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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - domanda del creditore
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Paolo Morini
Città di Castello (PG)11/12/2023 08:51Liquidazione controllata - domanda del creditore
Buon giorno, nel caso di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII richiesta da un creditore, chiedo quali costi debba sopportare il creditore "procedente" nel corso della procedura, in caso di presenza di beni immobili da porre i vendita da parte del liquidatore.
Grazie
Paolo Morini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/12/2023 18:35RE: Liquidazione controllata - domanda del creditore
Nessun costo in quanto la procedura di amministrazione controllata non è sostanzia una esecuzione individuale ma una esecuzione collettiva, paragonabile in qualche modo ad una liquidazione giudiziale in piccolo perché vi possono accedere i debitori sovraindebitati normalmente privati o imprenditori sotto soglia. Come nella liquidazione giudiziale, quindi, e già nel fallimento, le spese della procedura vengono soddisfatte con l'attivo esistente.
Zucchetti Sg srl-
Paolo Morini
Città di Castello (PG)12/12/2023 09:23RE: RE: Liquidazione controllata - domanda del creditore
E in caso di impossibilità di realizzo di alcun attivo? Non mi pare che il compenso del liquidatore sia prenotabile a carico dell'Erario, mi confermate?
Grazie infinite-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2023 18:49RE: RE: RE: Liquidazione controllata - domanda del creditore
La fattispecie da lei rappresentata non dovrebbe presentarsi perché, a norma del terzo comma dell'art. 268, "Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie", ed ovviamente la possibilità di distribuire attivo per i creditori presuppone che vi sia anche attivo per pagare le spese della procedura in prededuzione, tra cui il compenso del liquidatore.
Possono comunque capitare casi marginali in cui si apra la procedura anche senza attivo, nei quali a nostro avviso trova applicazione analogica l'art. 146 DPR n. 115 del 2002, che tratta delle prenotazioni a debito e delle anticipazioni a carico dell'Erario. E' vero che questa norma si riferisce, per espressa disposizione di cui al primo comma, alla "procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura", per il caso che tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge e la n. 174 del 2006 Corte Costituzionale ha incluso tra gli ausiliari del giudice anche il curatore; tuttavia, stante la affinità tra le due procedure (liquidazione giudiziale che ha sostituito il fallimento e liquidazione controllata) ed essendo identica la ratio che giustifica l'intervento dello Stato nel caso di mancanza di disponibilità per pagare gli organi delle procedure, non vediamo ostacoli ad applicare la stessa norma anche nella procedura da sovraindebitamento. Anche la liquidazione controllata, infatti, è una procedura collettiva liquidatoria che può essere azionata su richiesta di un creditore, ed in questi casi può verificarsi, nonostante la cautela predisposta dal terzo comma dell'art. 268, che si apra una procedura senza attivo e non si vede perché il compenso dell'organo della stessa non debba essere a carico dell'Erario, come quello del curatore del fallimento privo di attivo.
Qualora si apra una liquidazione controllata senza attivo per pagare le spese e si ritenga non applicabile l'art. 146 citato, il liquidatore non sarà pagato. Comunque il creditore istante non deve sopportare le spese della procedura perché questi, appunto, si limita a chiedere un provvedimento che è il tribunale che poi lo emana aprendo il concorso collettivo soggettivo e oggettivo, nel mentre nella esecuzione individuale il creditore procedente anticipa le spese perché è lui che promuove l'esecuzione attuando il pignoramento,
Zucchetti SG srl-
Maria Landi
Città di Castello (PG)14/12/2023 17:24RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - domanda del creditore
Buonasera mi collego alla domanda fatta sottoponendo un quesiito.
Se , come ho capito, la procedura di LC si assimila alla LG è anche possibile, in fase di pre-fallimentare, depositare atto di desistenza qualora si raggiunga l'accordo con il debitore ...è corretto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/12/2023 18:34RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - domanda del creditore
Si esatto, il diritto di credito è un diritto disponibile per cui, se l'istanza di aprire una procedura di liquidazione controllata è stata fatta da un creditore, come consente il comma 2 dell'art. 268, quel creditore può rinunciare alla domanda, mancando la quale o una istanza del debitore, il tribunale non può aprire la procedura d'ufficio. L'unico dubbio che residua è se la rinuncia deve essere accettata dal debitore, ma questi, se ha raggiunto un accordo, come nel caso, non dovrebbe avere remore ad accettare la rinuncia.
Zucchetti SG srl
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