Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Deposito istanza accesso alla procedura

  • Andrea Culot

    Gorizia
    08/06/2023 12:12

    Deposito istanza accesso alla procedura

    Sono stato nominato gestore in una procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato.
    Ai sensi art. 269 1 co. "Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC."
    Cosa si intende con "con l'assistenza dell'OCC"?
    Il mio dubbio riguarda la fase di deposito dell'istanza di accesso alla procedura. "Con l'assistenza dell'OCC" è da intendersi nel senso che la domanda (per la predisposizione della quale ci si è avvalsi anche dell'assistenza dell'OCC) la deposita il ricorrente, oppure l'assistenza dell'OCC si "espande" anche alla fase del deposito che viene materialmente effettuato dallo stesso OCC?.
    Ringrazio in anticipo per il Vs. intervento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2023 18:49

      RE: Deposito istanza accesso alla procedura

      Il primo comma dell'art. 268 CCII precisa che "il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni", cui si aggiunge, nel secondo comma, la possibilità che la procedura, in presenza di determinate condizioni, possa essere aperta su richiesta di un creditore.
      Questa norma, che attribuisce la legittimazione della a proporre il ricorso al debitore e, in alcuni casi, ai creditori, va letta in combinato con l'art. 269, il cui primo comma dispone che "il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore" che chiarisce che il debitore non ha bisogno dell'assistenza di un legale (al punto che Trib. Grosseto, 19 settembre 2022 ha ritenuto – con rigose eccessivo- inammissibile la domanda presentata da un legale) e, proprio per questo motivo, la norma aggiunge che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore "con l'assistenza dell'OCC" che, quindi, sopperendo alla mancanza di un legale, può collaborare con il sovraindebitato alla formulazione della domanda.
      Può anche presentare la domanda?
      Se si esaminano i compiti riservati all'OCC- gestore in questa fase si vede che si tratta di principalmente di un controllo sulla documentazione presentata che consenta di redigere la relazione che contenga- come richiede il secondo comma dell'art. 269- una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché l'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, la risposta dovrebbe essere negativa. Se, infatti, in aggiunta alla documentazione o di cui all'art. 39 (nel CCII, a differenza he nella legge n. 3 del 2012, non è precisata la documentazione da produrre) è richiesta una relazione di carattere informativo e valutativo, che può implica una partecipazione dell'OCC, anche per il suo ruolo istituzionale, alla elaborazione della proposta, ma può anche mancare qualora venga presentata all'OCC una proposta già completamente confezionata dal sovraindebitato, se si considera che l'OCC non è un difensore e non agisce in forza di un mandato professionale, se ne dovrebbe dedurre che a presentare materialmente la proposta anche al tribunale sia il debitore che prende l'iniziativa.
      Abbiamo usato il condizionale perchè nulla cambia se materialmente il deposito venga effettuato dall'OCC o dal gestore nominato, che, peraltro, dispone degli strumenti tecnici e delle cognizioni necessarie per inoltrare la domanda dato che l'atto raggiunge egualmente il suo scopo se la domanda è in qualche modo riferibile al debitore.
      Zucchetti SG srl