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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Durata massima liquidazione controllata
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Marco Mizzon
Gorizia23/10/2023 10:54Durata massima liquidazione controllata
Nella premessa che è noto che l'art. 282 del Codice della Crisi prevede che "per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura" ammettendo che la durata della procedura possa essere più breve di tre anni, chiedo quale possa essere la durata massima di questo tipo di procedura. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2023 17:45RE: Durata massima liquidazione controllata
Il codice della crisi nulla dispone in ordine alla durata della procedura di liquidazione controllata - diversamente dalla l. 3/2012 – per cui è saltato il termine minimo dalla precedente legge previsto e la procedura potrà essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi ex art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII, sia che questo evento cada prima dei tre anni dall'apertura che dopo. Decorsi tre anni dall'apertura il tribunale dichiara l'esdebitazione, che non impedisce la prosecuzione della procedura, il cui scopo è la liquidazione dei beni per la soddisfazione dei creditori, solo che, qualsiasi sarà l'entità della soddisfazione di costoro, esiste già un provvedimento che dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti.
Zucchetti SG srl-
Marco Mizzon
Gorizia24/10/2023 10:44RE: RE: Durata massima liquidazione controllata
quindi, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia un debito fiscale consistente (es. € 200.000,00) e disponga come unica risorsa il proprio stipendio, che mette a disposizione al netto di quanto necessario per vivere, così per un importo ridotto (es. € 300,00) sino a quando potrebbe proseguire la procedura? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2023 08:44RE: RE: RE: Durata massima liquidazione controllata
La mancanza di un limite massimo è collegata all'ipotesi della liquidazione dei beni, la cui attuazione costituisce compito del liquidatore e segna, con il pagamento dei creditori la durata. Nel caso in cui l'attivo è costituito da parte della retribuzione bisogna necessariamente convenire un limite cronologico, altrimenti non si saprebbe a quale data ancorare la durata della prestazione; nella fissazione di tale limite non è previsto un minimo né un massimo.
Zucchetti SG srl
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Marco Mizzon
Gorizia25/10/2023 14:48RE: Durata massima liquidazione controllata
A riguardo, evidenzio, per tutti, quanto ho trovato.
La lacuna della durata non è stata colmata dalla giurisprudenza la quale si è espressa con numerose pronunce a volte anche in contrasto tra loro.
Il Tribunale di Como ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (decreto del 24.05.2018), il Tribunale di Catania con dilazioni anche di 20, 25 o 30 anni (decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) e il Tribunale Napoli ha concesso rateizzazioni a 10 anni (decreto del 18.2.2017).
A detto orientamento, abbastanza ragionevole, se ne è contrapposto un altro alquanto stringente che richiede il contenimento della durata del piano del consumatore in massimo 5 anni (Tribunale di Rovigo, 13.12.2016; Tribunale di Milano, 27.11.16 ).
In particolare, in un caso affrontato dallo scrivente presso il Tribunale di Latina, era stato proposto un piano del consumatore con durata di 9 anni.
In detta circostanza, il Giudice ha ritenuto che un elemento ostativo alla concessione dell'omologa sia proprio "la durata particolarmente rilevante del piano proposto (pari a circa 9 anni); è noto, infatti, come la giurisprudenza maggioritaria abbia pressoché unanimemente ravvisato quale orizzonte temporale di esecuzione del piano il limite massimo di 5 anni " (Tribunale di Latina ordinanza del 26.09.2019).
A far chiarezza sul punto, però, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27544/2019.
La Suprema Corte ha in definitiva evidenziato come l'effettività dello strumento rischi di essere compressa da un'interpretazione eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del consumatore; in particolare è stato affermato:
questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell'esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perchè la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione, sia perchè è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali"
L'opinione della Suprema Corte sul punto è senz'altro condivisibile in quanto, diversamente, si rischierebbe di vanificare i principi propri dell'istituto che è stato concepito nell'ottica di ausilio e della concessione di una seconda opportunità ai soggetti sovraindebitati.
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Paolo Cristin
Trieste25/10/2023 16:33RE: RE: Durata massima liquidazione controllata
Mi intrometto nella discussione.
Quelle citate sono, però, pronunce relative a piani di ristrutturazione ex 3/2012.
In caso di Liquidazione Controllata ex CCII la durata va necessariamente coordinata con la previsione dell'art 282, "decorsi tre anni dalla sua apertura". Sopraggiungendo l'esdebitazione i debiti aventi causa anteriore all'apertura divengono inesigibili (278 c.1), pertanto una proposta liquidatoria che prevedesse la corresponsione di una quota di reddito a favore dei creditori, potrebbe ben traguardare il solo triennio "pre esdebitazione", anzi un periodo più lungo sarebbe potenzialmente non coerente con il disposto combinato delle norme sull'esdebitazione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2023 17:18RE: RE: Durata massima liquidazione controllata
La ringraziamo per la utile rappresentazione giurisprudenziale, ma essa riguarda il piano del consumatore, (cui si può aggiungere Cas. n. 22291/2020 che riguarda un piano del consumatore di durata ultra novennale), nel mentre la discussione verteva sula liquidazione del patrimonio, che nella legge n. 3 del 2012 aveva il limite minimo quadriennale desumibile sia dall'art. 14 quinquies, co. 4, per il quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda", sia dall'art. 14 novies, co. 5, per i il quale "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura". Queste disposizioni non sono riprodotte nel nella disciplina della liquidazione controllata nel nuovo codice, per cui si è ora posto il problema della durata minima e massima.
In questa cornice le soluzioni prospettate dalla giurisprudenza per il piano del consumatore, ma anche per gli accordi di ristrutturazioni (cfr. Cass. n. 17391/2020; Cass. n. 17834/2019), non sono di grande utilità perché nella liquidazione controllata il tempo è determinato non tanto dalla indicazione del debitore ma dalla durata della liquidazione dei beni, a meno che non si proponga di soddisfare i creditori con parte della propria retribuzione, nel qual caso diventa determinate indicare la durata dell'impegno assunto; in tal caso la posizione largheggiante della giurisprudenza del passato può essere indicativa della mancanza di un termine massimo prefissato per legge anche nella procedura in esame che, rispondendo anche alla domanda del dott. Cristin, richiede una prefissazione convenzionale della durata che serve anche a traguardare la esdebitazione del triennio.
Zucchetti SG srl
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Luigi Benigno
Aversa (CE)28/10/2023 22:13RE: Durata massima liquidazione controllata
Sarebbe in contrasto con l'esdebitazione di diritto, conseguibile dopo i tre anni dalla sentenza di apertura della liquidazione, protrarre oltre la liquidazione di una quota del reddito in mancanza di altri beni da liquidare.
La prosecuzione della procedura dopo l'esdebitazione potrebbe essere consentita solo per la liquidazione dei beni non ancora avvenuta, non anche per le quote del reddito.. Così si è espressa anche parte della giurisprudenza di merito.
Qual'è il Vs parere al riguardo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/10/2023 11:31RE: RE: Durata massima liquidazione controllata
Il nostro parere è quello che abbiamo espresso nelle risposte che precedono, riassumibile in quella data il 25.10 del seguente tenore "La mancanza di un limite massimo è collegata all'ipotesi della liquidazione dei beni, la cui attuazione costituisce compito del liquidatore e segna, con il pagamento dei creditori la durata. Nel caso in cui l'attivo è costituito da parte della retribuzione bisogna necessariamente convenire un limite cronologico, altrimenti non si saprebbe a quale data ancorare la durata della prestazione; nella fissazione di tale limite non è previsto un minimo né un massimo". Se non andiamo errati, anche lei è della stessa opinione.
Zucchetti SG srl
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