Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Domanda di accesso al concordato minore presentata da imprenditore cancellato dal registro delle imprese

  • Elvira Deiana

    Cagliari
    01/03/2023 10:58

    Domanda di accesso al concordato minore presentata da imprenditore cancellato dal registro delle imprese

    Spett.le Zucchetti,
    in riferimento alla procedura di concordato minore, art. 74 CCII, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il caso di imprenditore ditta individuale, con partita Iva cessata d'ufficio nel 2016: risulterebbe ancora attiva la posizione INPS, INAIL e camera di commercio.
    Il codice della crisi, all'art. 33 prevede espressamente che "la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".
    Da una prima lettura dell'art. 33 CCII "sembrerebbe" inibita la possibilità all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese di poter accedere alla procedura di concordato minore.
    L'imprenditore individuale, anche cessata l'attività, sopravvive alla cessazione della ditta a differenza del soggetto collettivo la cui estinzione avviene con la cancellazione dal registro imprese.
    L'imprenditore individuale che versa in stato di sovraindebitamento per debiti di natura non consumeristica non può accedere, con l'entrata in vigore del CCII alla ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 CCII, pertanto, se si negasse l'accesso alla procedura di concordato minore perchè cancellato dal registro delle imprese, tale trattamento determinerebbe un' ingiustificata limitazione degli strumenti messi a disposizione per la sua esdebitazione, costringendolo ad una liquidazione controllata ed ad una esclusione all'accesso a strumenti di natura negoziale.
    In riferimento a tale aspetto, la sentenza del Tribunale di Ancona, depositata in cancelleria il 11/01/2023, affronta questa problematica richiamando l'art. 271 CCII: "in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, l'art. 271 CCII consente al debitore di chiedere l'accesso ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex art. 74 e ss. CCII. Sempre sotto il profilo soggettivo, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore i debiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento e nella definizione dell'art. 2 rientra anche ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale".
    Sulla base delle considerazioni su esposte, il richiamo alla limitazione di cui all'art. 33 CCII non è da riferire all'imprenditore individuale che sopravvive con tutto il suo patrimonio presente e futuro per i debiti anche di impresa.
    Nel caso da me esaminato, con la sola cancellazione d'ufficio della partita iva, la ditta individuale risulta ancora attiva alla camera di commercio, all' INPS/INAIL (quanto risulta dall'esame documentale dei debiti da cui emergono debiti INPS ed INIL per i periodi successivi alla cancellazione d'ufficio della partita Iva).
    Sulla base delle considerazioni su esposte, l'imprenditore individuale può accedere alla procedura di concordato minore anche se cancellato dal registro imprese, e la sentenza del Tribunale di Ancona si pronuncia in questo senso: essendo un'attività di impresa cessata, la non cancellazione della ditta dalla camera di commercio per "il timore" di non poter accedere al concordato minore in virtù della previsione dell'art. 33 CCII, comporterebbe per l'imprenditore un ulteriore danno, poichè è necessario chiudere tutte le posizioni INPS/INAIL e Camera di commercio al fine di interrompere la maturazione di debiti che non hanno più ragione di esistere, pertanto, si ritiene che l'imprenditore possa e debba procedere con la chiusura delle posizioni INPS/INAIL/CCIAA senza temere la preclusione all'accesso alla procedura.
    Trattandosi di concordato minore di cui al comma 2 dell'art. 74 CCII (senza prosecuzione dell'attività), la procedura può essere attivata solo in presenza di risorse esterne (provenienti da terzi e che garantiscono il soddisfacimento dei creditori) e non dunque provenienti dal debitore (che oggi ha un rapporto di lavoro a tempo determinato). Il debitore ed il suo nucleo familiare non possiedono beni, se non il reddito del coniuge.
    Grazie


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/03/2023 19:55

      RE: Domanda di accesso al concordato minore presentata da imprenditore cancellato dal registro delle imprese

      L'interpretazione data dal Tribunale di Ancona 10 gennaio 2023 del comma quarto dell'art. 33 ccii è chiaramente ispirata a equità e giustizia e i giudici fanno un notevole, quanto encomiabile, sforzo per superare il dato letterale di una norma scritta male.
      E' convincente questa interpretazione? Nel merito si per i motivi accennati, ma , a monte c'è da farsi la domanda se è possibile eludere il dato letterale normativo, quanto mai chiaro e inequivoco, visto che il legislatore si è espresso nei seguenti termini: "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile"; testo che, non fa alcuna distinzione tra imprenditori individuali e collettivi e sanziona con l'inammissibilità ogni istanza di ammissione al concordato minore che sia presentata da un imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Dire che non è ostativa all'accesso al concordato minore dell'imprenditore persona fisica l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in quanto, diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione, costringendolo, di fatto, all'accesso alla liquidazione controllata, con illogica e contraddittoria esclusione da strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge, significa evidenziare una ingiustizia insita nella norma, che può, a nostro avviso, essere eliminata solo con un giudizio di incostituzionalità e non dall'interprete. Questi sicuramente deve privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata, ma nei casi dubbi in cui la norma presenti margini obiettivi di diversa valutazione, ma non quando la norma è chiara e inequivoca , giacchè in tal caso opera l'art. 12 delle preleggi per il quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore"; quest'ultimo ha modificato l'ult. comma dell'art. 33 con il d,lgs n. 147 del 2020 spiegando nella relazione che si è "precisato che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore".
      Ij conclusione, pur apprezzando l'intento dei giudici anconetani, riteniamo che non sia questa la strada percorribile per superare escludere dalla previsione dell'art. 33, ult. comma. ccii, l'imprenditore individuale. Si tratta ovviamente di una nostra opinione, che saremo ben lieti di modificare alla luce di argomentazioni a nostro avviso più convincenti.
      Zucchetti SG srl