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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Verifica merito creditizio in una procedura di Liquidazione Controllata
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Fabio Garbini
Perugia04/10/2025 08:42Verifica merito creditizio in una procedura di Liquidazione Controllata
Buongiorno, In qualità di gestore di una procedura di liquidazione controllata, mi trovo a dover esaminare un caso in cui ritengo necessario riconoscere il mancato merito creditizio relativo a un finanziamento concesso da una banca e garantito dal MCC, il quale è stato utilizzato per estinguere due finanziamenti chirografari preesistenti. Vorrei avviare un confronto in merito ai seguenti aspetti:
Quali sono le conseguenze giuridiche per il credito garantito MCC all'interno della procedura di liquidazione controllata, considerato il mancato riconoscimento del merito creditizio?
Quali effetti produce sul debitore il mancato riconoscimento del merito creditizio da parte della banca, con particolare riferimento alla validità del contratto di finanziamento e alla posizione della garanzia MCC?
In merito al quesito, come deve operare il liquidatore una volta aperta la procedura?
È possibile non ammettere al passivo il credito perché concesso abusivamente a causa del mancato merito creditizio?
Grazie come sempre della vostra preziosa collaborazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
07/10/2025 13:18RE: Verifica merito creditizio in una procedura di Liquidazione Controllata
A nostro avviso non vi sono i presupposti per non ammettere al passivo il credito, dovendosi invece verificare se vi sono profili per chiedere un risarcimento del danno alla banca.
Il merito creditizio viene specificatamente in rilievo nella disciplina del sovraindebitamento. L'art. 69 comma 2 c.c.i.i. prevede, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che il creditore che abbia "colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".
Regola analoga si rinviene nell'art. 80, comma 4, a proposito di concordato minore.
Anche l'art. 283 prevede che sia tenuto conto del merito creditizio nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente.
Dunque non è previsto, in linea generale, che la violazione delle regole di verifica del merito creditizio determini l'estinzione del credito della Banca, né principi di questo tipo si ricavano dalla elaborazione giurisprudenziale, dove si afferma, piuttosto, che la violazione di questi doveri posti dal sistema bancario può costituire fonte di responsabilità aquiliana (così Cass. Sez. I, 8 gennaio 1997, n. 72, secondo la quale "Nel vigente ordinamento giuridico pur non sussistendo un dovere generale a carico dei consociati di attivarsi per impedire la commissione di fatti dannosi da parte di terzi, sono configurabili molteplici situazioni da cui possono nascere per i soggetti che ne sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissioni imputabili. In particolare, in base alla normativa che regola il sistema bancario, scaturiscono a tutela del sistema stesso e dei soggetti che in esso operano comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire " culpa in omittendo" e correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale".
Secondo la giurisprudenza, questa responsabilità può essere fatta valere anche dal curatore del fallimento (e, dunque, a nostro avviso, dal liquidatore).
Infatti, se in un primo momento è stato affermato che il curatore fallimentare non è legittimato a proporre l'azione aquiliana per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta, affermando che l'azione non rientra tra quelle c.d. di massa, trattandosi invece di strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, successivamente ha mutato prospettiva, ipotizzando che la curatela possa essere legittimata ad agire contro la banca responsabile di aver danneggiato il patrimonio della società fallita avendo erogato credito in condizioni di accertata perdita del capitale sociale e in carenza di adeguata valutazione del merito creditizio (Cass., 1 giugno 2010, n. 13413; Cass., 20 aprile 2017, n. 9983; Cass., 12 maggio 2017, n. 11798,; Cass., 14 maggio 2018, n. 11695).
Si è affermato, in particolare, che l'erogazione abusiva del credito integra un illecito del finanziatore, per essere venuto meno ai suoi doveri di prudente gestione, ciò che lo obbliga al risarcimento ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività (Cass. 14/05/2018, n. 11695; Cass., 30 giugno 2021, n. 18610; Cass., 14 settembre 2021, n. 24725; Cass., 18 gennaio 2023, n. 1387).
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