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Misura minima di soddisfacimento dei creditori in liquidazione controllata

  • Roberto D'Eramo

    Pescara
    05/10/2023 20:00

    Misura minima di soddisfacimento dei creditori in liquidazione controllata

    Si dia l'apertura di una LC (ex CCII) con attivo costituito da sole eccedenze stipendiali, che, nelle previsioni del gestore accolte dal GD in sede di apertura, sia in grado di soddisfare (oltre a prededucibili e spese di procedura) la debitoria in misura assolutamente IRRISORIA.
    In base alle evidenze del primo semestre di liquidazione, si aprono due scenari in relazione ai 3 anni di durata, la cui probabilità di manifestazione è tuttavia ancora equamente distribuita:
    1. l'attivo nei tre anni di durata sarà in grado di soddisfare al massimo i prededucibili e le spese di istruttoria: nel caso si accerti nell'immediato questo scenario come più probabile, cosa dovrebbe fare il liquidatore in considerazione del disposto dell'art. 276 in merito alla chiusura della procedura, dato poi il rimando all'art. 233, 1° c., lettera d)? Presentare istanza di chiusura della procedura al GD? Cosa succede temporalmente con la esdebitazione se la liquidazione viene chiusa prima dei 3 anni?
    2. l'attivo nei tre anni di durata aderirà alle condizioni di cui all'apertura arrivando cioè a soddisfare risibilmente la debitoria, tanto che, nel rispetto delle cause di prelazione, sarà possibile soddisfare per meno dell'1% il creditore privilegiato di più alto rango, senza soddisfazione per tutti gli altri. In tal caso si chiede: esiste una misura minima di soddisfacimento dei creditori o è sufficiente che la debitoria sia scalfita, ancorché in modo davvero irrisorio, per accedere all'esdebitazione?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2023 12:10

      RE: Misura minima di soddisfacimento dei creditori in liquidazione controllata

      Se nella fattispecie è previsto, come ci sembra aver capito, la durata minima di tre anni in considerazione che l'attivo è costituito da eccedenze stipendiali, la via da percorrere è la seconda, anche se la soddisfazione dei creditori è minimale (non è previsto un minimo), come era facile dedurre fin dall'inizio al momento dell'ammissione poi della omologazione
      Zucchetti SG srl