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Requisiti del liquidatore per vendita immobili nella liquidazione controllata

  • Roberto Terzaghi

    VARESE
    22/06/2023 10:27

    Requisiti del liquidatore per vendita immobili nella liquidazione controllata

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore nell'ambito di procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato secondo il nuovo CCII.
    Mi chiedo se anche a seguito della riforma Cartabia dell'esecuzione che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno 2023 il liquidatore per procedere alla vendita degli immobili deve essere un soggetto iscritto nell'elenco previsto dall'art. 179 ter delle disp. att. del cpc o può gestire le vendite anche senza tale qualifica.
    Grazie
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/06/2023 10:03

      RE: Requisiti del liquidatore per vendita immobili nella liquidazione controllata

      L'art. 179-ter dispone che "Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice".
      L'art. 270, comma 1 let. b) dispone a sua volta che il Tribunale, con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione controllata nomina, oltre al giudice delegato, il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del Tribunale.
      Il requisito richiesto, dunque, non è quello della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-ter c.p.c.
      Piuttosto, si è recentemente posto in giurisprudenza il problema di stabilire se il liquidatore nella liquidazione controllata debba essere iscritto anche nell'elenco dei gestori della crisi di cui all'articolo 356 cii. Infatti, sul tema va registrata una recente pronuncia, del 23 maggio 2023, con la quale il tribunale di Torino ha ritenuto che "nella nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII - che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale - devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti "destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza".
      Si tratta tuttavia di una ricostruzione che, per quanto aderente ad una interpretazione letterale delle disposizioni normative, produrrebbe l'effetto paradossale per cui una procedura minore, qual è la liquidazione controllata del sovraindebitato, richiederebbe d'essere affidata ad un professionista cui sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli sufficienti per essere nominato liquidatore in un concordato o in una liquidazione giudiziale.
      • Roberto Terzaghi

        VARESE
        25/06/2023 15:32

        RE: RE: Requisiti del liquidatore per vendita immobili nella liquidazione controllata

        Ringrazio per la risposta e per la precisazine in ordine al possibile requisito di iscrizione del liquidatore anche nell'elenco dei gestori della crisi di cui all'articolo 356 cii.
        Pur facendo parte dei soggetti iscritti in tale eleco condivido la vostra tesi di non necessità di tale requisito per essere nominato liquidatore nella liquidazione controllata del sovraindebitato.
        Saluti