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Domanda di insinuazione al passivo organismo di mediazione

  • Piernicola Pisani

    POTENZA
    26/09/2024 17:55

    Domanda di insinuazione al passivo organismo di mediazione

    Gentili,
    quale liquidatore nominato in una procedura di liquidazione controllata, è pervenuta domanda di ammissione al passivo da parte di un organismo di mediazione. Il credito suffragato da D.I. viene richiesto integralmente in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. sia per le indennità spettanti all'Organismo e sia per le spese legali riconosciute nel D.I..
    Nella premessa della domanda viene specificato che il credito si riferisce all'indennità del mediatore.
    La domanda tuttavia è proposta dall'Organismo di mediazione quale ente riconosciuto, pertanto si chiede se è applicabile il privilegio richiesto.
    Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2024 19:52

      RE: Domanda di insinuazione al passivo organismo di mediazione

      Non ci risulta che l'organismo di mediazione goda di un privilegio che assista i crediti per l'attività mediatoria espletata dai singoli mediatori facenti parte dell'organismo. Né ci sembra invocabile il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto, pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale 29 gennaio 1998 n. 1 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, il privilegio di cui al citato si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo, tra cui, però, non può rientrare il mediatore in questione che non instaura con le parti un rapporto contrattuale. Il mediatore in questione, infatti non è il mediatore tipico di affari, ma un professionista, facente parte di un organismo (scelto normalmente dall'attore che intende iniziare un giudizio), terzo e imparziale, il cui compito non è finalizzato alla conclusione di un affare o di un contratto nè è rivolto a stabilire chi delle due parti ha ragione o torto ma cercare tra queste una soluzione bonaria della lite.
      Le spese del decreto ingiuntivo s, riguardando un giudizio di cognizione, s non godono di alcun privilegio e, tanto meno di quelli di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., che riguardano le spese dei giudizi esecutivi e cautelari.
      Zucchetti SG srl