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PROCEDURA CON DEBITI CORRENTI

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    13/05/2025 14:09

    PROCEDURA CON DEBITI CORRENTI

    Un soggetto è stato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio per sanare debiti pregressi e sono state stabili le sue entrate e le sua uscite e quanto deve mettere a disposizione mensilmente per la procedura.
    A causa di sopravvenute circostanze non riesce più ad onorare i debiti verso l'Agenzia delle Entrate scaturente dalle imposta che si generano nella sua dichiarazione dei redditi.

    Sostanzialmente non paga le tasse correnti.

    Come devo considerare tali debiti che si generano? Possono essere inseriti in procedura o decade la procedura?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/05/2025 06:38

      RE: PROCEDURA CON DEBITI CORRENTI

      A Nostro avviso questi debiti vanno inseriti nella procedura e vanno soddisfatti come crediti prededucibili per la porzione di reddito destinato al soddisfacimento dei creditori.
      Invero, l'art. 14-duodecies l. 3/2012, dopo aver previsto al comma 1 che i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione del decreto di apertura non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, aggiunge al comma 2 che "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri".
      Le imposte dirette, sotto questo profilo, possono essere certamente considerate un costo funzionale alla esecuzione del procedura, e come tali a nostro avviso vanno inserite nel piano e collocate in prededuzione.
    • Cinzia Bonazzoli

      Pesaro (PU)
      15/05/2025 10:21

      RE: PROCEDURA CON DEBITI CORRENTI

      Scusate ma in che modo le tasse personale del soggetto che ha rischiesto la procedura sono funzionali alla procedura stessa?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        15/05/2025 16:11

        RE: RE: PROCEDURA CON DEBITI CORRENTI

        Si tratta di una obbligazione pecuniaria (e quindi un costo) che il debitore sostiene in funzione della produzione di quel reddito. La stessa regola vale nella liquidazione giudiziale, laddove sono prededucibili le imposte che maturano nel corso dell'esercizio dell'impresa.