Forum SOVRAINDEBITAMENTO

rinuncia alla eredità del sovraindebitato

  • Enrico Caprio

    DIMARO FOLGARIDA (TN)
    25/04/2025 09:32

    rinuncia alla eredità del sovraindebitato

    Una procedura di liquidazione controllata è stata aperta a settembre 2022.
    In data 31.5.2023 è deceduta la mamma del sovraindebitato proprietaria di un immobile acquistato dall'Istituto Autonomo Case Popolari nel 2012 ed il sovraindebitato ad aprile del 2024 ha rinunciato all'eredità con conseguente trasmissione della denuncia di successione privandosi in tal modo del bene che per la sua quota è andato all'altro erede e cioé il fratello.
    Si fa presente che nell'atto di acquisto oribinario della madre del sovraindebitato l'art. 2 riportava quanto segue: " Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di .......... e dall'altra parte l'acquirente ed i suoi eredi aventi causa i quali tutti saranno tenuti solidalmente ed individualmente allo scrupoloso adempimento di tutti i patti quivi stabiliti" ed all'art. 10 del medesimo contratto di compravendita veniva riportato quanto segue: " La parte acquirente, ai sensi del comma 20 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, non potrà per dieci (10) anni dalla data di registrazione del presente atto , alienare , anche parzialmente , l'unità immobiliare acquistata con il presente atto né potrà modificarne la destinazione d'uso.
    Decorso tale temine , in caso di vendita l'Istituto venditore od eventuali Consorzi cui questo in futuro dovesse aderire, comunque denominato e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione per l'acquisto.
    A mio avviso, esiste il dubbio che nel caso di specie lo IACP dovesse essere informato della rinuncia dell'eredità e che dovesse essere conseguentemente esercitato il diritto di prelazione da parte dello IACP. Rimane il fatto che , a mio avviso, anche se trattasi di un passaggio tra eredi e non terzi per rinuncia all'eredità indirettamente si è verificato un passaggio di proprietà del 50% della quota dell'erede che ha determinato il possesso del 50% dell'immobile.
    Anche se nell'atto di rinuncia all'eredità il sovraindebitato ha dichiarato di non essere mai stato nel possesso del bene ereditato, non ha specificato alcun motivo (non è dato di ricavare se si debba riportare in atto eventuali giustificazioni) , a mio avviso, nel caso di specie è ravvisabile un trasferimento di proprietà e come tale è stato sottratto alla procedura un bene che poteva entrare nell'attivo patrimoniale. Ciò a prescindere dall'esercizio o meno del diritto di prelazione.
    Quindi si dovrebbe esercitare un'azione per riportare tale quota di immobile nella procedura. La eventuale vendita all'incanto della quota di proprietà ovviamente sarà condizionata sia dal diritto di prelazione che potrebbe esercitare lo IACP sia dal fatto che l'altro 50% è di proprietà del fratello.

    Tutto ciò premesso, sulla base di quanto sopra esposto si chiede quanto segue:

    - se la rinuncia all'eredità costituisce un atto in frode alla procedura con particolare riferimento alla concessione della esdebitazione in quanto non sono stati indicati nell'atto di rinuncia i relativi motivi;

    - se esistono i presupposti per l'acquisizione dell'immobile da parte della procedura per la quota di spettanza pari al 50% previa valutazione dello stesso da parte di un tecnico considerati gli eventuali vincoli (diritto di prelazione da parte dell'ENTE).
    - quali sono le azioni che giuridicamente dovrebbero essere intraprese per il rientro dell'immobile nell'attivo della procedura.
    Grazie.
    Dott. Enrico Caprio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/04/2025 18:24

      RE: rinuncia alla eredità del sovraindebitato

      Siamo dell'avviso per cui non si ponga un problema di atti in frode.
      Per spiegare le ragioni del nostro convincimento occorre partire dalla previsione di cui
      all'art. 142 la cui applicazione alla liquidazione controllata si ricava dall'art. 270 comma 5, che ad esso rinvio.

      Orbene, l'art. 142 dopo aver previsto, al comma 1, che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione, aggiunge al comma 2 che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
      Dunque, siamo dell'avviso per cui, così come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata il liquidatore abbia il diritto di accettare l'eredità e che la rinuncia del debitore alla stessa sia inopponibile alla massa in forza dell'art. 142 surricchiamato.
      A nostro avviso, inoltre, l'eredità va accettata dal curatore con beneficio di inventario, seguendo la ordinaria normativa, contemplata dagli artt. 484 e seg. c.c., come qualsiasi chiamato all'eredità che accetti con tale modalità. l'accettazione con beneficio di inventario risponde ad un principio generale, sia perché questo è il mezzo di accettazione di eredità altrui, sia perché deve scomputare le passività, e non deve far gravare sui creditori concorsuali del fallito debiti successivamente pervenuti. A tal fine, dovrà compiersi una valutazione di convenienza se accettare o meno raffrontando l'attivo con il passivo.