Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
CONTO CORRENTE DEL SOVRAINDEBITATO
-
Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)08/11/2023 17:53CONTO CORRENTE DEL SOVRAINDEBITATO
Buonasera,
suppongo che la procedura di liquidazione controllata sia equiparabile a quella giudiziale che prevede lo spossessamento di TUTTI i beni, eccetto quelli non pignorabili per legge, da parte della procedura. Pertanto, qualora il liquidatore venga a conoscenza della presenza di conti correnti bancari intestati al sovraindebitato credo sia sempre necessario comunicare l'apertura della procedura alla banca e richiedere il saldo del conto corrente, ordinando alla banca nel frattempo di "congelare" momentaneamente il conto. Verificato successivamente il saldo e il fatto che comunque detto conto corrente è alimentato solo dai versamenti stipendiali del soggetto sovraindebitato, può autonomamente il liquidatore decidere di "sbloccare " il detto conto corrente e consentire quindi al sovraindebitato di continuare ad effettuare prelievi e versamenti oppure è necessario passare tramite il Giudice Delegato e chiedere la sua autorizzazione? Io ho seguito questa seconda strada ma ho paura di aver peccato di eccesso di zelo.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/11/2023 18:02RE: CONTO CORRENTE DEL SOVRAINDEBITATO
Premessa l'esattezza della premessa da cui è partito, non ha peccato di eccesso di zelo, in quanto sul conto confluisce la retribuzione del sovraindebitato ed è il giudice che indica la quota di detta retribuzione che il debitore può trattenere per far fronte ai bisogni suoi e della propria famiglia, ai sensi della lett. b) co. 4 art. 268 CCII. Eventualmente si tratta di integrare la richiesta esprimendo meglio la finalità cui essa tende in forza della norma citata.
Zucchetti SG srl-
Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)09/11/2023 18:57RE: RE: CONTO CORRENTE DEL SOVRAINDEBITATO
Grazie della risposta. Probabilmente non sono stata molto chiara in quanto il conto corrente è stato si alimentato da precedenti stipendi ma al momento dell'apertura della liquidazione controllata il conto corrente, oltre ad avere un saldo irrisorio, sarà molto probabilmente alimentato solo dallo stipendio relativo all'ultimo mese di lavoro in quanto il contratto di lavoro a tempo determinato del debitore è scaduto E' per questo che mi sono posta il dubbio se potevo autonomamente "scongelare" il conto corrente visto che non si sarebbe trattato di chiedere al giudice di determinare la quota disponibile dello stipendio da versare alla procedura ma solo di lasciare il conto corrente nella disponibilità del debitore e rinviare eventualmente in un secondo momento la determinazione della quota dello stipendio (se il debitore stipulerà un nuovo contratto di lavoro) da avocare alla procedura.
Mi chiedevo pertanto se fosse una decisione che posso prendere autonomamente oppure deve per forza di cose passare dal Giudice.
Questo anche nel caso trovassi altri conti correnti con saldi quasi pari a zero? Pensavo che potrei "sbloccarli" ma chiedere comunque alla banca periodicamente gli estratti conto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/11/2023 19:27RE: RE: RE: CONTO CORRENTE DEL SOVRAINDEBITATO
In tal caso, trova applicazione il comma sesto dell'art. 270 CCII che regola i contratti pendenti prevedendo soltanto la regola generale della sospensione in attesa della scelta del liquidatore di subentrare o sciogliersi dal contratto. Tale scelta non è soggetta all'autorizzazione né del comitato sei creditori, che nella procedura di amministrazione controllata è istituto non previsto, né del giudice delegato, per cui è lei che decide il da farsi.
Zucchetti SG srl
-
-
-