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pignoramento presso terzi quota pensione INPS - ammissione al passivo del credito

  • Guido Ferraro

    Monza (MB)
    04/03/2025 10:54

    pignoramento presso terzi quota pensione INPS - ammissione al passivo del credito

    Per un debito da finanziamento a breve, il creditore società finanziaria ha ottenuto dal Tribunale Ordinanza di assegnazione di una quota della pensione del debitore (pignoramento presso terzi). La successiva Sentenza di apertura di liquidazione controllata ha disposto il pagamento della pensione alla Procedura ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto. In sede di formazione dello stato passivo, è corretto considerare il credito chirografario, riferendosi lo stesso al residuo del finanziamento e non potendosi riferire più, in virtù della Sentenza di apertura della liquidazione controllata, a quote della pensione INPS di cui all'Ordinanza di assegnazione per pignoramento presso terzi?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/03/2025 07:28

      RE: pignoramento presso terzi quota pensione INPS - ammissione al passivo del credito

      La soluzione proposta è corretta. In esito alla dichiarazione di fallimento si applicano gli artt. 42 e 44 L.fall. con la conseguenza che ogni utilità sopravvenuta è di pertinenza della massa.
      Ciò comporta che il credito privilegiato di pensione del fallito nei confronti dell'INPS, che sorge nel momento in cui matura il rateo della pensione, non può essere escusso dal creditore pignorante al quale era stato assegnato; quest'ultimo non può che insinuarsi al passivo per il credito originario che, nella fattispecie, è chirografario.