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OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 14 OCTIES, COMMA 3, LEGGE 3/2012

  • Sara Ciacci

    Sassocorvaro Auditore (PU)
    28/03/2023 16:43

    OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 14 OCTIES, COMMA 3, LEGGE 3/2012

    Buonasera, approfitto del forum per un confronto.
    In una liquidazione del patrimonio (legge 3/2012) ho redatto lo stato passivo che ho inoltrato ai creditori concedendo il termine di 15 gg per le osservazioni.
    Nel termine concesso (15 gg) sono pervenute delle osservazioni da alcuni creditori (che ho accolto) e, pertanto, ho redatto un "nuovo" stato passivo (nel termine di 15 gg dall'ultima osservazione) che ho comunicato ai creditori concedendo un ulteriore termine di 15 gg per eventuali osservazioni.
    Accade che un creditore che non ha avanzato osservazioni sulla sua posizione nel termine di 15 giorni dall'invio del "primo" stato passivo mi solleva osservazioni nel termine di 15 gg dall'invio del "secondo" (nuovo) stato passivo, nonostante la sua posizione non sia stata revisionata perché non ha formulato osservazioni.
    Secondo Voi le osservazioni sono tardive?
    Se non sono da considerarsi tardive e, comunque, ritengo di non accoglierle occorre rimettere subito gli atti al Giudice il quale provvederà alla definitiva formazione dello stato passivo?
    Grazie
    Sara


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2023 20:45

      RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 14 OCTIES, COMMA 3, LEGGE 3/2012

      E' difficile dare una risposta sicura in quanto l'art. 14-octies l. n. 3 del 2012 (ripresa integralmente dall'art. 273 ccii) è poco chiara sul punto da lei prospettato ed esistono argomenti pro e contro di ciascuna tesi.
      La ratio della norma induce a credere che la seconda comunicazione del progetto di stato passivo sia fatta allo scopo di portare a conoscenza dei creditori le variazioni apportate al precedente progetto, con possibilità di instaurare un contraddittorio sulle posizioni che sono state modificate; tuttavia la norma di cui al terzo comma dell'art. 14-octies dispone che del nuovo progetto va data comunicazione ai sensi del comma 1 e in nessuna parte si propone il primo termine iniziale di 15 giorni come tassativo, o decadenziale o preclusivo di successive osservazioni oltre tale termine.
      Noi siamo più favorevoli alla prima interpretazione, altrimenti il procedimento potrebbe diventare infinito in quanto ad ogni modifica che viene accolta dal liquidatore va fatta una nuova comunicazione e, se possono essere fatte nuove osservazioni che il liquidatore accetta, si procede a nuova comunicazione e così via fino a quando nessuno farà più osservazioni oppure la questione viene rimessa al giudice in quanto le contestazioni non sono superabili. In questo caso, il giudice provvede "alla definitiva formazione del passivo"; e questo è altro elemento che depone a favore del primo indirizzo perché, se si accogliesse l'altro, si avrebbe che se il liquidatore ritiene di risolvere lui la contestazione , la verifica del passivo andrebbe avanti all'infinito, nel mentre se già alla prima contestazione rimette la questione al giudice delegato il procedimento finisce, il che vuol dire che il legislatore ha inteso concentrare e non diluire nel tempo il procedimento di verifica.
      Nella fattispecie, quindi, noi dichiareremmo inammissibile le osservazioni perché tardive.
      Zucchetti SG srl
      • Sara Ciacci

        Sassocorvaro Auditore (PU)
        29/03/2023 09:48

        RE: RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 14 OCTIES, COMMA 3, LEGGE 3/2012

        Buongiorno, ringrazio per la risposta.
        Sono d'accordo con il Vostro ragionamento.
        Ne approfitto per un ultimo confronto sulla modalità di gestione pratica delle osservazioni "tardive" pervenute.
        Avendole ricevute, e non ritenendole di accoglierle in quanto inammissibili, come mi comporto?
        Per la circostanza delle osservazioni tardive rimetto gli atti al Giudice facendo presente la loro inammissibilità e quest'ultimo, poi, provvederà alla definitiva formazione del passivo oppure, in qualità di liquidare, inoltro pec in cui dichiaro inammissibili le osservazioni "tardive" e contestuale comunico l'approvazione dello stato passivo in quanto non sono pervenute osservazioni dagli altri creditori (ovvero dai creditori interessati dalle modifiche rispetto all'invio del primo stato passivo)?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/03/2023 19:46

          RE: RE: RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 14 OCTIES, COMMA 3, LEGGE 3/2012

          Potrebbe seguire la seconda strada indicata in quanto lei non entra nel merito della domanda, ma si limita a rilevarne la tardività; tuttavia, per essere più tranquilli e per evitare future contestazioni, è preferibile rivolgersi al giudice come se si trattasse di una questione non superabile da lei.
          Zucchetti Sg srl
          • Sara Ciacci

            Sassocorvaro Auditore (PU)
            30/03/2023 08:43

            RE: RE: RE: RE: OSSERVAZIONI ALLO STATO PASSIVO ART 14 OCTIES, COMMA 3, LEGGE 3/2012

            Grazie della risposta. Sara