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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
esdebitazione L. 3 /2012
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Carlo Giovanni Fumagalli
PARABIAGO (MI)07/07/2025 09:47esdebitazione L. 3 /2012
Buongiorno, si presenta questo caso.
Al termine dei 4 anni della procedura di liquidazione del patrimonio L. 3/2012, si deve chiedere l'esdebitazione.
La procedura era stata chiesta per un unico creditore, che però non si è mai insinuato. Le spese di procedura (OCC) sono state interamente soddisfatte.
Ora, l'istituto dell'esdebitazione disciplinato dall'art. Art. 14-terdecies L. 3/2012, nella sua formulazione, è differente rispetto all'art. 144 Legge Fallimentare e dall'art. 278, comma 2 CCII.
Mentre l'art. 14-terdecies elenca una serie di casi in cui l'esdebitazione non opera, nulla dice in merito ai creditori anteriori che non si sono insinuati.
Da un mio punto di vista, penso che non essendo prevista nell'elenco delle esclusioni i creditori non insinuati, l'esdebitazione opera anche nei confronti di questi ultimi. Preciso che la comunicazione per l'insinuazione era stata inviata regolamente.
Gradirei un confronto in merito.
Grazie
Carlo Fumagalli-
Zucchetti Software Giuridico srl
09/07/2025 11:14RE: esdebitazione L. 3 /2012
Per affrontare il tema proposto occorre preliminarmente stabilire se una domanda di esdebitazione presentata a velle di una procedura regolata dalla l. 3/2012 soggiaccia alla disciplina del codice della crisi oppure a quella della medesima legge 3/2012.
All'interrogativo ha recentemente dato risposta la Corte di cassazione, che con la pronuncia n. 14835 del 03/06/2025 ha affermato che "i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. C.C.I.I.".
Sulla scorta di questa premessa, e venendo al caso di specie, osserviamo che ai sensi dell'art. 14-terdecies comma 3 della l. 3/2012, l'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Come si vede, per la legge 3/2012 (a differenza dell'art. 278 comma 2 c.c.i.i.) il fatto che un creditore si sia insinuato al passivo o meno è irrilevante ai fini della esdebitazione. Essa, infatti, non opera per i debiti sopra indicati, con la conseguenza che se il creditore non insinuatosi non appartiene ad una delle categorie sopra indicate, l'esdebitazione si produce.
Come anticipato, a diversa conclusione si sarebbe dovuti giungere in caso di esdebitazione disciplinata dal codice della crisi.
Qui, infatti, l'art. 278 comma 2 prevede che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado".
Quindi, in presenza di un credito non insinuato, l'esdebitazione opera solo per quella quota parte che non sarebbe stata soddisfatta neanche in caso di presentazione di una domanda di ammissione. In sostanza, ai fini della esdebitazione, il creditore non insinuatosi viene falcidiato per la quota parte che non sarebbe stata soddisfatta qualora avesse partecipato al concorso (rispetto alla quale opera l'esdebitazione) mentre mantiene integre le proprie ragioni per la sola porzione che avrebbe ricevuto in caso di ammissione al passivo (anche se la formula normativa parla di "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado").
La funzione della norma è evidentemente quella di incentivare le insinuazioni, poiché se un debitore decide di non insinuarsi non ne riceve alcuna utilità, posto che potrà agire esecutivamente per la sola percentuale di credito per cui sarebbe stato soddisfatto (e non per una percentuale maggiore).
In ogni caso, la disposizione va coordinata con le regole sulla formazione dello stato passivo, nel senso che per creditori anteriori "che non hanno partecipato al concorso" devono intendersi solo quelli che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, e non anche quelli la cui domanda sia stata rigettata.
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