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vendita competitiva nel piano di ristrutturazione

  • Elena Peruzzini

    Genova
    02/02/2024 10:22

    vendita competitiva nel piano di ristrutturazione

    Buongiorno avrei bisogno di alcuni chiarimenti, in caso di vendita di immobile nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore:
    - la vendita diretta del debitore potrebbe essere ammessa con la supervisione del Gestore?
    - in caso negativo e quindi procedere alla vendita competitiva (art. 71) quali sono le fasi da seguire : perizia immobile, pubblicità, asta, passaggio di proprietà con decreto trasferimento giudice o atto notarile?.
    in quanto essendo l'immobile gravato da ipoteca sarebbe necessaria la partecipazione della banca al rogito per la liberazione del bene oppure in caso di decreto sarebbe direttamente il giudice a ordinare la cancellazione
    Tutte le spese sarebbero a carico della procedura, quindi devo preventivare le spese e predisporre un fondo spese vendita
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/02/2024 20:19

      RE: vendita competitiva nel piano di ristrutturazione

      L'art. 71, comma 1, CCII, dispone (tra l'altro) che "Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati". Da questa disposizione si capisce che anche nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore le vendite le vendite debbono essere effettuate secondo procedure competitive, con le modalità, molto generiche, descritte nella norma stessa, ossia assicurando con adeguata pubblicità la conoscenza dell'atto da compiere in modo da coinvolgere il maggior numero di interessati in una gara da effettuare con la collaborazione dell'ìOCC; non sono infatti richiamate le disposizioni di cui all'art. 216 per cui non è richiesto che la pubblicità sia eseguita sul portale delle vendite pubbliche né che le vendite siano attuate con modalità telematiche tramite detto portale. Individuato, tramite la gara, il miglior offerente, si procede alla vendita tramite atto notarile e, come dispone il comma 2 dell'art. 71 "Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi ….".
      Le spese della procedura di vendita sono a carico di questa, ma possono essere ribaltate sull'acquirente prevendendo nell'avviso di gara una maggiorazione del prezzo base per includervi le spese e stabilendo, sempre nell'avviso, che le spese dell'atto di vendita notarile sono a carico dell'acquirente.
      Zucchetti SG srl