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Relazione Gestore art. 269, comma 2, ultimo periodo CCII

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    27/11/2024 13:23

    Relazione Gestore art. 269, comma 2, ultimo periodo CCII

    L'art. in oggetto prevede che il Gestore nella relazione da allegare al ricorso di cui all'art. 268 debba attestare quanto previsto dall'art. 268, comma 3, quarto periodo e cioè che nel caso in cui la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore sia attestato dal gestore che: "è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie". Tale attestazione deve essere rilasciata solo in caso di domanda presentata da incapiente o anche nel caso di richiesta di liquidazione controllata in cui è presente attivo da distribuire ai creditori?
    Ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2024 20:11

      RE: Relazione Gestore art. 269, comma 2, ultimo periodo CCII

      La relazione dell'OCC deve sempre essere allegata al ricorso di accesso alla liquidazione controllata presentato dal debitore in quanto lo dispone il comma 2 del'art. 269; quando poi la domanda è presentata da un debitore persona fisica, l'OCC deve anche attestare nella relazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Questa ulteriore attestazione deve sempre essere fatta quando la richiesta di accesso è proposta da un debitore persona fisica, ma è evidente che la stessa assume un rilievo diverso a seconda che vi siano altri beni da liquidare, la cui presenza rende evidente che i creditori possano ricevere qualcosa oppure manchino altri beni, per il qual caso il legislatore ha ritenuto necessaria detta attestazione onde evitare l'apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l'erario, dato che la persona fisica priva di beni e di prospettive future di acquisirne, può richiedere il beneficio della esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 283.
      Zucchetti SG srl