Forum SOVRAINDEBITAMENTO

piano del consumatore - beni indivisi

  • Antonio Finessi

    Ferrara
    11/04/2025 09:59

    piano del consumatore - beni indivisi

    Buongiorno, pongo il seguente quesito.
    Tizio e Mevia nel 1999 contraggono matrimonio in comunione dei beni:
    - nel 2001 acquistano la loro prima ed unica abitazione in comproprietà indivisa ciascuno al 50%;
    - nel 2006 i coniugi mutano il regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni;
    - nel 2009, poi di nuovo nel 2011 e nel 2012, vengono iscritte n. 3 ipoteche giudiziali solo sul 50% di Tizio per debiti di importo superiore al valore del bene.
    - nel 2013 i coniugi si separano e Mevia ottiene l'assegnazione della casa coniugale che viene regolarmente trascritta e ove tutt'oggi vive insieme ai due figli maggiorenni ma non autosufficienti.
    - nel 2019 i coniugi divorziano
    - nel 2024 viene iscritta ipoteca giudiziale anche sul 50% di Mevia.
    Mevia si trova in una situazione di sovraindebitamento ed intende ricorrere ex artt. 67 e ss. ccii per l'ammissione alla Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.
    Mevia è assunta con contratto a tempo determinato con scadenza il prossimo 30 giugno 2025 presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
    Il piano che si intende proporre prevede la messa a disposizione dei creditori:
    - di una somma di denaro pari alla differenza tra i proventi derivanti dal proprio reddito degli ultimi tre anni detratte le spese di sostentamento, con liquidità proveniente da un soggetto terzo, e
    - il bene immobile di cui è proprietaria al 50%.
    Il bene tuttavia non è comodamente divisibile.
    1) andrebbe pertanto messo in vendita (competitiva) per l'intero, mediante giudizio di divisione endoprocessuale? (primo dubbio).
    2) con la vendita competitiva dell'intero bene verrebbe quindi disposta la cancellazione da parte del Giudice di tutti i gravami, anche quelli presenti sul 50% di Tizio i cui creditori ipotecari non verrebbero soddisfatti interamente con il ricavato della vendita del 50%? (secondo dubbio).
    3) Il diritto di abitazione oggi presente in favore di Mevia sarebbe opponibile? Cioè, il bene immobile verrebbe venduto intero ma con il vincolo del diritto di abitazione di Mevia sul 50% di Tizio? (terzo dubbio, che mi pongo per il fatto che il diritto di abitazione in favore di Mevia, che sarebbe antecedente alla trascrizione del decreto di apertura della procedura di ristrutturazione, è però stato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria sul 50% di Tizio, che non è parte nel piano di ristrutturazione di Mevia).
    Si precisa, infine, che già nel piano da proporre si vorrebbe indicare la presenza di un soggetto terzo disponibile ad acquistare il bene al prezzo base d'asta mediante vendita diretta ex art. 568bis cpc (il quale però vuole previamente essere certo di acquistare tutto il bene libero da gravami e anche se con il vincolo del diritto di abitazione).
    Ringraziando fin d'ora, attendo cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/04/2025 10:34

      RE: piano del consumatore - beni indivisi

      Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
      In ordine alla prima domanda occorre muovere dalla premessa per cui all'attivo del piano risulta la quota indivisa di un immobile, che il consumatore intende liquidare e mettere a disposizione del ceto creditorio il ricavato.
      In questo caso a nostro avviso non si può procedere con una divisione endoesecutiva, la quale presuppone il pignoramento di una quota. In questo caso le strade sono due: o il piano prevede la collocazione sul mercato della quota (ovviamente mediante procedura competitiva) alla quale segue, ai sensi dell'art. 71 comma 2 c.c.i.i., la cancellazione dei gravami iscritti sulla sola quota, oppure il piano deve prevedere la introduzione di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione, in seno al quale si procederà, ove non è possibile la separazione in natura, alla vendita dell'intero con attribuzione alla procedura della metà del ricavato, al netto delle spese del giudizio divisorio.
      Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di ottenere dal comproprietario un mandato a vendere, in modo tale che in seno alla procedura si potrebbe collocare sul mercato l'intero, anche se in questo caso, trattandosi di vendita di bene non acquisito all'attivo e liquidato in forza di atto negoziale (cioé la procura rilasciata dal comproprietario non sovraindebitato) è dubbio che si possano cancellare le ipoteche gravanti sulla quota di costui, a meno che il piano preveda che la quota parte di ricavato spettante al comproprietario sia distribuita tra i creditori ipotecari di questi, i quali a loro volt prestano il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore (il consenso deve chiaramente essere espresso nella forma dell'atto pubblico per costituire titolo valido alla cancellazione).
      Ulteriore possibilità è quella di stipulare con il comproprietario un accordo transattivo finalizzato allo scioglimento della comunione (che ad esempio prevede l'acquisto della quota del sovraindebitato) al quale però si può giungere a nostro avviso solo previa stima della quota e verifica della impossibilità di acquisire un utile maggiore mediante la collocazione della stessa sul mercato o mediante la vendita dell'intero in un giudizio di scioglimento della comunione. Il vantaggio della transazione è quello di evitare le lungaggini ed i costi della procedura di vendita (sia che si venda la quota, sia che si proceda alla vendita dell'intero in ambito divisorio). Anche in questo caso, tuttavia, la possibilità di cancellare i gravami senza l'intervento dei creditori ipotecari non ci sembra immaginabile mancando il presupposto della procedura competitiva, che l'art. 71 richiede.
      Anche la strada della vendita diretta ex art. 586-bis cpc appare di difficile percorribilità. In primo luogo i gangli processuali previsti dalla norma (che ruotano attorno all'udienza fissata per la pronuncia dell'ordinanza di vendita e rispetto ad essa scandiscono precisi termini) seno difficilmente esportabili in sede concorsuale, e soprattutto in sede di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove gli atti di liquidazione sono posti in essere direttamente dallo stesso. In secondo luogo, quella vendita, ove ammissibile, potrebbe avere ad oggetto solo la quota del sovraindebitato a meno che non vi sia il consenso del comproprietario, cui va aggiunto quello dei creditori al fine della cancellazione delle ipoteche.
      In definitiva, a nostro avviso la soluzione ideale sarebbe quella di acquisire il consenso del comproprietario alla vendita della sua quota e dei creditori ipotecari alla cancellazione delle ipoteche al fine di stipulare una vendita transattiva.
      In alternativa, non resta che valutare la collocazione sul mercato della quota o la introduzione di un giudizio di divisione.
      A proposito della seconda, osserviamo che la cancellazione dei gravami iscritti sulla quota del comproprietario si avrà solo se si vende il cespite in seno al giudizio di divisione (abbiamo già espresso le nostre perplessità ove l'intero sia venduto su mandato del comproprietario non sovraindebitato). In un risalente precedente la corte di Cassazione con la sentenza n. 1062 del 17/02/1979 ha affermato che l'effetto purgativo sancito dall'art. 586 c.p.c. riguarda anche i giudizi di scioglimento delle comunioni. Conferma di questo assunto si ricaverebbe dall'art. 2825, commi 4 e 5 c.c., i quali attribuiscono ai creditori di ipoteca sulla quota il diritto di far valere il proprio diritto sulla somma attribuita al loro debitore, qualora gli sia attribuita in luogo di un bene in natura.
      Infine, quanto al diritto di abitazione dell'immobile per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, osserviamo quanto segue.
      La disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell'art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell'attuale art. 337 sexies c.c.) a mente del quale "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".
      A monta va tuttavia delimitato il campo di indagine. A questo proposito va subito detto che ai sensi dell'articolo 2915 c.c. se il provvedimento di assegnazione è successivo al pignoramento (o, come tra un attimo si vedrà, all'ipoteca), esso non è opponibile alla procedura, per cui il problema non si pone.
      Altra distinzione va eseguita con riferimento al titolare del diritto: se l'assegnazione della casa coniugale viene disposta in favore del debitore esecutato/sovraindebitato, proprietario del bene, nulla questio, e dunque lo stesso subirà l'esecuzione, non potendo ricevere un trattamento diverso, e privilegiato, rispetto a colui che dimora nella propria abitazione senza essere destinatario di provvedimenti di assegnazione, bensì quale mero proprietario.
      Occorre poi verificare nell'ambito di quale tipologia di giudizio di separazione il diritto di abitazione è stato costituito. Invero, il problema non si porrà quante volte l'assegnazione della casa coniugale tragga origine da un giudizio di separazione consensuale in assenza dei presupposti che lo disciplinano (collocazione dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti presso il coniuge cui il diritto di assegnazione viene riconosciuto); in tal caso, infatti, essa ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che l'aggiudicatario potrà invocarne in ogni caso la cessazione. Invero, secondo Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 1992 n. 11424, "L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa". Analogo principio è ricavabile da Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4735, secondo la quale "L'assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell'opponibilità anche all'ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell'assegnatario".
      I dubbi si ponevano invece quando il provvedimento di assegnazione (emesso in una separazione giudiziale con figli minori) era precedente al pignoramento (o all'ipoteca).
      A questo punto viene in considerazione la data del 28.2.2006.
      Invero, se il provvedimento di assegnazione fosse stato emesso prima della data appena indicata, troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:
      - se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;
      - se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli.
      Se il provvedimento di assegnazione fosse successivo al 28.2.2006, troveranno applicazione le regole della trascrizione, per cui occorrerà verificare se sia stato trascritto per primo il provvedimento di assegnazione rispetto al pignoramento o all'ipoteca.
      In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, secondo la quale "L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012. (Cass., sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387).
      Alle stesse conclusioni si arriva se il provvedimento di assegnazione è successivo all'iscrizione ipotecaria, anche se precedente al pignoramento. In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che "In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero".
      Nel caso di specie, poiché il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è successivo all'iscrizione ipotecaria, esso non è opponibile ai creditori dei comproprietari; parimenti, non lo sarà ai creditori del sovraindebitato poiché anche se l'ipoteca sulla quota di costui è successiva al provvedimento di assegnazione egli è proprietario e quindi in quanto tale subisce la procedura.