Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata insinuazione al passivo

  • Patrizia Minazzo

    Diano Marina (IM)
    21/10/2023 15:58

    Liquidazione controllata insinuazione al passivo

    Sto affrontando, come liquidatore, la mia prima procedura ed i dubbi sono molti.
    L'Occ ed i consulenti (advisor e avvocato)che hanno assistito il debitore nella presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione (che è stata approvata) devono presentare richiesta di insinuazione al passivo?
    Sono crediti prededucibili (l'advisor direi nella misura del 75%) riportati anche nella relazione particolareggiata.
    Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2023 08:38

      RE: Liquidazione controllata insinuazione al passivo

      La domanda riguarda la collocazione del compenso dell'OCC che ha coadiuvato il debitore nella presentazione della domanda di amministrazione controllata e dei compensi di altri professe dei professionisti che hanno collaborato con il debitore allo stesso scopo.
      Va premesso che la prededuzione nel nuovo codice è regolamentata dall'art. 6, il quale, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili, sicchp nel nuovo codice vanno considerati prededucibili soltanto i crediti elencati nell'art. 6 o quelli qualificati tali d aun disposizione di legge.
      Orbene, seguendo questo criterio, certamente è prededucibile il credito dell'OCC o del gestore, dal momento che la lett. a) del primo comma dell'art. 6 qualifica tali "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", ossia i crediti dell'OCC.
      Più complessa è la posizione dei professionisti, tra cui è da comprendere l'advisor, pur ammettendo che la presenza dell'OCC non escluda che il debitore possa fare ricorso a professionisti di sua fiducia. Vi è chi ritiene applicabile a costoro le disposizioni di cui alle lett. b) e c) del primo comma dall'eart. 6 (Farolfi ed anche lei, visto che parla di prededuzione nei limiti del 75%), ma questa soluzione non sembra molto convincente dal momento che queste voci riguardano i crediti dei professionisti funzionali alla presentazione di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive (lett. b) e alla presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda (lett. c) (ad entrambi i crediti è attribuita la prededuzione nei limiti del 75% del credito accertato, a condizione che gli accordi siano omologati e a condizione che la procedura concordataria sia aperta ai sensi dell'articolo 47), nel mentre nel caso si tratta di attività finalizzate alla presentazione di domanda di liquidazione controllata cui può accedere il sovraindebitato.
      Si tratta di vedere allora se esiste una norma specifica che attribuisca la predeuzione ai crediti in questione e l'unica richiamabile è quella di cui all'art. 277, co. 2, in forza della quale "i crediti sorsi in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". Sembra quindi che nella liquidazione controllata la prededuzi9one possa essere attribuita a tutti i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa, che è l'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 111 l. fall., che l'art. 6 cerca di superare. Peraltro se si segue questa linea i crediti dei professionisti, sorti in funzione della presentazione della domanda di liquidazione controllata no sono assoggettati alle limitazioni poste dalle richiamate lett. b) e c) dell'art. 6 pe gli stessi professionisti che assistono il debitore nella presentazione di una domanda di concordato o di ristrutturazione (prededucibilità nei limiti del 75% del compenso e solo se la procedura viene aperta).
      Questa evidente disparità di trattamento è tanto più inspiegabile in quanto nella procedura da sovraindebitamento vi è anche la partecipazione dell'OCC nel mentre nelle altre sono solo i professionisti incaricati dal debitore che collaborano con lui; tanto dovrebbe indurre a ritenere che la norma citata dell'art. 277 CCII non sia qualificante della prededucibilità ma abbia voluto solo dire che i crediti prededucibili cedono rispetto ai pegni e alle ipoteche, a somiglianza del secondo comma dell'art. 222. Nel riconoscere la debolezza di tale interpretazione (la norma in esame è infatti formulata in modo ben diverso da quella di cui al secondo comma dell'art. 222, vi è anche da dire che seguendo una tale soluzione si avrebbe comunque una disparità perchè i professionisti che assistono il debitore nella liquidazione controllata non godrebbero della prededuzione nel mentre quelli che lo assistono per l'ammissione al concordato o alla ristrutturazione godrebbero della prededuzione nei limiti del 75%.
      In queste situazioni di dubbio interpretativo, noi non possiamo che esporre le varie tesi e dire che, a nostro avviso è preferibile la prima soluzione, che ha trovato anche un riscontro giurisprudenziale in Trib. Bergamo 7 giugno 2023, che tuttavia si limita all'esame dell'aert. 6, senza analizzare il disposto dell'art. 277.
      Zucchetti SG srl
      • Ilaria Totaro

        Lecce
        23/10/2023 18:35

        RE: RE: Liquidazione controllata insinuazione al passivo

        Salve Marina,
        sto affrontando anch'io la problematica che hai posto.
        Adesso, letto il forum di cui sopra, mi chiedo come hai deciso di procedere. Ammetterai il 75% del credito in prededuzione ? e in questo caso il restante 25% lo riconoscerai in privilegio ex art. 2751 bis CC oppure in chirografo ?
        Buon lavoro

        La medesima domanda l'ho posta alla Spett.le Zucchetti SG SRL nel forum aperto da me la scorsa settimana.