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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Rigetto ricorso per ristrutturazione debiti consumatore
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Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)24/01/2024 07:55Rigetto ricorso per ristrutturazione debiti consumatore
Buongiorno, ho presentato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il Giudice, dopo avermi richiesto un' integrazione di documenti (che ho regolarmentedepositato), ha poi rigettato il ricorso (non dichiarandolo inammissibile ma proprio "rigetta il ricorso") in quanto -a suo dire- manca il requisito della meritevolezza.
Mi chiedo se, a fronte di tale rigetto (per me ingiustificato) io possa procedere a fare appello/reclamo ai sensi del combinato disposto delgli artt. 70, 12 ° comma e 50 CCII avanti la Corte Appello oppure se, a fronte di tale rigetto, io non abbia alcun mezzo di reclamo , salvo eventualmente depositare un nuovo ricorso (nella speranza che il fascicolo venga assegnato ad altro Giudice più comprensivo).
grazie anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2024 20:45RE: Rigetto ricorso per ristrutturazione debiti consumatore
La struttura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è estremamente semplificata ma prevede comunque un a valutazione di ammissibilità da parte del giudice, superata la quale, fatte le dovute comunicazioni ai creditori che non esprimono il voto, la proposta e il piano passano all'omologa. Nel suo caso l'intervento del giudice è avvenuto nella fase della ammissibilità ma, come lei giustamente sottolinea, il giudice non ha dichiarato inammissibile la domanda per mancanza del requisito della meritevolezza, ma ha rigettato la domanda, tuttavia non creiamo che questo cambi molto perché, al di là delle espressioni utilizzate, il provvedimento, in quanto intervenuto nella fase iniziale, prima della pubblicazione e comunicazione ai creditori della proposta e del piano, è da considerare come un decreto di inammissibilità.
Fatta questa indispensabile premessa e posto che della impugnabilità del decreto negativo emesso ai sensi l'art. 70 tale norma non ne tratta, si deve stabilire se tale provvedimento- che è messo dal tribunale in composizione monocratica (art. 67, comma 6)- sia impugnabile avanti al collegio dello stesso tribunale ai sensi degli artt. 737 e segg. cpc oppure sia applicabile in via analogica il comma 12 dell'art. 70, che tratta della impugnazione avanti alla corte d'appello del provvedimento che nega l'omologazione.
La questione è aperta, ma a noi sembra convincente la soluzione offerta dal Tribunale di Ferrara 2 marzo 2023 (che può leggere per esteso sul caso.it) che ha optato per il reclamo avanti alla Corte ma non in applicazione analogica dell'art. 70 comma 12, ma in forza dell'art. 65, comma 2, per il quale in difetto di una specifica previsione normativa, trovano applicazione le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
Zucchetti Sg srl -
Alessandro Borin
NOVENTA VICENTINA (VI)03/03/2025 17:03RE: Rigetto ricorso per ristrutturazione debiti consumatore
Buonasera,
mi aggancio alla conversazione per chiedere un chiarimento alla luce dell'art. 70 CCII come novellato dal correttivo ter.
Considerato che oggi l'art. 70 comma 12 CCII è abrogato, l'eventuale impugnazione di un decreto di inammissibilità reso dal Tribunale non ai sensi dell'art. 70 comma 1, bensì ai sensi dell'art. 70 comma 10 CCII (all'esito delle osservazioni di un creditore), va promossa avanti al Tribunale?
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
04/03/2025 10:27RE: RE: Rigetto ricorso per ristrutturazione debiti consumatore
Con il D.lgs. n. 136/2024 sono stati modificati sia il comma 8 dell'art. 70, che prevedeva che "la sentenza di omologa è comunicata …" ma che ora invece dispone che "la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata …", che il comma 10, che prevedeva che "In caso di diniego dell'omologazione il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia …" e che ora dispone che "In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia …".
Dal complesso di tali modifiche consegue che anche il provvedimento che, in esito a osservazioni o comunque per insussistenza dei presupposti, rigetta la domanda di omologazione del programma di ristrutturazione dei debiti del consumatore viene ora assunto con sentenza. L'impugnazione deve dunque essere proposta con reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 51, come prevede lo stesso comma 8 dell'Art. 70.
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