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Offerta irrevocabile di acquisto

  • Giovanni Santoro

    LECCE
    12/03/2025 17:25

    Offerta irrevocabile di acquisto

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore con un unico immobile disponibile, prima dell'ordinanza di vendita e quindi anche della procedura competitiva, perveniva una offerta irrevocabile di acquisto, preciso che veniva sospesa, procedura esecutiva al 2 tentativo di vendita per dare luogo nelle medesime condizioni alla vendita nell'ambito di questa procedura di liquidazione.

    Ora il legale dell'offerente, insiste nel chiedere di procedere alla sospensione della vendita ai sensi dell'art. 107 Legge fallimentare vista l'offerta irrevocabile d'acquisto, migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, ricorrendo a procedure competitive che assicurino, attraverso adeguata pubblicità 30 gg, la massima informazione e partecipazione, in modo da verificare la presenza di altre offerte migliorative.

    Detto questo, ho dei dubbi sull'applicabilità di questo procedimento senza passare da una vendita telematica asincrona, dando comunque la giusta informativa, nell'avviso di vendita dell'offerta irrevocabile di acquisto, in virtù anche del fatto che Il Legislatore del correttivo è tornato sui suoi passi spinto dalla necessità di prevedere una forma di vendita coattiva organicamente ed esaustivamente disciplinata, in grado di garantire il fine della massimizzazione del risultato liquidatorio, funzione imprescindibile di qualsivoglia vendita coattiva.
    Cosa ne pensate?
    Grazie del supporto



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/03/2025 21:33

      RE: Offerta irrevocabile di acquisto

      Se, come pare dal quesito, il curatore non è subentrato nella procedura esecutiva pendente ma ha optato per procedere nell'ambito della liquidazione del patrimonio (art. 14 novies, c. 2, L. n. 3/2012) quella esecutiva, analogamente a quanto previsto dall'art. 107, c. 6, deve essere dichiarata improcedibile e si inizia ex novo un'autonoma fase disciplinata dalla normativa specifica (Art. 14 novies citato) che impone di ricorrere a procedure competitive e quindi ad adeguata pubblicità.
      La formulazione della norma pare consentire vendite meno formalizzate, fatta sempre salva la competitività, ma nulla osta che si applichino, nei limiti della compatibilità, le modalità di cui alla legge fallimentare.
      La contestazione dell'offerente nel giudizio di esecuzione, unitamente all'illustrazione delle operazioni di vendita che si intendono effettuare, deve essere oggetto di informativa al giudice della liquidazione che eventualmente disporrà motivatamente la sospensione.