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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO
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Fabio Stendardo
GENOVA24/02/2023 15:42LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO
Buongiorno,
vorrei porvi il seguente quesito:
marito e moglie avevano acquistato un appartamento quando erano coniugati; dopo qualche anno c'è stata la separazione e ora la casa che avevano acquistato è sottoposta ad esecuzione immobiliare per mancato pagamento del mutuo residuo.
Gli stessi vorrebbero esdebitarsi e per questo accedere a una liquidazione controllata; tale procedura può essere iniziata anche con una procedura di esecuzione in corso, giusto? Si tenga conto che ad oggi c'è stata solo la perizia ed è stata fissata udienza per la nomina del delegato a fine marzo.
Se viene attivata la procedura di liquidazione controllata la vendita all'esecuzione può essere interrotta e l'immobile venduto all'interno della procedura?
Inoltre visto che i coniugi sono separati credo non sia impossibile una procedura famigliare ma si potrebbero aprire due procedure per poi riunirle da parte del giudice, giusto?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2023 19:47RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO
A norma del primo comma dell'art. 66 ccii, i membri della stessa famiglia- e tra questi sono considerati i coniugi (comma 2 art. 66)- possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento "quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune". Nel caso prospettato va esclusa la prima condizione della coabitazione dato che i coniugi in questione sono separati, ma potrebbe ricorrere quella dell'indebitamento comune, che, ovviamente è da verificare, in concreto. Se non ricorre nemmeno questa condizione ciascuno dei coniugi potrà presentare una domanda di liquidazione controllata e le due procedure sicuramente coordinate.
Le domande di liquidazione controllata possono essere presentate anche in pendenza di di esecuzioni individuali anzi la presenza di queste costituisce, il più delle volte, lo stimolo, per prendere l'iniziativa.
Che succede di dette esecuzioni a seguito dell'apertura della liquidazione controllata? Dipende dal tipo di esecuzione in corso, dato che, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 270 ccii, si applicano alla procedure di liquidazione controllata l'art. 150, che tratta del divieto delle azioni esecutive e cautelari individuale in caso di liquidazione giudiziale.
Orbene, la regola generale posta da tale norma è che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (e, quindi, anche della liquidazione controllata) "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ..…. può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"; tuttavia l'art. 150, nel disporre il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, fa salve diverse disposizioni di legge, ed una delle diverse disposizioni è quella dell'art. 41 TUB, che consente al creditore fondiario di iniziare e proseguire l'esecuzione anche in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale , quindi della liquidazione controllata.
Bisogna, quindi verificare se si tratta di esecuzione ordinaria o fondiaria.
Nel primo caso, il liquidatore della liquidazione controllata (come il curatore della liquidazione giudiziale) può far dichiarare la improseguibilità della procedura esecutiva in corso e liquidare il bene in sede concorsuale; la disciplina sulla liquidazione controllata non prevede l'alternativa del subentro al posto del creditore istante per continuare l'esecuzione in corso ove ritenuta più conveniente, ma ci si può arrivare attraverso un ragionamento che ora non interessa.
Se, invece, si tratta di esecuzione fondiaria, il creditore può iniziare o continuare l'esecuzione in corso e il liquidatore può solo intervenire in questa esecuzione per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca fondiaria; a sua volta il creditore fondiario, a norma dell'art. 151, co. 2 (anche questo richiamato dall'art. 270), deve poi insinuarsi nella procedura concorsuale per far accertare il credito effettivo che gli compete rispetto a quello provvisoriamente attribuitogli nell'esecuzione individuale.
Zucchetti SG srl
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