Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 268 co. 3 CCII

  • Domenico Micciantuono

    Palo del Colle (BA)
    20/01/2024 14:26

    Art. 268 co. 3 CCII

    Nel caso in cui vengano meno le entrate di cui all'art. 268 co. 3 CCII (nel caso specifico venivano percepiti canoni di locazione di alcuni immobili da cui veniva pagata una quota destinata al sostentamento del debitore fissata dal GD), è possibile attingere dalle somme rivenienti da attivo liquidato accantonate sul conto della procedura in attesa di ripartizione ? Ringrazio per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2024 16:07

      RE: Art. 268 co. 3 CCII

      La preghiamo di essere più circostanziato e in particolare di precisare la destinazione delle somme che vuole attingere dall'attivo, se cioè si tratta di far fronte a spese o di riparto tra i creditori, se, in caso di spese, queste sono di natura specifica o generica, quale sia la provenienza dell'attivo esistente. In mancanza di questi dati non è possibile dare una risposta. Grazie.
      Zucchetti SG srl
      • Domenico Micciantuono

        Palo del Colle (BA)
        22/01/2024 17:36

        RE: RE: Art. 268 co. 3 CCII

        Il GD aveva fissato in euro 1.000 il limite mensile di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) ex legge 3/2012 ora art. 268 co. 3 CCII.
        Ora queste entrate sono venute meno (nello specifico si trattava di canoni di locazione percepiti dalla procedura su immobili del debitore).
        Nel corso della procedura sono stati venduti detti immobili ed è attualmente accantonata sul conto la somma in attesa di ripartizione. Essendo venute meno le entrate di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) si chiede che si può continuare a corrispondere l' indennità di 1000 euro (che sostanzialmente occorre al debitore per il suo sostentamento) attingendo dalle somme frutto della liquidazione dell'attivo oppure se si deve sospendere tale corresponsione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/01/2024 18:55

          RE: RE: RE: Art. 268 co. 3 CCII

          Se, come lei dice, era stata assegnata, ai seni dell'art. 14ter, comma 6 lett. b), al sovraindebitato la somma mensile di euro 1.000 quale quota del reddito derivante dalla locazione di immobili dai cui canoni prelevare detta somma, ne discende che se la locazione per qualsiasi ragione non produce più reddito, il versamento della indicata somma mensile non può più essere effettuato mancando i canoni da cui prelevarla l'importo.
          A questo punto il sovraindebitato si trova privo di mezzi di mantenimento per se e per la propria famiglia e né la disciplina sulla liquidazione del patrimonio ex l. n. 3 del 2012 né quella della liquidazione controllata del nuovo codice contengono una norma si,ile a quella dell'art. 47 l.fall. riprodotta nell'art. 147 CCII, per le quali se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. Nonostante la accennata omissione , a nostro avviso questa norma è applicabile anche alla liquidazione del patrimonio stante l'affinità delle due procedure e la necessità di assicurare al debitore la sopravvivenza, sua e della sua famiglia, che è esigenza primaria e prevalente su quella dei creditori.
          Tirando le fila, lei non può automaticamente continuare a versare al debitore i 1.000 euro stabiliti prelevandoli dall'attivo di cui dispone la procedura, ma deve il debitore chiedere che gli vengano corrisposta un sussidio a titolo di alimenti per lui e la sua famiglia, su cui deciderà il giudice.
          Zucchetti SG srl