/2023 10:41RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di DEBITORE che ha cagionato lo stato di sovraindebitamento
Le ipotesi previste dall'art. 280 sono preclusive della concessione dell'esdebitazione in quanto riguardano comportamenti che il legislatore ritiene che chi ha tenuto i comportamenti in essa norma indicati non è degno di godere del beneficio della esdebitazione, nel mentre le ipotesi indicate nel comma 7 dell'art. 278 riguardano debiti per i quali non opera l'esdebitazione, pur avendo ottenuto il debitore l'esdebitazione, che renderà quindi inesigibili altri crediti ma non quelli dai fatti elencati nella norma citata.
Si tratta di vedere, quindi, quale delle due fattispecie ricorre nella specie e, a noi pare che l'ipotesi rappresentata rientri nella prima previsione, ossia tra i fatti ostativi di cui all'art. 280.
Zucchetti SG srl
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