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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata e impiego a tempo determinato
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Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)04/03/2024 08:06Liquidazione controllata e impiego a tempo determinato
Buongiorno,
sto attestando una proposta di liquidazione controllata nella quale il sovraindebitato ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico (ambito scolastico). Da anni lavora presso lo stesso istituto e non dovrebbero esserci novità future, pertanto tale lavoro dovrebbe risultare stabile nel tempo.
Darò evidenza di quanto sopra nella relazione particolareggiata, ovviamente.
Chiedo se ci siano altre questioni che al momento mi sfuggono o incompatibilità tra il contratto di lavoro a tempo determinato e la procedura che andrò ad attestare.
Si chiede, inoltre, il vostro parere circa la durata della procedura: inizialmente richiesta per 4 anni (da istanza depositata presso OCC). Se non sbaglio ora è prevista una durata di 3 anni. Devo pertanto fare riferimento a tale orizzonte temporale oppure posso mantenere i 4 anni inizialmente previsti?
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2024 19:31RE: Liquidazione controllata e impiego a tempo determinato
Dobbiamo presumere che il soggetto in questione metta a disposizione dei creditori parte della sua retribuzione quale unico attivo disponibile, Se è così, (e sempre che il tribunale di riferimento ammetta che la liquidazione controllata possa essere aperta anche in mancanza di beni materiali da liquidare), la temporaneità dell'incarico, o meglio la quasi stabilità dell'incarico, non è di ostacolo all'apertura, purchè sia specificata questa circostanza che, per la sua ripetizione nel tempo di continue conferme, non esclude aprioristicamente che possa essere attribuito ai creditori un qualche vantaggio.
La nuova liquidazione controllata non prevede un termine minimo di durata, a differenza della legge n. 3 del 2012, il cui art. 14-undecies disponeva che "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione ... costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" e tra i beni futuri andavano compresi anche i crediti futuri, quali stipendi, retribuzioni, pensioni, ecc.. Questo però non significa che un termine minimo e massimo non si possa ricavare anche nella nuova liquidazione controllata, attraverso il riferimento al triennio contenuto nell'art. 282 per la esdebitazione. Ed infatti, la Corte Costituzione, recentissimamente (Corte Cost. 19.01.2024, n. 6), nel dichiarare infondata la questione che il giudice di Arezzo aveva sollevato con riferimento all'applicazione alla liquidazione controllata del secondo comma dell'art. 142, che non pone limiti alla acquisizione dei beni sopravvenuti, ha statuito che "fintantoché vi sono debiti da adempiere nell'ambito della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento, il termine triennale correlato all'esdebitazione può operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore in pendenza della procedura liquidatoria".
Il provvedimento della Consulta, benchè molto approfondito, lascia aperto il dubbio se il debitore, possa, nei casi in cui la soddisfazione dei creditori è assicurata attraverso la messa a disposizione di parte della propria retribuzione, fissare un termine ultra triennale, che segna il momento nel quale il debitore cesserà di versare alla procedura la quota stabilita della sua retribuzione, di modo che in questi casi più lunga è la durata della procedura maggiore è la soddisfazione dei creditori. La Corte sembrerebbe escludere tale possibilità per "l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)". Si potrebbe ancora discutere se questo principio è valido qualora non sia fissato alcun termine o anche qualora il debitore, come nel suo caso, abbia stabilito la durata del suo impegno.
In attesa di più approfondite letture della sentenza della Corte, conviene seguire la strada da questa indicata, per cui lei dovrebbe fare riferimento al termine triennale.
Zucchetti SG srl-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)04/03/2024 19:40RE: RE: Liquidazione controllata e impiego a tempo determinato
Sì, confermo che l'attivo della procedura sarà costituito esclusivamente dalla quota di reddito mensile da destinare alla liquidazione.
Vi ringrazio molto per il vostro aiuto.
Cordiali saluti.
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