Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
debiti misti superiore a euro 500.000
-
Fabio Stendardo
GENOVA24/05/2024 12:48debiti misti superiore a euro 500.000
Buongiorno,
una domanda: amministratore di una srls con trasparenza; il soggetto ha un debito per garanzia su un mutuo erogato a ex compagna per euro 100.000,00 circa e debiti Agenzia entrate Riscossione per euro 430.000,00 di cui euro 250.000,00 circa per imposte IRPEF, euro 80.000,00 per INPS e la parte restante per multe; precedentemente aveva una ditta individuale cancellata dal 2021.
Può accedere alla procedura di concordato minore liquidatorio? Ho dubbi sia per il disposto dell'art. 33 CCII (anche se oggi ricopre il ruolo di amministratore unico in srls dove è socio al 100%) sia per l'ammontare dei debiti totali (in parte per imposte dell'attività e in parte per fidejussioni rilasciate per un mutuo acquisto prima casa)
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/05/2024 13:27RE: debiti misti superiore a euro 500.000
Al di là dell'importo dei debiti, l'amministratore e socio unico di una srls non riveste la qualifica di imprenditore, che compete invece alla società a responsabilità limitata semplificata, la cui formula comporta una limitazione della responsabilità del socio unico, proteggendo così il patrimonio personale da eventuali debiti o problemi dell'impresa sociale. Posto che il socio unico non è imprenditore, non può accedere al concordato.A questo punto escluso anche la qualifica di consumatore, il soggetto fisico in questione potrebbe valutare se ha i requisiti per accedere al concordato minore.
Zucchetti SG Srl -
Fabio Stendardo
GENOVA25/05/2024 13:50RE: debiti misti superiore a euro 500.000
Buongiorno,
scusate ma nella risposta prima dite che non ha diritto al concordato e poi di valutare se soggetto al concordato minore.
La sua situazione debitoria deriva principalmente dalla ditta individuale cessata; se viene applicato l'art. 33 allora non può fare il concordato in quanto ad oggi non riveste la qualità di imprenditore, giusto?
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/05/2024 15:16RE: RE: debiti misti superiore a euro 500.000
Da come era formulata la domanda avevamo capito che lei volesse sapere se il socio unico e legale rappresentante di una Srls potesse accedere al concordato e noi lo abbiamo escluso perché non imprenditore e, di conseguenza avevamo aggiunto di valutare se, come soggetto fisico (ossia non imprenditore), avesse i requisiti per accedere al concordato minore.
Ora chiarisce che i debiti del soggetto in questione derivano dall'attività di impresa individuale cessata dal 2021 ed allora questo dato, che sembrava del tutto marginale nella precedente ricostruzione, diventa invece fondamentale, e diventa irrilevante l'attuale attività svolta dal soggetto.. A questo punto infatti la domanda è: può un imprenditore individuale che abbia cessato l'attività nel 2021 con cancellazione dal registro imprese può accedere al concordato preventivo?
La risposta dovrebbe essere negativa in quanto a norma dell'ult. comma dell'art. 33 CCII al concordato, sia esso maggiore che minore, è inammissibile quando l'imprenditore è stato cancellato dal registro imprese; usiamo il condizionale perché la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che questa disposizione si applichi solo alle imprese collettive e non anche a quelle individuali; tesi quest'ultima che tende ad essere superata dal decreto correttivo che nelle versioni non ancora definitive che circolano ha lasciato immutato l'ult. comma dell'art. 33, ma ha previsto che l'imprenditore individuale anche dopo la cancellazione ultrannuale può accedere alla liquidazione controllata, da cui si potrà dedurre che solo a questo fine il legislatore ha voluto la distinzione tra impresa collettiva e individuale.
Ad ogni modo, se si ritiene di seguire la tesi della attuale prevalente giurisprudenza l'imprenditore individuale cancellato dal refistro imprese può accedere sia al concordato maggiore che minore, per cui in tal caso si pone il problema di verificare se l'imprenditore in questione sia sopra o sotto soglia. Su questo punto saremmo d'accordo con lei nel ritenere superata la soglia dell'indebitamento, anche se il debito per garanzia potrebbe essere da alcuni considerato come eventuale; comunque ci sembra che dovrebbe essere più agevole l'accesso al concordato ordinario.
Zucchetti SG Srl
-
-